Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 30/12/2013 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1 . Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 61/2012 |
§ 1.2.107 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 80.
Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.
(B.U. 3 gennaio 2014, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La finalità della
2. In particolare, le norme concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche politiche e direttive sono volte a mostrare la consistenza iniziale del patrimonio del titolare stesso e le variazioni nel corso del mandato; il fine specifico di tali adempimenti è quello di rendere noto ai cittadini l'eventuale arricchimento, derivante dalla posizione politica o direttiva assunta;
3. La giurisprudenza, nell’ambito delle dichiarazioni non veritiere, ha enucleato, fra le varie fattispecie ed allo scopo di accertare in concreto l'esistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale, il falso innocuo; tale fattispecie si ravvisa nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e pertanto inidonea al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendono raggiungere;
4. La giurisprudenza, pertanto, al fine della configurazione del reato di falso ideologico, pone attenzione al raggiungimento dello scopo per cui la dichiarazione è resa;
5. È necessario ed opportuno interpretare il comma 6 dell’articolo 13 della l.r.61/2012 al fine di chiarire la portata della norma regionale di cui si tratta, in modo conforme all'orientamento giurisprudenziale illustrato;
6. La giurisprudenza è costante nel ritenere necessaria la proporzionalità tra violazione e sanzione in materia di falso ideologico, escludendo il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo;
7. È necessario ed opportuno individuare nettamente i confini di applicazione della norma regionale in osservanza del già ricordato principio di proporzionalità della pena, così da impedire che anche la pur minima leggerezza, rilevabile in modo evidente dalle circostanze concrete, sia idonea a causare la decadenza;
8. La dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 6 dell’articolo 13 della
Approva la presente legge
Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 6, della
1. All’articolo 13, comma 6, della