§ 2.2.321 - L.R. 8 aprile 2013, n. 8.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:08/04/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
Art. 4.  (Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
Art. 5.  (Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40)
Art. 6.  (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)
Art. 7.  (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
Art. 8.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31)
Art. 9.  (Sperimentazione della televisione digitale)
Art. 10.  (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
Art. 11.  (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)
Art. 12.  (Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013)
Art. 13.  (Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria)
Art. 14.  (Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27)
Art. 15.  (Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale)
Art. 16.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))
Art. 17.  (Interventi in materia di politica del lavoro)
Art. 18.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 19.  (Fondo vincolato BIM)
Art. 20.  (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46)
Art. 21.  (Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)
Art. 22.  (Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
Art. 23.  (Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)
Art. 24.  (Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)
Art. 25.  (Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5)
Art. 26.  (Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)
Art. 27.  (Modificazioni alla l.r. 31/2012)
Art. 28.  (Gestione comunale associata delle procedure di gara)
Art. 29.  (Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana)
Art. 30.  (Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)
Art. 31.  (Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)
Art. 32.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art. 33.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 34.  (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)
Art. 35.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 36.  (Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)
Art. 37.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.321 - L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.

(B.U. 23 aprile 2013, n. 17)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in euro 629.828.709,95.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 32/2012 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in euro 882.579.677,85.

 

     Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 517.370.000 per l'anno 2013.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 4. (Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

 

"2 bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

 

"1 bis. Non è ammesso il rimborso della tassa di proprietà versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).".

 

     Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o più anni, il pagamento dell'IRT è effettuato dal richiedente la formalità, senza applicazione di sanzioni.".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009, le parole: "di cui al punto 2 della tabella allegata" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata".

 

3. L'articolo 13 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 13

(Recupero)

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, dopo la convalida della relativa formalità, procede all'invio al contribuente moroso di una richiesta di pagamento dell'IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.

2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.".

 

4. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 40/2009 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 41 bis. (Ravvedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento.

 

Art. 41 ter. (Disposizioni in materia di interessi moratori)

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati:

a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile;

b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari);

c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'articolo 1 della l. 29/1961.

 

Art. 41 quater. (Recupero delle spese di notifica)

1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.".

 

2. Dopo l'articolo 43 della l.r. 30/2009, è inserito il seguente:

 

"Art. 43 bis. (Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni)

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.

6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.

7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 7. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) di euro 103.560.000, è incrementato di euro 18.629.179,44.

 

2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.

 

     Art. 8. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2013, di euro 12.011.465,16 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

2. Per l'anno 2013, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 200.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione).

 

3. Per l'anno 2013, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000, è destinata alla restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi.

 

4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 5.289.111,63, è destinata al fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti) di cui all'articolo 26 della l.r. 30/2009 (UPB 1.16.1.10 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).

 

5. La somma di euro 12.011.465,16 è così ripartita:

 

a) euro 200.000 per gli interventi di cui al comma 2;

 

b) euro 1.000.000 per la spesa di cui al comma 3;

 

c) euro 5.289.111,63 per il fondo di cui al comma 4;

 

d) euro 5.522.353,53 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

 

6. Il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 31/2012 è abrogato.

 

     Art. 9. (Sperimentazione della televisione digitale)

1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dal piano straordinario di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 2.169.011,04 (UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico).

 

     Art. 10. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali), già determinata in euro 5.000.000 per l'anno 2013 dall'allegato A alla l.r. 31/2012, è incrementata di 700.000 euro. L'autorizzazione complessiva del piano determinata in euro 36.400.000 dalla l.r. 30/2011 è rideterminata in euro 37.100.000 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

 

     Art. 11. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)

1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), determinata in euro 1.500.000 dall'articolo 3 della l.r. 31/2012, è rideterminata per lo stesso anno in euro 2.070.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

 

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 31/2012 è abrogato.

 

3. La Regione assicura, per l'anno 2012, il finanziamento delle domande già pervenute per il bonus energia di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009. L'autorizzazione di spesa già rideterminata in euro 2.000.727,29 dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative), è incrementata di 70.000 euro (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

 

     Art. 12. (Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), continuano a trovare applicazione, per l'anno 2013, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 6bis della l.r. 11/2005 per l'intero quinquennio di riferimento.

 

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 è determinata in euro 76.591,76 (UPB 1.4.2.13 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.).

 

     Art. 13. (Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria)

1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, anche al fine di assicurare il riversamento dei relativi importi ai Comuni che hanno contabilizzato un minor gettito.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è sostituito dal seguente:

 

"3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalità di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilità speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.".

 

     Art. 15. (Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale)

1. Per la realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di euro 2.400.000 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).

 

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:

 

a) per euro 2.000.000, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 33;

 

b) per euro 400.000, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.10.2.10 (Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia).

 

3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), già autorizzato dall'articolo 23, comma 1, della l.r. 31/2012 in euro 5.100.000 per il 2013 è incrementato di 310.000 euro (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), prorogata fino al 31 dicembre 2015 e rideterminata in annui euro 200.000 per il triennio 2013/2015 dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 31/2012, è incrementata per l'anno 2013 di 90.000 euro (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

 

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.

 

     Art. 17. (Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 15 della l.r. 31/2012, per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2013.

 

2. L'autorizzazione per il triennio 2013/2015 è complessivamente rideterminata in euro 17.986.500, annualmente così suddivisa:

 

anno 2013 euro 6.269.900;

 

anno 2014 euro 5.858.300;

 

anno 2015 euro 5.858.300;

 

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale;

 

UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente;

 

UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

 

     Art. 18. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera a), della l.r. 31/2012 in euro 1.330.910 per il triennio 2013/2015, interamente assegnata alla competenza 2013, è rideterminata per il triennio in euro 1.684.752 e interamente assegnata alla competenza 2013 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

 

2. La spesa complessiva a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 3, lettera b), della l.r. 31/2012 in euro 9.498.021 per il triennio 2013/2015, di cui assegnati alla competenza 2013 euro 3.721.370, è rideterminata per il triennio in euro 11.898.021, di cui assegnati alla competenza 2013 euro 6.121.370 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

 

3. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'articolo 17, comma 5, della l.r. 31/2012 in euro 35.869.443, è rideterminata in euro 36.969.443, di cui euro 3.393.323 quale quota aggiuntiva di risorse regionali per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

 

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, degli interventi definiti nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinata dall'articolo 17, comma 6, della l.r. 31/2012 in euro 3.177.131 per il triennio 2013/2015, di cui euro 1.137.131 per l'anno 2013, è rideterminata per il triennio in euro 3.184.669, di cui euro 1.144.669 per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

 

     Art. 19. (Fondo vincolato BIM)

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. 31/2012 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate al finanziamento di interventi in materia assistenziale e sanitaria. Il BIM provvede inoltre a riversare alla Regione le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della l. 228/2012.

 

     Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), è inserito il seguente:

 

"2 bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 46/1986, le parole: "le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici".

 

     Art. 21. (Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), dopo le parole: "Per i Comuni" sono aggiunte le seguenti: "con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,".

 

2. L'articolo 3 della 1.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Oggetto sociale)

1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:

a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA.".

 

     Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

 

"10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'articolo 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.".

 

     Art. 23. (Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010 sono aggiunte le seguenti:

 

"h bis) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Issogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale;

h ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato "E. Bérard", in Comune di Aosta.".

 

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della 1.r. 40/2010.

 

     Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

 

"3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.".

 

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

 

"4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.".

 

3. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

 

"5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.".

 

     Art. 25. (Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale)), dopo le parole: "5," sono inserite le seguenti: "commi 1, 2 e 4,".

 

     Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è aggiunto il seguente:

"7 bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche." [1].

 

     Art. 27. (Modificazioni alla l.r. 31/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2012 è sostituita dalla seguente:

 

"a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della 1.r. 31/2012, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 28. (Gestione comunale associata delle procedure di gara)

1. Nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013.

 

2. Dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.

 

3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale.

 

     Art. 29. (Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana)

1. Per l'anno 2013, la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, è autorizzata a intervenire a sostegno delle attività di conservazione e gestione della Biblioteca diocesana di Aosta, in considerazione dell'importanza storica e culturale del patrimonio ivi conservato.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000 per il 2013 (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni).

 

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. (Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

1. All'elenco di cui all'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), dopo il n. 10ter) è aggiunto il seguente:

 

"10 quater) Centre d'études Abbé Trèves".

 

     Art. 31. (Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:

 

a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;

 

b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;

 

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

 

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.

 

     Art. 32. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 31/2012, sono modificate, per il triennio 2013/2015, nella misura indicata nell'allegato B.

 

CAPO IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 33. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

 

a) UPB 0.00.00.00 "Avanzo di amministrazione"

 

anno 2013 euro 84.263.597,65;

 

b) UPB 1.03.03.80 "Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari"

 

anno 2013 euro 15.780.417,00.

 

     Art. 34. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 34.859.524,17 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.

 

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 30/2009, ammontano a complessivi euro 31.312.302,56 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.

 

3. I fondi di cui al comma 1 da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ammontano ad euro 3.547.221,61, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

 

     Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2013, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo di cui alla colonna B dell'allegato C:

 

a) in aumento di euro 80.231.712,09 (comprensive dei fondi di cui all'articolo 34, comma 3) come indicato analiticamente nell'allegato D;

 

b) in diminuzione di euro 11.500.000 (UPB 1.16.2.10 Fondo globale di parte corrente).

 

     Art. 36. (Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 100.044.014,65 per l'anno 2013 derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

 

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

 

 

In aumento (art. 33, c. 1)

anno 2013

euro

100.044.014,65

 

 

 

 

Totale variazioni entrata

anno 2013

euro

100.044.014,65

 

 

 

 

VARIAZIONI PARTE SPESA

 

 

 

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 34, c. 2)

anno 2013

euro

31.312.302,56

In aumento (art. 35, c. 1, lett. a))

anno 2013

euro

80.231.712,09

 

 

 

 

In diminuzione (art. 35, c. 1, lett. b))

anno 2013

euro

11.500.000,00

 

 

 

 

Totale variazioni spesa

anno 2013

euro

100.044.014,65

 

     Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 2014, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.