Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.15 lavoro |
Data: | 18/04/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed oggetto) |
Art. 2. (Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro) |
Art. 3. (Disciplina del telelavoro) |
Art. 4. (Postazione di telelavoro) |
Art. 5. (Formazione) |
Art. 6. (Attuazione del telelavoro) |
Art. 7. (Periodo di sperimentazione) |
Art. 8. (Comitato per il telelavoro) |
Art. 9. (Rinvio) |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.15.42 - L.R. 18 aprile 2008, n. 16. [1]
Disposizioni in materia di telelavoro.
(B.U. 20 maggio 2008, n. 21)
Art. 1. (Finalità ed oggetto)
1. La Regione, con la presente legge, nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi dell'Unione europea, promuove, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
2. Con la promozione del telelavoro la Regione persegue i seguenti obiettivi strategici:
a) razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;
b) conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata;
c) lotta allo spopolamento delle località decentrate;
d) decongestionamento dei poli urbani;
e) riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.
Art. 2. (Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)
1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del relativo dirigente.
2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:
a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;
b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;
c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.
3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono:
a) essere informatizzabili;
b) prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro;
c) essere programmabili e verificabili in termini di risultato;
d) non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.
Art. 3. (Disciplina del telelavoro)
1. La contrattazione collettiva adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce altresì, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.
3. L'assegnazione al telelavoro è possibile solo in presenza di un assenso espresso da parte del dipendente.
4. Il lavoratore addetto al telelavoro conserva in ogni caso la situazione giuridico-economica di cui godeva al momento dell'espressione dell'assenso di cui al comma 3.
5. E' demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:
a) distanza dalla sede di lavoro;
b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata ed alla cura e all'assistenza di familiari;
c) grave disagio personale, inclusa la malattia, e particolari condizioni psico-fisiche durevoli nei quali incorra il dipendente.
6. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 5, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e alla relativa assegnazione dei posti.
Art. 4. (Postazione di telelavoro)
1. Per postazione di telelavoro si intende l'attrezzatura informatica e telefonica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa, con i relativi arredi, fornita ed installata dall'ente datore di lavoro, che ne garantisce la manutenzione.
2. Nel caso di telelavoro convenzionato, le postazioni di telelavoro sono collocate presso spazi idonei concessi in comodato gratuito dagli enti del comparto, attraverso una convenzione che ne regola le modalità di utilizzo.
Art. 5. (Formazione)
1. Ai dipendenti interessati è garantita l'opportuna formazione finalizzata a rendere possibile la prestazione del telelavoro. A tal fine, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, predispongono un apposito progetto di formazione volto all'acquisizione di nozioni relative alle tecnologie dell'informatizzazione, alla comunicazione e in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 6. (Attuazione del telelavoro)
1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 8, che individuano le specifiche mansioni telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro.
Art. 7. (Periodo di sperimentazione) [2]
1. Le attività di telelavoro sono promosse in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le modalità della sperimentazione sono definite nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comitato per il telelavoro, di cui all'articolo 8, è incaricato di monitorare i risultati della sperimentazione al fine di valutare il passaggio dal regime di sperimentazione a quello definitivo.
4. Alla conclusione della contrattazione collettiva, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono con idonei mezzi a diffondere la conoscenza dell'istituto del telelavoro tra i loro dipendenti.
Art. 8. (Comitato per il telelavoro)
1. La contrattazione collettiva individua un apposito Comitato paritetico avente i seguenti compiti:
a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;
b) monitorare e valutare i risultati della sperimentazione;
c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;
d) svolgere funzioni consultive;
e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari e convegni.
Art. 9. (Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli riservati alla contrattazione collettiva, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni.
Art. 10. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 300.000 per l'anno 2008 e in euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), e 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) dei medesimi bilanci, al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2008 e per 100.000 euro annui per gli anni 2009 e 2010, e al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) per 250.000 euro per l'anno 2008 e per 400.000 euro annui per gli anni 2009 e 2010, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.3 dell'allegato 1 ai bilanci stessi.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Il periodo di sperimentazione di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 12 della