Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.4 caccia e pesca |
Data: | 23/05/1973 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla [...] |
Art. 3. Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d'Aosta. |
Art. 4. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.4.4 - Legge regionale 23 maggio 1973, n. 30. [1]
Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
(B.U. 13 giugno 1973, n. 8).
A decorrere dal corrente anno 1982 ed in relazione all'articolo 1 lettera a) della
- Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)
Tassa L. 10.000
- Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)
Tassa L. 8.000
- Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)
Tassa L. 8.000
I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.
Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d'Aosta.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della