Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 03/02/2015 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche al capo I della l.r.61/2012 |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 1 della l.r. 61/2012 |
Art. 3 . Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 61/2012 |
Art. 4 . Modifiche all'articolo 3 della l.r. 61/2014 |
Art. 5 . Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 61/2012 |
Art. 6 . Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 61/2012 |
Art. 7 . Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 61/2012 |
Art. 8 . Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 61/2014 |
Art. 9 . Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 61/2012 |
Art. 10 . Modifiche all'articolo 9 della l.r. 61/2012 |
Art. 11 . Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 61/2012 |
Art. 12 . Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 61/2012 |
Art.13 . Modifiche all'articolo 12 della l.r. 61/2012 |
Art. 14 . Modifiche all'articolo 13 della l.r. 61/2012 |
§ 1.2.115 - L.R. 3 febbraio 2015, n. 12.
Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012.
(B.U. 11 febbraio 2015, n. 6)
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Risulta necessario novellare la
2. Risulta altresì opportuno inserire il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla
3. Appare inoltre opportuno specificare l'ambito applicativo dell'articolo 13 della
4. È infine opportuno stabilire che i dati e le informazioni relative al Presidente della Giunta regionale siano collocati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale, al fine di uniformarle a quelle degli assessori e di consentire una maggiore visibilità delle stesse;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al capo I della l.r.61/2012
1. La rubrica del capo I della
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. La rubrica dell'articolo 1 della
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della
“ 1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni. ”.
3. Il comma 3 dell'articolo 1 della
“ 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 6. ”.
4. Al comma 4 dell'articolo 1 della
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della
“ 6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga. ”.
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“ Art. 2. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 1, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 1, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale. ”.
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
“ 1 bis. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale. ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
“ 2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00. ”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
“ 2 bis. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico. ”.
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“ Art. 4. Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 5. ”.
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“ Art. 5. Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali
1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico. ”.
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“ Art. 6. Pubblicazione dei dati dei consiglieri
1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:
a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;
e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;
h) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
i) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2;
n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 4;
p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso. ”.
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“ Art. 7. Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.
1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 6 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;
b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si applica l’articolo 6, commi 4 e 5. ”.
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
“ Art. 8. Aggiornamenti e variazioni
1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 1, comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 1 bis, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n).
3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 9. ”.
Art. 10. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
“ Art. 10. Diffida e sanzioni amministrative
1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 47, comma 1, del
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della
5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori. ”.
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
“ Art. 11. Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 8, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all’articolo 9, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 5, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori. ”.
Art.13. Modifiche all'articolo 12 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della
“ f bis) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della
“ 2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate. ”.
Art. 14. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
“ 1. I seguenti soggetti:
a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00;
sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della
“ 6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti. ”.