Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 09/07/2014 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche alla l.r. 3/2013 e alla l.r. 20/2008) |
Art. 2 . (Disposizioni in merito al comma 3 dell’art. 17 della l.r. 3/2013) |
Art. 3 . (Entrata in vigore) |
§ 1.3.19 - L.R. 9 luglio 2014, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di razionalizzazione
(B.U. 11 luglio 2014, n. 28, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) prima del comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
'01. Ad ogni inizio di legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, formazioni associative di consiglieri regionali ed essenziali strumenti per l'organizzazione dell'attività del Consiglio regionale. Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare assume una denominazione non confondibile con altri gruppi, si dota di un proprio simbolo distintivo, nomina il proprio presidente, approva il disciplinare di cui al comma 2, nonché si dota di un codice fiscale e di un apposito conto corrente dedicato dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.';
b) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati dandone comunicazione all'ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i beni inventariati a norma del presente articolo sono ridistribuiti ai gruppi con invarianza di spesa, sulla base della consistenza numerica degli stessi. A tal fine, l'ufficio competente, previa verifica, riprende in carico i beni e provvede al loro affidamento, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi aventi diritto e all'aggiornamento dei relativi inventari. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, che, previa verifica, li riprende in carico.';
c) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Contributi ai gruppi consiliari)';
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna un prospetto della gestione contabile del gruppo relativo al proprio periodo di presidenza al presidente subentrante. Entrambi i presidenti ne conservano copia e ne trasmettono una copia anche all'Ufficio di presidenza.';
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale.';
d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all'originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
2) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo:
'Della consegna viene redatto apposito verbale. L'Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative del presente comma, ferma restando la responsabilità del contenuto della documentazione consegnata in capo al presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto di cui al comma 2.';.
e) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. Per i fini di cui al comma 1, il presidente del gruppo acquisisce dagli interessati la documentazione e le certificazioni richieste per la stipulazione del contratto e, per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67 della
2) al comma 3, dopo le parole 'posizione economica D6,' sono inserite le seguenti: 'senza posizione organizzativa,';
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Il costo di un'unità di personale di cui al comma 3 è determinato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività all'inizio di ogni legislatura, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore e il valore del buono pasto. A tal fine sono computati i relativi oneri previdenziali e assistenziali e l'imposta regionale sulle attività produttive. Il valore del trattamento economico fondamentale è aggiornato in relazione ai valori stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso della legislatura.
3 ter. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e i consiglieri regionali di altre Regioni non possono appartenere alle segreterie di cui al presente articolo, nonché avere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con i gruppi consiliari.
3 quater. Durante il periodo elettorale, relativo a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica e fino alla proclamazione degli eletti, non possono essere stipulati con i candidati a tali elezioni nuovi contratti per essere assunti presso le segreterie di cui al presente articolo, nonché per instaurare rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso coi gruppi consiliari.';
f) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 2, le parole 'oppure comandato da' sono sostituite dalle seguenti: 'o di';
2) al terzo periodo del comma 2, dopo le parole 'amministrazioni pubbliche' sono aggiunte le seguenti: ', ove consentito dai rispettivi ordinamenti,';
3) al quarto periodo del comma 2, dopo le parole 'il dipendente' è aggiunta la seguente: 'regionale';
4) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
'L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale dei gruppi, ripartisce tra i gruppi consiliari e trasferisce agli stessi le risorse finanziarie complessive.';
5) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
'Le risorse finanziarie trasferite sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione come previsto dal d.p.c.m. di cui all'art. 1.';
6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi ovvero restituite al Consiglio regionale.';
7) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale.';
g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. L'entità dei residui assegnabili a ciascun gruppo risulta dalla differenza tra le risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 3bis, e il costo dei contratti dei soggetti previsti al comma 4 con proiezione fino a fine legislatura. La trasmissione, da parte dei gruppi interessati, della richiesta di residui e dell'elenco di cui al comma 4 è effettuata entro il 18 luglio 2014. In tale elenco i gruppi individuano il personale i cui costi saranno finanziati con le citate risorse. Decorso il termine, non potrà più essere richiesta l'applicazione del comma 4. I residui, una volta assegnati, sono decurtati solo in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dei contratti finanziati con tali risorse.
4 ter. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la modifica a tale comma introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. h), numero 1), della
2. Alla
a) l'articolo 67 è così modificato:
1) al comma 5, dopo le parole '18, comma 3' sono inserite le seguenti: 'e seguenti';
2) al comma 9 le parole 'ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi compreso il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa';
3) alla fine dell'ultimo periodo del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: 'e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di presidenza.';
4) alla fine del primo periodo del comma 10, dopo la parola 'acquisire' sono aggiunte le seguenti: 'attestandone l'idoneità allo svolgimento dell'incarico e la congruità del compenso in relazione alle prestazioni da svolgere. In caso di sostituzione del presidente di un gruppo nel corso della legislatura, il presidente subentrante verifica l'idoneità allo svolgimento degli incarichi e la congruità dei compensi del personale in servizio presso il gruppo.';
5) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
'16 bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale.'.
Art. 2. (Disposizioni in merito al comma 3 dell’art. 17 della
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 17 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.