Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 10/07/1996 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Somministrazione di generi di gastronomia). |
Art. 2. (Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 1). |
Art. 3. (Orari). |
§ 5.10.15 - L.R. 10 luglio 1996, n. 13. [1]
Norme di attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).
(B.U. 16 luglio 1996, n. 32).
Art. 1. (Somministrazione di generi di gastronomia).
1. Sono da considerare generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della
a) possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati;
b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/o condimento;
c) non sono sottoposti a riscaldamento né a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi.
3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del
Art. 2. (Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 1).
1. I locali di somministrazione e gli eventuali locali di manipolazione degli alimenti devono essere forniti della prescritta autorizzazione sanitaria.
2. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve essere effettuata negli stessi locali ove si svolge la somministrazione di bevande.
3. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve avvenire senza l'adozione di tecniche di servizio proprie dell'attività di ristorazione.
Art. 3. (Orari).
1. La somministrazione di generi di gastronomia diversi da toast, panini, pizzette, tramezzini e simili può non essere effettuata nell'arco dell'intero orario di apertura dell'esercizio e può essere limitata a fasce orarie che sono determinate dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 8 della
[1] Legge abrogata dall’art. 18 della