Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.5 parchi e aree protette |
Data: | 21/10/1950 |
Numero: | 991 |
Sommario |
Art. 1. Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato. |
Art. 2. L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le [...] |
Art. 3. Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto: |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni. |
Art. 5. Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme [...] |
§ 5.5.9 - L. 21 ottobre 1950, n. 991.
Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.
(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292).
Il regio
Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.
L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:
1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [1].
All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco;
3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.
I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonché all'incremento turistico della zona.
Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
[1] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a lire 300 milioni dalla