§ 4.6.55 - L.R. 28 settembre 2012, n. 52.
Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:28/09/2012
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
Art. 5.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
Art. 6.  Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Art. 8.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Art. 15.  Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Art. 24.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Art. 25.  Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
Art. 26.  Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005
Art. 27.  Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Art. 28.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Art. 29.  Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
Art. 30.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Art. 31.  Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
Art. 32.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Art. 33.  Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Art. 34.  Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Art. 35.  Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/2005
Art. 36.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Art. 37.  Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Art. 38.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 40.  Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Art. 41.  Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Art. 42.  Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Art. 43.  Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005
Art. 44.  Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Art. 45.  Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Art. 46.  Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Art. 47.  Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
Art. 48.  Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
Art. 49.  Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
Art. 50.  Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Art. 51.  Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Art. 52.  Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
Art. 53.  Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Art. 54.  Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
Art. 55.  Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
Art. 56.  Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
Art. 57.  Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Art. 58.  Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Art. 59.  Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005
Art. 60.  Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Art. 61.  Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Art. 62.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Art. 63.  Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005
Art. 64.  Disposizione generale
Art. 65.  Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita
Art. 66.  Conferenza di pianificazione
Art. 67.  Ambiti di interesse sovracomunale
Art. 68.  Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Art. 69.  Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
Art. 70.  Perequazione territoriale
Art. 71.  Entrata in vigore


§ 4.6.55 - L.R. 28 settembre 2012, n. 52.

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.

(B.U. 28 settembre 2012, n. 52)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l’ articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 settembre 2012, favorevole a condizione che vengano recepite le raccomandazioni formulate nello stesso parere;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del commercio.

Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):

1. Al fine di contemperare il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, sancito dall’articolo 41 della Costituzione e di concorrenza, sancito dal Trattato dell’Unione europea, recentemente ripresi a livello legislativo dal legislatore statale, con il rispetto dei valori costituzionali di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, sono state effettuate modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005;

2. E’ necessario aggiornare le previsioni relative ai requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale nonché le disposizioni relative alla disciplina dell’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, per adeguarle alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nel decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al citato decreto;

3. Al fine di consentire un efficace controllo preventivo proporzionato alla tutela degli interessi perseguiti sono stati previsti regimi autorizzatori per l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita;

4. Per quanto riguarda il regime regolativo delle grandi strutture di vendita, il sistema autorizzatorio è stato disciplinato con una pianificazione territoriale di livello sovracomunale finalizzata unicamente a tutelare l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Per tali strutture sono stati inoltre fissati requisiti qualitativi obbligatori, è stato previsto l’obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d’uso, nonché il rispetto di parametri tecnici e di viabilità;

5. Al fine di semplificare la procedura abilitativa per la modifica di settore merceologico delle medie e delle grandi strutture di vendita, è stato introdotto il regime della segnalazione certificata d’inizio attività;

6. Considerata la diffusa tendenza alla realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello delle grandi strutture di vendita, si è ritenuto opportuno disciplinare con legge quella che viene considerata una tipologia di esercizi di vendita in sede fissa, ossia le strutture di vendita in forma aggregata, già previste nel vigente regolamento di attuazione. Tale disciplina consente di evitare un fenomeno che spesso si sostanzia in un aggiramento delle previsioni relative alle grandi strutture di vendita, in considerazione anche del fatto che una carenza normativa determinerebbe una disparità di trattamento tra insediamenti commerciali aventi pari ricadute urbanistiche, ambientali e viabilistiche;

7. In considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti e a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo ma che hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità, per tali grandi strutture sono previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelli ordinari;

8. Al fine di adeguare i requisiti di accesso all’attività di commercio su aree pubbliche ai principi della libertà di iniziativa economica, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, viene estesa la possibilità di esercizio della suddetta attività anche alle società di capitali e viene eliminato il requisito della residenza dell’operatore per l’esercizio dell’attività in forma itinerante;

9. E’ necessario adeguare i requisiti dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla sopravvenuta norma nazionale che ha eliminato l’obbligo di possesso dei requisiti professionali;

10. E’ opportuno chiarire che, in caso di attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali caratterizzate dall’esercizio congiunto con altre attività, queste ultime debbano essere in tutti i casi prevalenti rispetto all’attività di somministrazione;

11. E’ necessario intervenire nella materia della distribuzione di carburanti per adeguarsi ai principi stabiliti nella recente normativa statale. In primo luogo è disposto che i nuovi impianti di distribuzione di carburante, oltre a benzina e gasolio, eroghino almeno un prodotto ecocompatibile in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3 agosto 2012, n. 15855, e successivi atti statali. È prevista inoltre la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati, di vendere ogni bene e servizio nell’impianto e viene eliminato il divieto dell’attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale;

12. E’ necessario modificare alcune disposizioni per superare dubbi interpretativi riscontrati nella fase applicativa delle stesse.

Per quanto concerne il capo II (Modifiche legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):

13. Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di pianificazione per l’insediamento di grandi strutture di vendita finalizzato alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali, della salute e dei lavoratori, è stato disposto che il piano d’indirizzo territoriale (PIT) detti le prescrizione e gli indirizzi per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita siano assoggettate a una verifica di sostenibilità avente lo scopo di verificare a livello di ambiti sovracomunali il rispetto delle suddette prescrizioni. La valutazione a livello sovracomunale è necessaria in ragione degli effetti che possono avere le grandi strutture. Per quanto concerne il capo III (Norme transitorie per

la localizzazione delle grandi strutture di vendita):

14. In ragione del fatto che il PIT e, successivamente, gli strumenti di pianificazione dei comuni e delle province devono essere adeguati al nuovo quadro normativo, è stato previsto nella proposta uno specifico capo dedicato alle norme transitorie per disciplinare la localizzazione di grandi strutture di vendita fino ai suddetti adeguamenti. E ciò anche al fine di non impedire, durante il periodo di adeguamento, la possibilità di dare attuazione alle destinazioni d’uso contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti comunali e di inserire nuove previsioni per le grandi strutture di vendita;

15. La disciplina transitoria per le destinazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede sostanzialmente una verifica di sostenibilità territoriale di livello sovracomunale, è necessaria in quanto tali previsioni sono state adottate nell’ambito di un sistema che regolava lo sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e quindi le stesse potrebbero essere state previste non tenendo conto di elementi necessari per la compatibilità con il nuovo sistema;

16. La disciplina per l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo è necessaria per garantire, durante tale periodo, che la possibilità di nuove aree destinate all’insediamento di grandi strutture venga effettuata nel rispetto di criteri di sostenibilità territoriale, valutati con una verifica in sede di conferenza a livello sovra comunale. A tali fini è prevista una conferenza di pianificazione, nuovo istituto concertativo di natura tecnica alla quale partecipano le strutture competenti dei comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, della Regione e della provincia nonché dei comuni confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. La conferenza è inoltre chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la perequazione intercomunale;

17. Viene introdotto il nuovo istituto della perequazione territoriale a cui si potrà ricorrere nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita. La perequazione è prevista in considerazione degli oneri, sia territoriali che ambientali, che deriveranno dalla realizzazione della grande struttura ed a tal fine sono previste adeguate perequazioni per i comuni ricadenti nell’area limitrofa. I comuni e la provincia interessati, attraverso la sottoscrizione di un accordo, istituiscono un apposito fondo nel quale far confluire risorse proprie e parte degli oneri derivanti dall’attività edilizia. Gli enti coinvolti decidono le modalità di costituzione e di gestione del fondo;

18. Riguardo al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali si ritiene di non accogliere alcune raccomandazioni relative al capo II riguardante modifiche alla l.r. 1/2005, in quanto ritenute non coerenti con l’ordinamento legislativo regionale.

Approva la presente legge

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

(Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005 [1]

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) le parole: “, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse.

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005 [2]

1. L’articolo 4 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale del settore commerciale è effettuata in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005 [3]

1. L’articolo 9 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Sportello unico per le attività produttive

1. L’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). L’accesso al SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. In conformità all’articolo 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest’ultimo le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva e trova applicazione l’articolo 45 della l.r. 40/2009.

3. La Regione, nell’ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009, definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni previste dalla presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005 [4]

1. L’articolo 11 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cuiall’articolo 26.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005 [5]

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 28/2005 le parole: “ decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561” sono sostituite dalle seguenti: “decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio)”.

 

     Art. 6. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005 [6]

1. L’articolo 13 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Requisiti di onorabilità

1. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005 [7]

1. L’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Requisiti professionali

1. L’accesso e l’esercizio dell’attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

3. La Regione definisce entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.”.

 

     Art. 8. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005 [8]

1. L’articolo 15 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell’allegato A.

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, anche in misura differenziata in ragione delle diverse caratteristiche territoriali;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet:

1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);

2) gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione.

i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.”.

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005 [9]

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.”.

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005 [10]

1. L’articolo 16 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Ai fini di cui al comma 2, per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.”.

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 [11]

1. L’articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. Il comune stabilisce le procedure e il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

4. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile.

5. Il comune, nell’ambito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. 1/2005, in relazione con quanto previsto dal regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. 1/2005, individua le modalità e i criteri per il conseguimento della destinazione d’uso funzionale di commercio per la media distribuzione, da attribuirsi alle superfici già con destinazione d’uso commerciale e con i limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e).”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005 [12]

1. L’articolo 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente

“Art. 18

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18 ter a 18 octies.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per le grandi strutture di vendita.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005 [13]

1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter. Istruttoria comunale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Il soggetto richiedente l’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1, presenta domanda al SUAP competente per territorio, completa della documentazione di cui all’articolo 18 quater.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

3. Il SUAP trasmette copia della domanda, senza la documentazione istruttoria, alla Regione e alla provincia competente per territorio.

4. La completezza formale della domanda e della documentazione istruttoria è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente, viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione resta sospeso fino all’integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell’istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione e alla provincia la documentazione istruttoria di cui all’articolo 18 quater.

6. Il SUAP, entro lo stesso termine di cui al comma 5, trasmette alla Regione e alla provincia, oltre alla documentazione istruttoria di cui all’articolo 18 quater, anche:

a) le schede istruttorie redatte secondo il modello predisposto dai competenti uffici regionali e debitamente compilate;

b) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l’ubicazione dell’esercizio.”.

 

     Art. 14. Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005 [14]

1. Dopo l’articolo 18 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 quater. Documentazione istruttoria allegata alla domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1, sono allegati i seguenti documenti:

a) planimetria, in scala adeguata, dell’esercizio esistente o progetto costruttivo dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) relazione concernente l’analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;

d) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;

e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) relazione concernente i requisiti obbligatori, di cui all’articolo 18 septies;

g) relativamente alle strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui all’articolo 18 ter, comma 5, e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla SCIA devono essere allegati solo i documenti di cui al comma 1, lettera e).”.

 

     Art. 15. Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005 [15]

1. Dopo l’articolo 18 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art 18 quinquies. Istruttoria regionale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, il responsabile del procedimento regionale inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazione della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizione dell’ordine di svolgimento delle conferenze dei servizi di cui all’articolo 18 sexies.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1, convoca una conferenza dei servizi interna, finalizzata all’esame della documentazione istruttoria e alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda, cui partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, paesaggio, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.

3. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

5. L’istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istruttoria comunale.

6. Il termine di cui al comma 5, può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

7. Conclusa l’istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1, ne dà comunicazione al comune.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005 [16]

1. Dopo l’articolo 18 quinquies della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

“Art. 18 sexies. Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, è esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all’ambito interessato dall’insediamento.

3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione relativa.

4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18 quinquies, comma 7.

5. La conferenza dei servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3 e in conformità alla conferenza di pianificazione di cui all’articolo 66 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).

6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Per le strutture con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

9. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi, il SUAP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il SUAP provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi, il SUAP non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

10. La conferenza dei servizi può subordinare il rilascio dell’autorizzazione o l’avvio dell’attività al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.

11. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell’esito della conferenza è fatta menzione nell’autorizzazione rilasciata dal SUAP.

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005 [17]

1. Dopo l’articolo 18 sexies della l.r. 28/2055 è inserito il seguente:

“Art.18 septies. Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita

1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:

1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati all’articolo 1, comma 1, lettera c), e all’allegato 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell`aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all’interno o nelle relative pertinenze dell’attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all’allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree dei servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;

7) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;

8) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.

9) sottoscrizione dell’impegno a realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale.

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:

1) dotazione di un’area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all’interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze;

2) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

4) progetto per la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;

5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed auto elettriche e implementazione di punti di ricarica;

6) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell’area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili;

7) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

8) nel caso in cui l’area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastrutture.

9) realizzazione di spazi per l’accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;

10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento.”.

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005 [18]

1. Dopo l’articolo 18 septies della l.r. 28/2055 è inserito il seguente:

“Art. 18 octies. Rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei parametri tecnici e di viabilità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3;

b) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita;

c) parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

d) conformità del progetto ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 18 septies.

2. L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile.”.

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 [19]

1. L’articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Centri commerciali

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 16, comma 1.

5. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

7. Il comune può favorire l’inserimento di operatori locali nel centro commerciale e può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti al suo interno.”.

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005 [20]

1. Dopo l’articolo 19 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 19 quinquies. Strutture di vendita in forma aggregata

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.

3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.

4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.

6. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;

c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri.”.

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005 [21]

1. L’articolo 21 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Vendita all’ingrosso e al dettaglio

1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

3. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.

6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l’edilizia;

l) legnami.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.”.

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005 [22]

1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 28/2005, è inserito il seguente:

“Art. 21 bis. Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:

a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;

b) legnami;

c) combustibili;

d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e

l’artigianato;

e) materiali per l’edilizia e ferramenta;

f) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.”.

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005 [23]

1. L’articolo 22 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Regione stabilisce, in particolare:

a) i contenuti delle domande di autorizzazione, delle SCIA e delle comunicazioni previste dalla presente legge;

b) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

c) le disposizioni in materia di caratteristiche dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica;

d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela;

e) le disposizioni in materia di autorizzazione ai centri di assistenza tecnica;

f) norme di dettaglio per l’esercizio di attività di somministrazione temporanea;

g) norme di dettaglio per le vendite straordinarie e temporanee.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005 [24]

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti;

c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) le medie e le grandi strutture di vendita;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.”.

 

     Art. 25. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 [25]

1. L’articolo 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

Esercizio dell’attività

1. L’apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi può avere carattere stagionale.

3. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate; mediante un adeguato spazio espositivo;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili,la facilità di accesso ai punti di vendita;

c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.

4. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all’articolo 24.”.

 

     Art. 26. Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005 [26]

1. L’articolo 27 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 27. Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005 [27]

1. L’articolo 28 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005 [28]

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 la parola: “autorizzati” è sostituita dalla seguente: “abilitati”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005 [29]

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 28/2005 le parole: “di persone” sono sostituite dalle seguenti: ”regolarmente costituite”.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005 [30]

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante.”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005 [31]

1. Il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005 [32]

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.”.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005 [33]

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 40 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000.”.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 [34]

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all’articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune.”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/2005 [35]

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 bis della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Il comma 2 dell’articolo 42 bis della l.r. 28/2005, è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti di cui al comma 1, possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all’impatto ambientale. I comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005 [36]

1. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 37. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005 [37]

1. L’articolo 45 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 45

Attività temporanea

1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14.

3. L’attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L’attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.”.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005 [38]

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;

3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;

4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte.”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 28/2005 le parole: “delle strade extraurbane principali e” sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“1 bis) L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.”.

4. Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.”.

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 [39]

1. L’articolo 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo.

2. I nuovi impianti sono dotati di:

a) dispositivi self-service pre-pagamento;

b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell’impianto venga erogato il metano;

c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

d) capacità complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc;

e) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

f) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;

g) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto è dotato di attività e servizi integrativi;

h) recupero delle acque di prima pioggia.

3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan “, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

7. Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.”.

 

     Art. 40. Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005 [40]

1. L’articolo 54 bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 54 bis. Impianti senza gestore

1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali, possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono proseguire l’attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 54.”.

 

     Art. 41. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005 [41]

1. L’articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 56

Attività e servizi integrativi

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

b) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all’articolo 42 bis, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

c) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;

d) l’attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;

e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell’autorizzazione per l’attività di installazione ed esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005 [42]

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all’ufficio competente dell’agenzia delle dogane.”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005 [43]

1. Il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell’attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.”.

 

     Art. 44. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005 [44]

1. L’articolo 63 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 63

Esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio.”.

 

     Art. 45. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005 [45]

1. Il comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005 [46]

1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA è presentata al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.”.

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005 [47]

1. Il comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività delle medesime.”.

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005 [48]

1. Al comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 28/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: “Tale termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità, con motivata istanza presentata prima della scadenza del termine medesimo.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005 [49]

1. Al comma 1, dopo le parole: “un’attività commerciale” sono inserite le seguenti “, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali”.

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005 [50]

1. Al comma 4 dell’articolo 74, dopo le parole: “dal comune” sono aggiunte le seguenti “prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque:”.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005 [51]

1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 77 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000.”.

 

     Art. 52. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005 [52]

1. Al comma 1 dell’articolo 79, dopo la parola: “cessazione” è aggiunta la seguente “definitiva”.

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005 [53]

1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale; è comunque garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).”.

 

     Art. 54. Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005 [54]

1. L’articolo 86 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 86

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.

3. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio.

4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.

5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

6. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell’articolo 80.”.

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005 [55]

1. Il comma 4 dell’articolo 92 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l’esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.”.

 

     Art. 56. Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005 [56]

1. L’articolo 102 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 102

Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio

1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.

2. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. Alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all’articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell’attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septies, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l’articolo 106, comma 1, lettera d).

8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

9. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l’attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.”.

 

     Art. 57. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005 [57]

1. Dopo l’articolo 103 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 103 bis. Esecuzione coattiva

1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.”.

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005 [58]

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello comunicato o autorizzato ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2.;”

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 28/2005 è abrogata.

 

     Art. 59. Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005 [59]

1. Alla l.r. 28/2005 è aggiunto, in fine, l’allegato A di cui all’allegato A della presente legge.

 

     Art. 60. Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005 [60]

1. Dopo l’articolo 113 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 113 bis. Modifiche all’allegato A

1. L’allegato A è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.”.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 61. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005 [61]

1. Dopo l’articolo 17 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

“Art. 17 ter. Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita

1. Le previsioni di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 28/2005, ivi comprese le opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a condizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1, sono individuati nell’allegato A esclusivamente ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita. Tale allegato è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico o loro varianti aree destinate all’insediamento di grandi strutture di vendita invia ai comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, ai comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso, alla Regione e alla provincia gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza e convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti.

4. Qualora le previsioni di grandi strutture di vendita si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano tali enti.

5. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, verifica che le previsioni siano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), e che sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4, la conferenza verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005). Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.

6. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto secondo le procedure di cui al titolo II.

8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 22.”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005 [62]

1. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“e) le prescrizioni e gli indirizzi per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo conto degli effetti d’ambito sovracomunale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali e tenendo conto della tutela della salute e dei lavoratori;”.

 

     Art. 63. Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005 [63]

1. Alla l.r. 1/2005 è aggiunto, in fine, l’allegato A di cui all’allegato B della presente legge.

 

Capo III

Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita

 

     Art. 64. Disposizione generale [64]

1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita. Fino all’inserimento nel piano territoriale d’indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.

1 bis. Fino al termine di cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 può essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzino per un’offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovraregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 18 sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo già approvato al 29 settembre 2012 [65].

 

     Art. 65. Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita [66]

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali, sono inefficaci fino all’effettuazione, con esito positivo, della verifica di sostenibilità a livello sovracomunale, effettuata secondo le procedure di cui all’articolo 66.

2. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.

 

     Art. 66. Conferenza di pianificazione [67]

1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all’articolo 65 nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito d’interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.

1 bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1, siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui allo stesso comma 1, solo la Regione e la provincia [68].

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all’articolo 65 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso comunali secondo i criteri di cui all’articolo 68. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l’attuazione delle previsioni garantisca:

a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti planoaltimetrici dell’intorno di riferimento.

4. Il comune assicura, ai fini dell’attuazione delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.

5. La conferenza di cui al comma 1, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.

6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l’inefficacia delle previsioni.

 

     Art. 67. Ambiti di interesse sovracomunale [69]

1. Ai fini del presente capo gli ambiti di interesse sovracomunale sono quelli individuati nell’allegato A della l.r. 1/2005 inserito dall’articolo 63 della presente legge.

 

     Art. 68. Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale [70]

1. La verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;

b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;

c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) l’incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;

e) l’incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell’ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.

 

     Art. 69. Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita [71]

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito di interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.

3. [Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia] [72].

4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all’articolo 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l’indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:

a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.

6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.

7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2005.

8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.

 

     Art. 70. Perequazione territoriale [73]

1. L’inserimento nel piano strutturale e regolamento urbanistico o loro varianti di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è oggetto di perequazione territoriale, al fine di compensare gli oneri sia territoriali che ambientali derivanti dalla sua realizzazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la provincia e i comuni interessati costituiscono, mediante apposito accordo, un fondo in cui confluiscono risorse proprie e parte del contributo di cui all’articolo 119 della l.r. 1/2005. L’accordo individua il soggetto gestore del fondo, le quote delle risorse e degli oneri, le modalità di ripartizione, gli interventi finanziabili e le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 71. Entrata in vigore [74]

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO A

AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

(articolo 15, comma 1, lettera e)

 

1. Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato

Agliana

Montale

Pistoia

Quarrata

Serravalle Pistoiese

Cantagallo

Carmignano

Montemurlo

Poggio a Caiano

Prato

Vaiano

Vernio

Bagno a Ripoli

Calenzano

Campi Bisenzio

Fiesole

Firenze

Lastra a Signa

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

 

2. Area commerciale metropolitana Livorno-Pisa

Buti

Calci

Cascina

Fauglia

Lorenzana

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

Collesalvetti

Livorno

 

 

ALLEGATO B


[1] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[2] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[3] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[5] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[6] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[7] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[8] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[9] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[10] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[11] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[12] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, modificando l’art. 18, comma 1, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies».

[13] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[14] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[15] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[16] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[17] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[18] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[19] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[20] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[21] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[22] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[23] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[24] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[25] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[26] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[27] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[28] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[29] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[30] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[31] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[32] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[33] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[34] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[35] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[36] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[37] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[38] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[39] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[40] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[41] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[42] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[43] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[44] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[45] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[46] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[47] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[48] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[49] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[50] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[51] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[52] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[53] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[54] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[55] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[56] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[57] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[58] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[59] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[60] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[61] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[62] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[63] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[64] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[65] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[66] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[67] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[68] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[69] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[70] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[71] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[72] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2013, n. 13.

[73] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[74] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.