Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/11/1997 |
Numero: | 436 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 98.1.5148 - D.M. 20 novembre 1997, n. 436.
Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394
(G.U. 20 dicembre 1997, n. 296)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il regio
Visto il
Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta;
Visto l'articolo 17 della
Visto l'articolo 35, comma 1, della
Visto l'articolo 4 della
Vista la
Considerato che in data 12 marzo 1997 è stata sottoscritta, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo 35, comma 1 della
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997;
Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale collegio in quanto appare più opportuno attenersi a quanto previsto in materia dall'articolo 9, comma 10, della
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Ai sensi della
2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della
1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta [1].
3. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità e tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
a) due su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;
c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13, della
d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) [2].
4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco [3].
5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.
6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.
7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della
1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunità del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all'articolo 10, comma 2 della
1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunità del Parco è adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della
1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con
2. Il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.
1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del
2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della
1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del