Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 21/11/2012 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali) |
Art. 2. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione) |
Art. 3. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 5. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali) |
Art. 6. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 8. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale) |
Art. 9. (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI) |
Art. 10. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 11. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 12. (Piani di edilizia scolastica) |
Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18) |
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti) |
Art. 15. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 16. (Contributi per i lavoratori disabili. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89) |
Art. 17. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale) |
Art. 18. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013) |
Art. 19. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006) |
Art. 20. (Contributo alla società Autoporto S.p.A. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale. Modificazione alla l.r. 30/2011) |
Art. 21. (Finanziamento della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazioni alla legge regionale legge regionale 20 maggio 2002, n. 7) |
Art. 22. (Disposizioni in materia di società regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 81, e 20 dicembre 2010, n. 44) |
Art. 23. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) |
Art. 24. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18) |
Art. 25. (Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31) |
Art. 26. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) |
Art. 27. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.318 - L.R. 21 novembre 2012, n. 31.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 4 dicembre 2012, n. 50)
CAPO I
AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE
Art. 1. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo) [1];
b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
j) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
k) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
l) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
m) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
n) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
o) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della
p) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della
q) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).
2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.
3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 22 febbraio 2013, per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2013 ed entro il 26 aprile 2013, per le rate con scadenza successiva.
Art. 2. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2013/2015 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 3. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)
1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della
2. [L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2013 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato mediante le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla
CAPO II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2013. Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente [3].
Art. 5. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della
Art. 6. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)
1. Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale, e comunque per l'anno 2013, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli enti locali sono in ogni caso tenuti ad avviare le procedure di mobilità di cui all'articolo 43, comma 4, della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 7. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;
b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, commi 1 e 2bis, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
a) euro 124.790.504 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 124.052.604 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 150.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed euro 737.900 per il personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
b) euro 3.951.960 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.
6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010, che risultino in eccesso a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto, costituiscono economia di spesa.
7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della
8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della
9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della
10. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della
11. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della
12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della
13. La spesa relativa alle pari opportunità e il benessere organizzativo dei lavoratori del comparto unico regionale di cui all'articolo 66 della
14. Per le finalità di cui all'articolo 56 della
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
Art. 8. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. Per l'anno 2013, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla
3. Per l'anno 2013, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 95.170.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);
b) interventi per programmi di investimento, euro 11.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:
1) quanto ad euro 9.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della
2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 128.207.254 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della
4. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della
b) per euro 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;
c) per euro 3.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
d) per euro 1.000.000, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.
5. Per l'anno 2013, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro 3.220.000, è destinata a spese di investimento.
6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della
8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
9. Per l'anno 2013, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.
10. Al comma 3 dell'articolo 7 della
11. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del
12. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del
13. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della
14. Al comma 3 dell'articolo 2bis della
15. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 9. (Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI)
1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013 la spesa complessiva di euro 38.722.139, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
a) anno 2013 euro 9.000.000;
b) anno 2014 euro 7.385.831.
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della
3. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 17.894.132, già rideterminata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
a) anno 2014 euro 1.614.169;
b) anno 2015 euro 9.000.000.
All'autorizzazione della spesa residua di euro 7.222.826, si provvederà con
4. L'approvazione e il finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014 sono rinviati all'anno 2014, ad eccezione dei progetti già presentati alla data del 1° agosto 2012 e per i quali la relativa spesa sia già stata approvata e impegnata. Resta salva la facoltà di concedere, limitatamente ai progetti esecutivi la cui istruttoria abbia dato esito positivo, il contributo sulle spese progettuali di cui all'articolo 21 della
5. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, la spesa complessiva di euro 15.000.000, già rideterminata ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
6. L'attuazione del programma FoSPI 2014/2016 è posticipata al triennio 2017/2019. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI 2014/2016 i termini previsti dall'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della
7. [In deroga alla
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della
"3 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lettera b), numero 2), i progetti esecutivi possono essere ammessi a finanziamento anche se comportano modificazioni rispetto al progetto preliminare a condizione che vi sia un risparmio nei costi di investimento, rimangano inalterate le funzionalità principali del progetto preliminare e sia dimostrata la perdurante convenienza economica, anche sotto forma di minore onerosità di gestione o di maggiore risparmio energetico, dell'opera modificata.".
Art. 10. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
3. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali è determinata, per l'anno 2013, in euro 18.070.000 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.; UPB 1.4.2.22 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'assistenza sociale - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti di finanza locale sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della
Art. 11. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
Art. 12. (Piani di edilizia scolastica)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2013 (UPB 1.4.2.25 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'istruzione e alla cultura - parz).
Art. 13. (Modificazione alla
1. L'articolo 12 della
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)
1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2013/2015 in euro 277.877.670 per l'anno 2013, in euro 272.657.670 per l'anno 2014 e in euro 265.657.670 per l'anno 2015 ed è ripartita in:
a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 276.027.670 per l'anno 2013, euro 270.807.670 per l'anno 2014 ed euro 263.807.670 per l'anno 2015, di cui annui euro 12.972.000 per il saldo della mobilità sanitaria (Area Omogenea 1.9.1. Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).
3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.850.000 per il triennio 2013/2015 (Area Omogenea 1.9.2. Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA).
4. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per il triennio 2013/2015, in euro 2.150.000 per l'anno 2013, in euro 1.650.000 per l'anno 2014 e in euro 1.150.000 per l'anno 2015. Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL (UPB 01.09.05.20 Spesa per gli investimenti in ambito sanitario) che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 della
5. A decorrere dall'anno 2013, gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.
6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 5, della
8. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse trasferite nell'ambito del finanziamento ordinario dei LEA.
CAPO VI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 15. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con
anno 2013 euro 6.019.900;
anno 2014 euro 5.858.300;
anno 2015 euro 5.858.300
(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.
Art. 16. (Contributi per i lavoratori disabili. Modificazione alla
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
1. Alle cooperative che abbiano come soci o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla
a) nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41 del
b) in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.
2. Possono inoltre essere riconosciuti, nella determinazione dell'ammontare dei contributi, alle condizioni di cui all'articolo 42 del
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Art. 17. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal
2. In relazione all'approvazione, con
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 34.639.235, così suddivisa:
a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 1.330.910 interamente assegnata alla competenza 2013;
b) euro 25.853.322, di cui euro 16.355.301 già autorizzati nelle annualità 2010, 2011 e 2012, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 9.498.021, annualmente così suddivisa:
anno 2013 euro 3.721.370;
anno 2014 euro 5.676.651;
anno 2015 euro 100.000
(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 parz.).
4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.869.443, così suddivisa:
a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2013/2015, in euro 3.819.055 annualmente così suddivisa:
anno 2013 euro 3.655.055;
anno 2014 euro 82.000;
anno 2015 euro 82.000;
b) euro 14.467.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2013/2015, viene annualmente così suddivisa:
anno 2013 euro 2.293.323;
anno 2014 euro 6.174.651;
anno 2015 euro 6.000.000
(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).
6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2013/2015, in complessivi euro 3.177.131, annualmente così suddivisi:
anno 2013 euro 1.137.131;
anno 2014 euro 1.020.000;
anno 2015 euro 1.020.000
(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).
7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal
9. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.674.610 interamente assegnata all'annualità 2013 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).
Art. 18. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, una spesa a carico della Regione di euro 18.000.000 (UPB 1.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007/2013), così suddivisa:
a) euro 860.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'anno 2013;
b) euro 17.140.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:
anno 2013 euro 7.140.000;
anno 2014 euro 5.000.000;
anno 2015 euro 5.000.000.
3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2013/2015, in euro 1.050.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), ed è ripartita in annui euro 350.000.
Art. 19. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 20. (Contributo alla società Autoporto S.p.A. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 53 della
Art. 21. (Finanziamento della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazioni alla legge regionale
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della
"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre determinato con legge di bilancio, tenuto anche conto degli oneri per la gestione dell'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla
2. Il comma 3 bis dell'articolo 12 della
Art. 22. (Disposizioni in materia di società regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 81, e 20 dicembre 2010, n. 44)
1. Alla
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 3, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:
"1bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale.".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della
"1. L'oggetto sociale della società di servizi comprende lo svolgimento di servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare i seguenti:".
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 23. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della
Art. 24. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla
3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
Art. 25. (Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione alla
1. Al comma 4bis dell'articolo 24 della
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2013/2015.
Art. 27. (Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 27 della
[2] Comma abrogato dall'art. 11 della
[3] Comma così modificato dall'art. 27 della
[4] Comma così modificato dall'art. 14 della
[5] Comma così modificato dall'art. 14 della
[6] Comma abrogato dall'art. 8 della