Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 08/04/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi) |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi) |
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa) |
Art. 4. (Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9) |
Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40) |
Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30) |
Art. 7. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica) |
Art. 8. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31) |
Art. 9. (Sperimentazione della televisione digitale) |
Art. 10. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni) |
Art. 11. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia) |
Art. 12. (Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013) |
Art. 13. (Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria) |
Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27) |
Art. 15. (Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale) |
Art. 16. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)) |
Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 19. (Fondo vincolato BIM) |
Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46) |
Art. 21. (Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81) |
Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12) |
Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40) |
Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20) |
Art. 25. (Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5) |
Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1) |
Art. 27. (Modificazioni alla l.r. 31/2012) |
Art. 28. (Gestione comunale associata delle procedure di gara) |
Art. 29. (Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana) |
Art. 30. (Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79) |
Art. 31. (Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house) |
Art. 32. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali) |
Art. 33. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata) |
Art. 34. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata) |
Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 36. (Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere) |
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.321 - L.R. 8 aprile 2013, n. 8.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.
(B.U. 23 aprile 2013, n. 17)
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)
1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)
1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 517.370.000 per l'anno 2013.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 4. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 della
"2 bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della
"1 bis. Non è ammesso il rimborso della tassa di proprietà versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 della
Art. 5. (Modificazioni alla
1. Al comma 7 dell'articolo 2 della
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
3. L'articolo 13 della
"Art. 13
(Recupero)
1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, dopo la convalida della relativa formalità, procede all'invio al contribuente moroso di una richiesta di pagamento dell'IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.
2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.".
4. Il comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 6. (Modificazioni alla
1. Dopo l'articolo 41 della
"Art. 41 bis. (Ravvedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del
Art. 41 ter. (Disposizioni in materia di interessi moratori)
1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati:
a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile;
b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della
c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della
Art. 41 quater. (Recupero delle spese di notifica)
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del
2. Dopo l'articolo 43 della
"Art. 43 bis. (Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni)
1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.
2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.
5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.
6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.
7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.".
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 7. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del
2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.
Art. 8. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 8, comma 1, della
2. Per l'anno 2013, in deroga ai criteri previsti dalla
3. Per l'anno 2013, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000, è destinata alla restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della
4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dalla
5. La somma di euro 12.011.465,16 è così ripartita:
a) euro 200.000 per gli interventi di cui al comma 2;
b) euro 1.000.000 per la spesa di cui al comma 3;
c) euro 5.289.111,63 per il fondo di cui al comma 4;
d) euro 5.522.353,53 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).
6. Il comma 7 dell'articolo 9 della
Art. 9. (Sperimentazione della televisione digitale)
1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dal piano straordinario di cui all'articolo 9, comma 1, della
Art. 10. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della
Art. 11. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)
1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
3. La Regione assicura, per l'anno 2012, il finanziamento delle domande già pervenute per il bonus energia di cui all'articolo 6 della
Art. 12. (Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 è determinata in euro 76.591,76 (UPB 1.4.2.13 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.).
Art. 13. (Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria)
1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 17, del
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi di cui al comma 1.
Art. 14. (Modificazione alla
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalità di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilità speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.".
Art. 15. (Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale)
1. Per la realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di euro 2.400.000 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:
a) per euro 2.000.000, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 33;
b) per euro 400.000, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.10.2.10 (Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia).
3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della
Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 15 della
2. L'autorizzazione per il triennio 2013/2015 è complessivamente rideterminata in euro 17.986.500, annualmente così suddivisa:
anno 2013 euro 6.269.900;
anno 2014 euro 5.858.300;
anno 2015 euro 5.858.300;
(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale;
UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente;
UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera a), della
2. La spesa complessiva a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera b), della
3. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'articolo 17, comma 5, della
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, degli interventi definiti nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 6, della
Art. 19. (Fondo vincolato BIM)
1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della
Art. 20. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2 bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.".
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 21. (Modificazioni alla
1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della
2. L'articolo 3 della 1.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Oggetto sociale)
1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:
a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del
Art. 22. (Modificazione alla
1. Il comma 10 dell'articolo 13 della
"10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.".
Art. 23. (Modificazioni alla
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della
"h bis) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Issogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale;
h ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato "E. Bérard", in Comune di Aosta.".
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della 1.r. 40/2010.
Art. 24. (Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della
2. Il comma 4 dell'articolo 19 della
"4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della
3. Il comma 5 dell'articolo 19 della
"5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della
Art. 25. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 26. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della
"7 bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche." [1].
Art. 27. (Modificazioni alla
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
"a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della 1.r. 31/2012, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 28. (Gestione comunale associata delle procedure di gara)
1. Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3bis, del
2. Dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis, del
3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del
Art. 29. (Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana)
1. Per l'anno 2013, la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, è autorizzata a intervenire a sostegno delle attività di conservazione e gestione della Biblioteca diocesana di Aosta, in considerazione dell'importanza storica e culturale del patrimonio ivi conservato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000 per il 2013 (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni).
3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30. (Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla
1. All'elenco di cui all'allegato A alla
"10 quater) Centre d'études Abbé Trèves".
Art. 31. (Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)
1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:
a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;
b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;
c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.
Art. 32. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
CAPO IV
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
a) UPB 0.00.00.00 "Avanzo di amministrazione"
anno 2013 euro 84.263.597,65;
b) UPB 1.03.03.80 "Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari"
anno 2013 euro 15.780.417,00.
Art. 34. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)
1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 34.859.524,17 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
3. I fondi di cui al comma 1 da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ammontano ad euro 3.547.221,61, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.
Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2013, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo di cui alla colonna B dell'allegato C:
a) in aumento di euro 80.231.712,09 (comprensive dei fondi di cui all'articolo 34, comma 3) come indicato analiticamente nell'allegato D;
b) in diminuzione di euro 11.500.000 (UPB 1.16.2.10 Fondo globale di parte corrente).
Art. 36. (Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)
1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 100.044.014,65 per l'anno 2013 derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:
VARIAZIONI PARTE ENTRATA |
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In aumento (art. 33, c. 1) |
anno 2013 |
euro |
100.044.014,65 |
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Totale variazioni entrata |
anno 2013 |
euro |
100.044.014,65 |
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VARIAZIONI PARTE SPESA |
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Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 34, c. 2) |
anno 2013 |
euro |
31.312.302,56 |
In aumento (art. 35, c. 1, lett. a)) |
anno 2013 |
euro |
80.231.712,09 |
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In diminuzione (art. 35, c. 1, lett. b)) |
anno 2013 |
euro |
11.500.000,00 |
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Totale variazioni spesa |
anno 2013 |
euro |
100.044.014,65 |
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2014, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.