§ 11.1.14 - Legge 25 gennaio 1982, n. 17.
Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:25/01/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete [...]
Art. 2.      Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna [...]
Art. 3.      Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con [...]
Art. 4.      I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, possono essere [...]
Art. 5.      L'associazione segreta denominata "Loggia P2" è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.
Art. 6.      Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la [...]


§ 11.1.14 - Legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

(G.U. 28 gennaio 1982, n. 27).

 

     Art. 1.

     Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

 

          Art. 2.

     Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

     Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare è del tribunale.

 

          Art. 3.

     Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

     Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.

     Il provvedimento è adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.

     Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

     Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.

 

          Art. 4.

     I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, possono essere sospese dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.

     Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.

     Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta:

     da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

     da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

     da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;

     da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;

     da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

     La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale dei suoi uffici.

     Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.

     Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari.

     Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

     Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.

     La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.

     Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

     I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

     Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

 

          Art. 5.

     L'associazione segreta denominata "Loggia P2" è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Tuttavia le disposizioni del citato art. 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'art. 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari.