§ 2.4.69 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:28/10/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Composizione e durata).
Art. 3.  (Incompatibilità).
Art. 4.  (Disposizioni sulla decadenza).
Art. 5.  (Dimissioni).
Art. 6.  (Funzioni del Presidente).
Art. 7.  (Regolamento interno).
Art. 8.  (Indennità).
Art. 9.  (Funzioni proprie).
Art. 9 bis.  (Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)
Art. 10.  (Funzioni delegate).
Art. 11.  (Modalità di esercizio della delega).
Art. 12.  (Programmazione delle attività).
Art. 13.  (Forme di consultazione).
Art. 14.  (Dotazione organica).
Art. 15.  (Finanziamento).
Art. 16.  (Gestione economica e finanziaria).
Art. 17.  (Norme transitorie e finali).
Art. 18.  (Norma finanziaria).
Art. 19.  (Abrogazione).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 2.4.69 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

(B.U. 30 ottobre 2003, n. 44 – 1 suppl. ord.).

 

CAPO I

FINALITA’

 

Art. 1. (Finalità).

     1. E’ istituito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia (CORECOM) al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

     2. Il Comitato è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ed è, altresì, organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.

 

CAPO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 2. (Composizione e durata). [1]

     1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da quattro componenti eletti dal Consiglio, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie [2].

     2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7.

     3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del Comitato in carica.

     4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.

 

     Art. 3. (Incompatibilità).

     1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

     a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli e delle giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;

     b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l’incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

     c) amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;

     d) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera c);

     e) dipendente della Regione Lombardia.

     2. Non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1, lettere c) ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e private e per i dipendenti della Regione Lombardia, qualora gli stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.

 

     Art. 4. (Disposizioni sulla decadenza).

     1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare.

     2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

     3. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

     4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

     5. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

     6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:

     a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

     b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

     7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'Autorità.

     8. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM che, a tal fine, comunica il motivo dell’assenza al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

     3. I componenti restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

 

     Art. 6. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del CORECOM:

     a) rappresenta il Comitato e cura l’esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti, secondo quanto disposto dal regolamento interno ai sensi dell’articolo 7.

 

     Art. 7. (Regolamento interno).

     1. Il Comitato adotta, col voto di tre quarti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

     a) le modalità di nomina e le funzioni dei Vice Presidenti;

     b) l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.

 

     Art. 8. (Indennità).

     1. L’indennità di carica annuale del Presidente e dei componenti il Comitato è determinata dalla Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

 

CAPO III

FUNZIONI

 

     Art. 9. (Funzioni proprie).

     1. Il Comitato esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale.

     2. In tale ambito il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

     a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

     b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

     c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

     d) predispone analisi e ricerche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

     e) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

     f) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione;

     g) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

     h) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

     i) può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura;

     l) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media [3].

 

     Art. 9 bis. (Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale) [4]

     1. Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

     2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il CORECOM un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

     3. Il CORECOM può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università lombarde per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.

     4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

     5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

 

     Art. 10. (Funzioni delegate).

     1. Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.

     2. Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonché da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni.

     3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal Presidente del CORECOM, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Modalità di esercizio della delega).

     1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati dalla legge 249/1997.

 

     Art. 12. (Programmazione delle attività).

     1. Annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, il CORECOM presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario; l'Ufficio di presidenza, per quanto di propria competenza, sentito il CORECOM, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale [5].

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate [6].

     3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 13. (Forme di consultazione).

     1. Il CORECOM attua idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

     2. Il CORECOM propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze sull'informazione e le comunicazioni.

 

CAPO IV

STRUTTURA - DOTAZIONE ORGANICA — FINANZIAMENTO

 

     Art. 14. (Dotazione organica).

     1. Il CORECOM, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura del Consiglio regionale individuata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) [7].

     2. La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM è determinata, su proposta del Presidente del Comitato medesimo, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi della l.r. 20/2008 ed è posta alle dipendenze funzionali del CORECOM [8].

     3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui al comma 2, il CORECOM si avvale del personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

     4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che dovranno essere conformi al regolamento interno di cui all'articolo 7, sono emanate con un apposito regolamento.

     5. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all’articolo 7, ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi potranno avvalersi, previo assenso degli organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle previste dai commi 2 e 3.

     6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di spesa contenute nel programma di cui all’articolo 12, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 15. (Finanziamento).

     1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio del Consiglio regionale.

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone inoltre delle risorse concordate con l'Autorità e gli altri soggetti di cui all’articolo 10 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all’articolo 10 sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale [9].

     2 bis. [Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite di cui al comma 2, ove sussistano le seguenti condizioni:

     a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;

     b) assenza di adeguate professionalità all'interno del Consiglio regionale;

     c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione] [10].

     2 ter. [Sono altresì escluse dal computo dei limiti di spesa stabiliti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dal contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, come disciplinato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche le spese ivi ricomprese e sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, ove sussistano le seguenti condizioni:

     a) le spese sostenute per le singole fattispecie previste dal d.l. 78/2010 o dal d.lgs. 75/2017, comprese le risorse destinate al finanziamento dei titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, devono essere totalmente coperte dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;

     b) i fondi a valere sulle risorse assegnate e trasferite devono mantenere l'originario vincolo di destinazione;

     c) devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio] [11].

     2 quater. [In presenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 bis le risorse assegnate e trasferite per l'esercizio delle funzioni delegate possono essere utilizzate per il finanziamento del trattamento accessorio nelle varie forme declinate dal CCNL (produttività, indennità di specifica responsabilità, indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, e altre indennità) del personale del Consiglio regionale e, ancorché distaccato presso il CORECOM, della Giunta regionale adibito esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate per il periodo relativo all'esercizio delle deleghe stesse, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto] [12].

     2 quinquies. [L'Ufficio di presidenza, nel determinare le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, assume determinazioni anche in merito alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio regionale per le funzioni delegate di cui all'articolo 10 da utilizzare per le specifiche finalità previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 bis. Nel bilancio finanziario gestionale sono conseguentemente individuati specifici stanziamenti per le fattispecie di spesa interamente finanziate con le risorse trasferite al Consiglio regionale per funzioni delegate di cui all'articolo 10] [13].

 

     Art. 16. (Gestione economica e finanziaria).

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività di cui all’articolo 12 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilità.

     2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione gli organi regionali competenti provvedono all’ elezione dei componenti il CORECOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     1 bis. In sede di prima applicazione il Comitato, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell’ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale [14].

     2. Nelle more della prima elezione dei componenti il CORECOM, le funzioni sono svolte dal CORERAT.

     3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 7 restano in vigore, purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge, le disposizioni vigenti per il CORERAT.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 14/1995 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per le attività e il funzionamento del CORECOM si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi, nonché con le risorse assegnate dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all'articolo 10 iscritte nel bilancio del Consiglio regionale [15].

 

     Art. 19. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 5 (Disciplina per l’elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi) e la legge regionale 8 gennaio 1979, n. 12 (Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo).

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[3] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[9] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[11] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[12] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[13] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[14] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.