Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 21/07/1999 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. |
Art. 2. Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. |
Art. 3. Regolarizzazione dei versamenti. |
Art. 4. Regime sanzionatorio. |
§ 95.21.85 – D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.
(G.U. 4 agosto 1999, n. 181).
Art. 1. Modifiche al
1. Nel
Art. 2. Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 20, comma 1:
1) nella lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;";
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c bis) del comma 1, dell'articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c quater) e c quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;";
b) nell'articolo 42, comma 1, quarto periodo, la parola: "prezzi" è sostituita dalla seguente: "corrispettivi"; nel medesimo comma, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.";
c) nell'articolo 81, è aggiunto il seguente comma: "1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c ter) , c quater) e c quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.";
d) nell'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6.";
2) al comma 9, nel primo periodo, le parole da: "un fattore di rettifica" fino a: "del momento di pagamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti "gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa"; allo stesso comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.".
2. Nel comma 1, dell'articolo 26 bis del
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1°gennaio 1999.
4. Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonché per i redditi di capitale divenuti esigibili, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.
5. In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del
Art. 3. Regolarizzazione dei versamenti.
1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al
Art. 4. Regime sanzionatorio.
1. Al
a) nell'articolo 5, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
b) nell'articolo 6:
1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "con applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta";
2) al comma 8, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
3) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
c) nell'articolo 7:
1) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "al 5" sono sostituite dalle seguenti: "al 4";
2) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.".
2. Nell'articolo 9, della
3. Nell'articolo 11, della
4. Nell'articolo 11 bis del
5. Al
a) nell'articolo 4:
1) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.";
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".
b) nell'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.".