§ 2.13.56 - Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81.
Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.13 finanza regionale e locale
Data:17/08/1987
Numero:81


Sommario
Art. 1.  (Forma giuridica e ragione sociale).
Art. 2.  (Soci).
Art. 3.  (Oggetto sociale)
Art. 4.  (Capitale Sociale).
Art. 5.  (Amministratori)
Art. 5 bis.  (Collegio sindacale)
Art. 6.  (Costituzione).
Art. 7.  (Norme di rinvio).
Art. 8.  (Disposizione finanziaria).
Art. 9.  (Variazioni di bilancio).
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.13.56 - Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81.

Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica.

(B.U. 25 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n. 1).

 

Art. 1. (Forma giuridica e ragione sociale).

     1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, promuove la costituzione di una Società per Azioni, denominata INVA SpA, operante nel settore dello sviluppo dell'informatica, a totale capitale pubblico [1].

     1 bis. L'INVA SpA opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [2].

 

     Art. 2. (Soci). [3]

     1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti [4].

 

          Art. 3. (Oggetto sociale) [5]

     1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:

a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA.

 

     Art. 4. (Capitale Sociale). [6]

     [1. Alla Regione è riservata la proprietà di almeno il quaranta per cento delle azioni e la somma delle azioni di proprietà della Regione, degli altri enti pubblici territoriali valdostani e dell'USL deve essere superiore al cinquanta per cento delle azioni.

     2. [Il capitale sociale è costituito in lire 1.000.000.000, suddiviso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di lire 1.000] [7].]

 

     Art. 5. (Amministratori) [8]

1. L'INVA SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, di cui tre nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza. I restanti membri sono nominati dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto della società.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

 

          Art. 5 bis. (Collegio sindacale) [9]

1. Il collegio sindacale dell'INVA SpA è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina due dei membri effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, oltre ai due sindaci supplenti. Il restante membro effettivo è nominato dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto.

 

     Art. 6. (Costituzione).

     1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

 

     Art. 7. (Norme di rinvio).

     1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente Legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano l'attività delle Società per Azioni.

 

     Art. 8. (Disposizione finanziaria).

     1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente Legge, previsti in L. 480.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul capitolo n. 23500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica " di nuova istituzione sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, relativo all'istituzione di una società per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 20.000.000.

 

     Art. 9. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987, sono apportate le seguenti variazioni:

     in diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ".

     L. 480.000.000

     in aumento

     2.1. - Interventi a carattere generale; 2.1.2. - Altri interventi

     Cap. 23500 di nuova istituzione

     (codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.02) " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica

     LR 17 agosto 1987, n. 81 "

     L. 480.000.000

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[3] Articolo già sostituto dall'art. 1 della L.R. 1° luglio 1994, n. 32, dall'art. 3 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

[6] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 1° luglio 1994, n. 32, sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[7] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 2012, n. 13.