Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.9 ordine pubblico |
Data: | 31/07/1989 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. (Servizio di polizia locale). |
Art. 2. (Consorzi fra Comuni). |
Art. 3. (Collaborazione temporanea fra Comuni). |
Art. 4. (Funzioni del Sindaco). |
Art. 5. (Comandante del Corpo di polizia locale). |
Art. 6. (Compiti degli addetti al servizio di polizia locale). |
Art. 7. (Qualifiche attribuite). |
Art. 8. (Regolamenti comunali). |
Art. 9. (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto). |
Art. 10. (Struttura dei Corpi o Servizi di polizia locale). |
Art. 11. (Criteri per la determinazione della dotazione organica). |
Art. 12. (Reclutamento del personale). |
Art. 13. (Scuola regionale di polizia locale). |
Art. 14. (Comitato Tecnico Consultivo). |
Art. 15. (Composizione del Comitato Tecnico Consultivo). |
Art. 16. (Ufficio regionale di polizia locale). |
Art. 17. (Regolamento di esecuzione). |
Art. 18. (Comunicazione dei regolamenti comunali). |
Art. 19. (Applicazione della legge agli altri enti locali). |
Art. 20. (Disposizioni transitorie). |
Art. 21. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 22. (Variazioni di bilancio). |
§ 1.9.4 - Legge regionale 31 luglio 1989, n. 47. [1]
Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale.
(B.U. 8 agosto 1989, n. 35).
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 1. (Servizio di polizia locale).
1. I Comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale.
2. I Comuni nei quali il servizio di polizia locale è espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.
Art. 2. (Consorzi fra Comuni).
1. La Regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, le iniziative dei Comuni soprattutto di quelli di piccole dimensioni volte ad esercitare in forma consortile le funzioni di polizia locale.
2. Nell'organizzazione la forma di collaborazione prevista dal comma precedente, la Regione, come pure i Comuni interessati, devono tener conto delle ripartizione del territorio già esistenti e in particolare modo delle Comunità Montane.
3. La costituzione dei Consorzi è volontaria e, allorquando questi siano stati validamente costituiti, il personale di polizia locale è inquadrato nell'organico del Consorzio ed esercita le proprie funzioni alle dipendenze degli organi dei singoli Comuni consorziati nell'ambito del territorio comunale cui sono assegnati, secondo le direttive del legale rappresentante del Consorzio stesso.
Art. 3. (Collaborazione temporanea fra Comuni).
1. Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere funzioni presso un Comune diverso da quello di appartenenza; in tale caso opera alle dipendenze del Sindaco di tale Comune, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. La richiesta di collaborazione da parte del Comune interessato deve essere rivolta, in primo luogo, al Comune più vicino e, successivamente, ai Comuni progressivamente più lontani sentito il personale interessato.
3. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
4. I comandi da Comune a Comune sono regolati dai vigenti contratti di lavoro del personale degli Enti locali e sono oggetto di contrattazione decentrata così come regolata dalla
Art. 4. (Funzioni del Sindaco).
1. Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato. Nell'esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 5. (Comandante del Corpo di polizia locale).
1. Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è preposto un Comandante.
2. Il Comandate del Corpo di Polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo.
3. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Art. 6. (Compiti degli addetti al servizio di polizia locale).
1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti territoriali dell'Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati, provvedono a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle disposizioni normative comunali con particolare riguardo alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio e i pubblici esercizi;
b) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;
d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in casi di privati infortuni;
e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità, nonché cooperare con gli organi della Regione e della Protezione Civile;
f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;
g) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.
Art. 7. (Qualifiche attribuite).
1. Il personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni riveste le qualifiche di:
a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale;
b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddetto personale, previo atto di comunicazione da parte del Sindaco da considerarsi atto dovuto, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Polizia o destituito dai pubblici uffici.
3. Il Presidente della Giunta sempre nell'esercizio delle funzioni di Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuita la qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale; inoltre, per coloro che prestano servizio in Comuni o consorzi di Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma, anche la qualifica di Messo comunale ai sensi dell'articolo 273 del
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 8. (Regolamenti comunali).
1. I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare uno specifico regolamento di polizia locale diretto a stabilire in particolare:
a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possano essere svolte in abito civile soltanto quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga espressamente autorizzato.
Per il personale femminile l'uso dell'abito civile deve venire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza;
b) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o del Consorzio di cui all'articolo 3 oppure quello del Comune presso il quale il personale sia comandato od assegnato;
c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza;
2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di inseguimento per accertata flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di Prefetto.
2. I regolamenti comunali recano norma svolte a promuovere e garantire la pratica di attività sportive nonché la partecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionale degli addetti al servizio di polizia locale.
3. I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 14.
Art. 9. (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto).
1. Il Consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamento previsto al successivo articolo 17, a determinare le caratteristiche generali delle uniformi di servizio, dei simboli distintivi del grado e dei simboli distintivi delle mostrine, degli stemmi e delle placche, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari nonché i tempi massimi entro i quali devono essere assegnate le uniformi.
2. Con lo stesso regolamento il Consiglio provvede a determinare anche le caratteristiche, dei mezzi di trasporto.
Art. 10. (Struttura dei Corpi o Servizi di polizia locale).
1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale o dal Servizio di polizia locale.
2. La composizione del Corpo di polizia locale è strutturata nel seguente modo:
a) se il Corpo è composto da più di 20 unità si determina il seguente organico secondo il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale superiore;
2) un Vice - comandante - ufficiale inferiore;
3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazione di 25 superiore al 50 percento);
4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al 50 percento);
5) Istruttori - appuntato;
6) Agenti di PL
b) se il Corpo è composto dalle 7 alle 20 unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale inferiore;
2) un Vice - comandante - brigadiere;
3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al 50 percento);
4) Agenti di PL.
3. La composizione del Servizio di polizia locale è strutturata nel seguente modo:
a) se il Servizio è composto dalle 3 alle 6 unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - brigadiere;
2) Un Istruttore - appuntato;
3) Agenti di PL
b) se il Servizio è composto da due unità si determina il seguente ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - appuntato;
2) Un Agente di PL
c) se il Servizio è composto da una sola unità, questa ricopre la qualifica di Agente di PL.
Art. 11. (Criteri per la determinazione della dotazione organica).
1. La dotazione organica dei Servizi o dei Corpi di polizia locale è determinata dai regolamenti dei Comuni di appartenenza tenuti presenti i seguenti elementi:
a) numero della popolazione residente e temporanea, sua densità insediativa;
b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventuale suddivisione in zone, frazioni, quartieri o altro, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
c) sviluppo edilizio;
d) dimensione del territorio servito;
e) densità e complessità del traffico;
f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche;
g) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
h) importanza turistica e capacità ricettiva della località;
i) fasce orarie di copertura del servizio;
l) ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche dell'area interessata.
2. La dotazione della pianta organica non potrà comunque essere inferiore ad una unità ogni 800 abitanti residenti o frazione di 800, ed a una unità ogni 1.600 posti di ricettività turistica.
Art. 12. (Reclutamento del personale).
1. Il reclutamento del personale addetto al Servizio o al Corpo di polizia locale avviene per pubblico concorso. A tal fine i regolamenti organici dei comuni devono prevedere:
a) le prove d'esame (scritte e orali);
b) l'obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hanno superato le prove d'esame, di un corso di formazione della durata di sei mesi da effettuarsi presso la Scuola regionale di polizia locale prevista al successivo articolo 13;
c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli ed esami:
1) al servizio prestato in altri Corpi di polizia locale, di polizia dello Stato, dei vigili del fuoco e delle forze armate;
2) alle frequenza e superamento dei corsi di preparazione tenuti presso la Scuola regionale di polizia locale;
3) alla conoscenza di lingue straniere.
2. Al termine del corso di formazione di cui alla lettera b) del precedente comma, viene rilasciato un certificato attestante il giudizio sul candidato.
3. Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudizio di idoneità, verrà ammesso al servizio per il periodo di prova.
4. I requisiti per l'ammissione ai concorsi di agente, sottufficiale ed ufficiale di polizia locale sono quelli previsti dalle leggi vigenti per l'ammissione ai concorsi del personale degli Enti Locali, con prove per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
5. E' richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida per i veicoli di circolazione di categoria "B", "C" o "D".
6. L'ammissione ai concorsi è subordinata al superamento di una visita medico attitudinale da effettuarsi nelle strutture dell'USL della Valle d'Aosta.
TITOLO III
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 13. (Scuola regionale di polizia locale).
1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Scuola regionale di polizia locale diretta a formare, aggiornare e perfezionare il personale dei Servizi o dei Corpi di polizia locale.
2. La Scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:
a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per gli addetti ai Servizi o ai Corpi di polizia locale;
b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superato le prove d'esame;
c) promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tutti gli interessati, per la preparazione a concorsi di agente di polizia locale.
3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi vengono determinate dal Consiglio regionale sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 14.
4. L'onere relativo al funzionamento della Scuola regionale di polizia locale viene ripartito fra la Regione e i Comuni interessati, con apposita convenzione, in relazione al numero degli addetti alla polizia locale che ciascun Ente invia ai corsi.
TITOLO IV
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
Art. 14. (Comitato Tecnico Consultivo). [2]
Art. 15. (Composizione del Comitato Tecnico Consultivo). [3]
Art. 16. (Ufficio regionale di polizia locale).
1. la Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituisce, presso il Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto, di cui al comma 3 della
2. L'Ufficio regionale di cui al comma precedente ha lo scopo di svolgere funzioni di informazione e di consulenza tecnico - giuridica a favore degli operatori di polizia locale.
3. Nella pianta organica dei posti assegnati alla Presidenza della Giunta regionale è aggiunto un posto di " segretario " (7° livello - ruolo del personale amministrativo).
Art. 17. (Regolamento di esecuzione).
1. Il Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il regolamento di esecuzione diretto a disciplinare, oltre a quanto disposto dal precedente articolo 9:
a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di cui all'articolo 2;
b) gli indirizzi per l'individuazione della dotazione tecnica dei servizi inerenti, in particolare, ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale radio operativa, agli strumenti di rilevazione;
c) le disposizioni per il funzionamento dei Servizi o dei Corpi di polizia locale;
d) ogni altra direttiva riguardante il reclutamento e la formazione del personale di polizia locale.
2. Le modificazioni del regolamento di cui al precedente comma, sono apportate sentito il parere del Comitato tecnico consultivo.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 18. (Comunicazione dei regolamenti comunali).
1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge e i loro eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governo per mezzo del Presidente della Giunta regionale, a norma dell'articolo 18 del
Art. 19. (Applicazione della legge agli altri enti locali).
1. Agli enti locali diversi dai comuni che svolgono, anche a mezzo di appositi servizi, funzioni di polizia locale di cui sono titolari o che ad essi sono delegate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, intendendosi sostituiti ai Comuni ed ai loro organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. Ove almeno tre di detti enti svolgano l'attività disciplinata dalla presente legge, il Comitato di cui all'articolo 14 è integrato da un loro rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale tra le persone indicate da ciascun ente.
Art. 20. (Disposizioni transitorie).
1. Fino a quando non sarà istituita la Scuola regionale di polizia locale e non sarà applicato il procedimento di reclutamento del personale previsto dall'articolo 12, continueranno ad essere applicate le disposizioni normative vigenti.
Art. 21. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui capitoli sottoindicati del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
- per l'applicazione dell'articolo 13 annue Lire 55.000.000 a gravare sul capitolo di nuova istituzione n. 23990;
- per l'applicazione dell'articolo 16 Lire 16.000.000 per l'anno 1989 e annue Lire 32.000.000 a decorrere dal 1990 a gravare sui capitoli n. 20900 e n. 20910.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione per Lire 71 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo al rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 9.929 milioni;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 174 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1989/1991;
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 22. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 71.000.000
in aumento
Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 12.000.000
Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai Servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi " L. 4.000.000
cap. 23990 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.1.2
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.01.01.02
"Spese per il funzionamento della scuola regionale di polizia locale "
-
Totale in aumento L. 71.000.000
[1] Legge abrogata dall’art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 7 del