§ 5.5.9 - L. 21 ottobre 1950, n. 991.
Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:21/10/1950
Numero:991


Sommario
Art. 1.      Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato.
Art. 2.      L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le [...]
Art. 3.      Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Art. 5.      Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme [...]


§ 5.5.9 - L. 21 ottobre 1950, n. 991.

Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292).

 

Art. 1.

     Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato.

     Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.

 

     Art. 2.

     L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive.

 

     Art. 3.

     Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

     1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [1].

     All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;

     2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco;

     3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

     4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

     I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.

 

     Art. 5.

     Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonché all'incremento turistico della zona.

     Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a lire 300 milioni dalla L. 28 marzo 1973, n. 88, aumentato di lire 200 milioni dall'art. 7 della L. 1 luglio 1977, n. 403, di 250 milioni dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 1978, n. 349. Per ulteriori contributi vedi l'art. 4 della L. 28 aprile 1983, n. 133 e l'art. 1 della L. 17 aprile 1989, n. 139.