§ 4.6.56 - L.R. 5 aprile 2013, n. 13.
Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:05/04/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 28/2005
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005
Art. 4.  Modifiche all’articolo 19 ter della l.r. 28/2005
Art. 5.  Modifiche all’articolo 19 quater della l.r. 28/2005
Art. 6.  Modifiche all’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005
Art. 7.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 28/2005
Art. 8.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 28/2005
Art. 9.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Art. 10.  Abrogazione dell’articolo 29 bis della l.r. 28/2005
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 28/2005
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 40 septies nella l.r. 28/2005
Art. 14.  Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Art. 15.  Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 16.  Modifiche all’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Art. 17.  Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005
Art. 18.  Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Art. 19.  Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Art. 20.  Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/2005
Art. 21.  Modifiche all'articolo 64 della l.r. 52/2012
Art. 22.  Modifiche all'articolo 66 della l.r. 52/2012
Art. 23.  Modifiche all'articolo 69 della l.r. 52/2012


§ 4.6.56 - L.R. 5 aprile 2013, n. 13. [1]

Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 52/2012.

(B.U. 10 aprile 2013, n. 14)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l’articolo 42 dello Statuto;

 

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

 

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005);

 

Vista l’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno);

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 2012, n. 291;

 

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali espressi nelle sedute del 21 gennaio 2013 e 20 febbraio 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

1. A seguito del ricorso alla Corte costituzionale del 27 novembre 2012 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la l.r. 52/2012, si è ritenuto opportuno riesaminare alcune disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti, alla luce degli interessi pubblici da perseguire con le stesse.

 

2. In particolare, sono stati riconsiderati i requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita e dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti, eliminando quelli che, all’esame effettuato, non sono risultati adeguatamente sostenuti da motivi imperativi di interesse generale tali da risultare proporzionati alla libera iniziativa economica ed alla tutela della concorrenza, potendo,, viceversa essere interpretati come ostacoli all’ingresso sul mercato e di conseguenza in funzione anticoncorrenziale. Inoltre, si è stabilito che nel periodo transitorio ed in attesa che la valutazione circa l’opportunità e la quantificazione di un limite dimensionale sia effettuata nell’ambito dello strumento di pianificazione territoriale regionale, il limite dimensionale massimo delle grandi strutture di vendita già vigente possa essere elevato a 20.000 metri quadrati qualora ricorrano particolari, specifiche, condizioni;

 

3. Sono state effettuate modifiche per garantire una migliore coerenza tra alcune disposizioni e per eliminare errori materiali relativamente ai requisiti soggettivi richiesti per la vendita all’ingrosso nel settore merceologico alimentare, al titolo abilitativo previsto per i centri commerciali ed ai casi in cui è esclusa l’applicazione della disciplina in materia di strutture di vendita in forma aggregata;

 

4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 291/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29 bis della l.r. 28/2005, si è reso necessario apportare alcune modifiche alla disciplina regionale del commercio su aree pubbliche, in quanto l’articolo 29 bis sopracitato prevedeva la non applicazione nell’ordinamento regionale dei limiti e dei vincoli posti dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), ai regimi autorizzatori per l’accesso ad un’attività di servizi. Le modifiche introdotte recepiscono l’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010. Le disposizioni contenute nell’intesa, e qui recepite, hanno lo scopo di tener conto delle peculiarità del settore del commercio sulle aree pubbliche e dei risvolti sociali che si possono determinare con l’applicazione delle nuove disposizioni poste a favore della libertà d’impresa e, contemporaneamente, di garantire il rispetto dei principi di concorrenza sanciti dal d.lgs. 59/2010;

 

5. Sempre in materia di commercio su aree pubbliche, è stata introdotta una disposizione transitoria che consente, per l’anno 2013, di posticipare il termine entro il quale i comuni devono provvedere alla verifica annuale della regolarità contributiva dei soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, al fine di rispondere all’esigenza emersa nell’applicazione della norma;

 

6. In materia di distribuzione di carburanti, sono state modificate le disposizioni relative alle modalità di rifornimento durante l’orario di apertura degli impianti, al fine di contemperare l’interesse dei titolari di impianti ad organizzare in modo flessibile la propria attività con l’esigenza di garantire l’approvvigionamento ai cittadini-utenti che non sono in grado di rifornirsi in modalità self-service pre-pagamento;

 

7. In materia di conferenza di pianificazione effettuata per la verifica di sostenibilità delle previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita, è stata semplificata la procedura per i soli casi di riuso del patrimonio edilizio esistente e sempre che si tratti di previsioni già contenute nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici. In tale caso, infatti, è stato previsto che alla conferenza di pianificazione partecipino, oltre al comune, solo la Regione e la provincia. Nei casi, invece, di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture, anche in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, si è stabilito che alla conferenza di pianificazione partecipino anche i comuni dell’ambito di interesse sovra comunale interessato.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), dopo le parole: “attività di vendita” sono aggiunte le seguenti: “al dettaglio”.

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005 [2]

1. L’articolo 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 septies - Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita

1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita:

1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;

2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale “PAC” ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell`aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);

3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;

4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;

7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti.

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:

1) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);

2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;

4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell’area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato;

5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.” .

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 19 ter della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 19 ter della l.r. 28/2005, le parole: “lettera g bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera h)”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 19 quater della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 19 quater della l.r. 28/2005, le parole: “lettera g bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera h)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 19 quater della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prezzo finale di vendita, tranne che nelle ipotesi di vendite straordinarie e promozionali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96.” [3].

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 [4]

1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2005 le parole: “agli articoli 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 13”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione;”.

2. Dopo la lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente:

“g ter) i criteri per l’individuazione e il funzionamento dei centri commerciali naturali di cui all’articolo 98, comma 1, lettera b).”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005

1. La lettera i) dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“i) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.”.

2. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è abrogata.

 

     Art. 10. Abrogazione dell’articolo 29 bis della l.r. 28/2005

1. L’articolo 29 bis della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 32 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 32 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.

2. La durata della concessione di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici anni tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, abilita anche:

a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 - Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. L’autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l’assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

10. L’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 22.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 40 septies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 40 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 40 septies. Norma transitoria

1. Per l’anno 2013 il comune effettua la verifica di regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 40 bis, comma 2, entro il termine del 31 dicembre 2013.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente:

“e bis) per modalità servito, il rifornimento effettuato direttamente da apposito personale;”

2. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente:

“e ter) per gestore, il titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Agenzia delle dogane;”

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 è abrogata.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 54 bis della l.r. 28/2005 [5]

1. Il comma 1 dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) l’attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo.”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005 [6]

1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente

“3. Durante l’orario di apertura nell’impianto deve funzionare almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Durante l’orario di apertura dell’impianto deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della richiesta dell’assistenza al rifornimento diretto deve essere pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.”.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, comma 1;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente:

“d bis) non attiva durante l’orario di apertura, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusione del collegamento con l’accettatore di banconote o almeno un’apparecchiatura self-service post-pagamento;”

3. Il comma 2 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, l’attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione di impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, comma 1, l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.”.

2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 fino alla data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.”.

3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 quater. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.”.

4. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 quinquies La limitazione di cui all’articolo 34, comma 4, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.”.

5. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 sexies. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all’articolo 32, comma 3, si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere.”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005)

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 52/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005), è aggiunto il seguente:

“1 bis Fino al termine di cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 può essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzino per un’offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovraregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 18 sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo già approvato al 29 settembre 2012.”.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 52/2012 [7]

1. Dopo il comma 1dell'articolo 66 della l.r. 52/2012, è inserito il seguente:

“1 bis. Qualora le previsioni di cui al comma 1, siano relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, il comune convoca alla conferenza di pianificazione di cui allo stesso comma 1, solo la Regione e la provincia.”.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 52/2012 [8]

1. Il comma 3 dell’articolo 69 della l.r. 52/2012 è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[8] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.