Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.3 informatica e servizi |
Data: | 06/08/2012 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato |
Art. 4. Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni |
Art. 5. Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici |
Art. 6. Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori |
Art. 8. Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 |
Art. 9. Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse |
Art. 10. Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di facchinaggio |
Art. 11. Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari |
Art. 12. Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio |
Art. 13. Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di mediatore marittimo |
Art. 14. Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442 |
Art. 15. Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di acconciatore |
Art. 16. Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista |
Art. 17. Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di tintolavanderia |
Art. 18. Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli |
Art. 19. Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi |
Art. 20. Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni |
Art. 21. Disposizioni finanziarie |
§ 54.3.28 - D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
(G.U. 30 agosto 2012, n. 202 - S.O. n. 177)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazioni al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio, del
1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del
2. All'articolo 10 del
Art. 2. Modificazioni all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
2. All'articolo 64 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla
b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della
c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
Art. 3. Modificazioni all'articolo 65 del
1. All'articolo 65 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
Art. 4. Modificazioni all'articolo 66 del
1. All'articolo 66 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
Art. 5. Modificazioni all'articolo 67 del
1. All'articolo 67 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
Art. 6. Modificazioni all'articolo 68 del
1. All'articolo 68 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività" e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».
Art. 7. Modificazioni all'articolo 69 del
1. All'articolo 69 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività»;
c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
Art. 8. Modificazioni all'articolo 71 del
1. All'articolo 71 del
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del
e) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»;
f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.»;
h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;
i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al
a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del
b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del
c) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.».
Art. 9. Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del
1. Dopo l'articolo 71 del
«Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) il
c) il
2. All'articolo 22, comma 4, del
Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l'articolo 3, secondo comma, della
2. Il comune inibisce l'attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perchè non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del
Art. 10. Modificazioni all'articolo 72 del
1. All'articolo 72 del
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 17, comma 1, della
Art. 11. Modificazioni all'articolo 73 del
1. All'articolo 73 del
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) il comma 7 è abrogato.
Art. 12. Modificazioni all'articolo 74 del
1. All'articolo 74, comma 2, del
Art. 13. Modificazioni all'articolo 75 del
1. All'articolo 75, comma 2, del
Art. 14. Modificazioni all'articolo 76 del
1. All'articolo 76 del
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «E' altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della
2. Alla
a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
Art. 15. Modificazioni alla
1. Alla
a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del
b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del
2. All'articolo 77 del
Art. 16. Modificazioni alla
1. Alla
a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del
b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del
Art. 17. Modificazioni all'articolo 79 del
1. All'articolo 79 del
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della
Art. 18. Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del
1. Dopo l'articolo 80 del
«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con
b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
Art. 80-ter(Attività di mediatori per le unità di diporto). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51 del
Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all'articolo 10 le parole: «l'attività abitualmente esercitata» sono soppresse;
g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.»;
h) all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma è abrogato;
l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.
Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del
2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio
3. All'articolo 21, secondo comma, del regio
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al
6. L'articolo 4 del regio
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al
Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la
Art. 19. Modificazioni all'articolo 81 del
1. All'articolo 81, del
Art. 20. Modificazioni all'articolo 85 del
1. All'articolo 85 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;
c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;
d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al
Art. 21. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.