§ 2.12.29 - L.R. 9 aprile 2010, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:09/04/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 3)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 4)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 5)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 8)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 9)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie)
Art. 8.  (Abrogazioni)
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.12.29 - L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

(B.U. 13 aprile 2010, n. 15)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1

(Definizione)

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.

6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;

c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.

8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.

9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due anni, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto.

10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 è inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilità, non utilizzati per altri incarichi.

11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6.

12. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui è svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"1 bis. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

 

"3. La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

 

"1. I segretari degli enti locali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Agenzia. Durante il periodo di disponibilità, i segretari rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "delle sedi di segreteria" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

 

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

 

"c) le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, all'Albo regionale dei segretari;".

 

4. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: "nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995" sono sostituite dalla seguenti: "in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente".

 

5. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998, le parole: ", nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995" sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro.".

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituita dalla seguente:

 

"d) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998 è sostituito dal seguente:

 

"2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.".

 

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 46/1998, dopo le parole: "degli uffici e dei servizi" sono inserite le seguenti: "o dei dirigenti".

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. I segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'iscrizione all'Albo e lo status conseguente; a tali soggetti si applicano le disposizioni riferite a coloro che accedono all'Albo con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

 

2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale entro la data stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso [1].

 

3. [I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva] [2].

 

4. I soggetti che nell'anno 2010 hanno superato l'esame finale del corso di formazione organizzato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta mantengono l'iscrizione o sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale dei segretari. Il superamento dell'esame finale del predetto corso, di cui è data esplicita menzione nell'ambito dell'Albo, è requisito utile per la partecipazione ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

 

5. Ai fini della retribuzione di posizione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione dalla tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, con salvaguardia della posizione economica derivante dalla classificazione dell'ente locale nelle tre fasce previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1998;

 

b) il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)).

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

[2] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 2015, n. 10.