§ 95.21.85 – D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:21/07/1999
Numero:259


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 2.  Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
Art. 3.  Regolarizzazione dei versamenti.
Art. 4.  Regime sanzionatorio.


§ 95.21.85 – D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

(G.U. 4 agosto 1999, n. 181).

 

     Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

     1. Nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, all'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1999".

 

          Art. 2. Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 20, comma 1:

     1) nella lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;";

     2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

     1) delle plusvalenze di cui alla lettera c bis) del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

     2) delle plusvalenze di cui alla lettera c ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

     3) dei redditi di cui alle lettere c quater) e c quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;";

     b) nell'articolo 42, comma 1, quarto periodo, la parola: "prezzi" è sostituita dalla seguente: "corrispettivi"; nel medesimo comma, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.";

     c) nell'articolo 81, è aggiunto il seguente comma: "1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c ter) , c quater) e c quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.";

     d) nell'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.";

     2) al comma 9, nel primo periodo, le parole da: "un fattore di rettifica" fino a: "del momento di pagamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti "gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa"; allo stesso comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.".

     2. Nel comma 1, dell'articolo 26 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "a), anche se rappresentati da certificati di deposito" sono sostituite dalle seguenti: "a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali".

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1°gennaio 1999.

     4. Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonché per i redditi di capitale divenuti esigibili, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

     5. In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. Gli intermediari prelevano le somme necessarie al versamento entro il mese di dicembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il medesimo termine di versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999. Gli intermediari effettuano i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il mese di dicembre 1999. In tal caso, non sussistono gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 3. Regolarizzazione dei versamenti.

     1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

 

          Art. 4. Regime sanzionatorio.

     1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 5, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";

     b) nell'articolo 6:

     1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta";

     2) al comma 8, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";

     3) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";

     c) nell'articolo 7:

     1) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";

     2) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.".

     2. Nell'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.

     3. Nell'articolo 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.

     4. Nell'articolo 11 bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.

     5. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 4:

     1) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";

     2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".

     b) nell'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".