Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale |
Data: | 29/03/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30). |
Art. 6. (Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale). |
Art. 7. (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75). |
Art. 9. (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di divieti nell’esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 8). |
Art. 12. (Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d’Aosta. Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2). |
Art. 18. (Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16). |
Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76). |
Art. 22. (Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11). |
Art. 23. (Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica). |
Art. 24. (Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68). |
Art. 25. (Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69). |
Art. 26. (Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18). |
Art. 27. (Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37). |
Art. 28. (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22). |
Art. 29. (Disposizioni per l’incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44). |
Art. 30. (Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11). |
Art. 31. (Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16). |
Art. 32. (Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11). |
Art. 34. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3). |
Art. 35. (Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1). |
Art. 36. (Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12). |
Art. 37. (Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione). |
Art. 38. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.1.27 - L.R. 29 marzo 2007, n. 4.
Manutenzione, per l’anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.
(B.U. 24 aprile 2007, n. 17).
CAPO I
MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Art. 1. (Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38). [1]
1. Dopo il comma 3bis dell’articolo 34 della
«3 ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere sostituito per l’intera durata del periodo di assegnazione.».
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della
«3. Il personale utilizzato in distacco conserva l’assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l’intera durata del periodo di distacco.».
Art. 2. (Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 3. (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla
[1. La lettera xx) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
«2 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
«1 bis. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, della
Art. 5. (Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
«1 bis. L’esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale in occasione dell’esame del rendiconto generale della Regione.».
Art. 6. (Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);
b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);
c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l’acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);
d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della
e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell’art. 7 della
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 10 della
b) l’articolo 22 della
c) l’articolo 10 della
d) l’articolo 6 della
Art. 7. (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 138 del
1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell’articolo 138, comma 11, del
SEZIONE II
CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI
Art. 8. (Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
«1 bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti previsti dalla
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 9. (Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
SEZIONE III
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Art. 10. (Disposizioni in materia di divieti nell’esercizio venatorio. Modificazione alla
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 32 della
«p) utilizzare durante l’esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;».
Art. 11. (Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
«2 bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli.».
Art. 12. (Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della
SEZIONE IV
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO
Art. 13. (Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d’Aosta.
1. Alla designazione dell’esperto di cui alla lettera c) del comma secondo dell’articolo 23 della
Art. 14. (Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla
1. L’articolo 13 della
Art. 15. (Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 18ter della
3. Al comma 2 dell’articolo 32 della
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 della
6. Il comma 2 dell’articolo 48 della
«2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all’ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e del costo di acquisto dell’esercizio precedente derivante dall’attività di cui al comma 1, lettera b).».
Art. 16. (Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della
«3. L’accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della
«3 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.».
Art. 17. (Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
«2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente.».
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della
4. Il comma 6 dell’articolo 8 della
«6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la sede legale.».
5. Il comma 7 dell’articolo 8 della
«7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall’accertamento della precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la sospensione dell’iscrizione al Registro per la durata di sei mesi.».
6. Al comma 4 dell’articolo 18 della
Art. 18. (Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 19. (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
«2. Le anticipazioni, comprensive dell’eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale sia già quantificata, l’anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile, l’anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al netto degli oneri di legge.».
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
«2 bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura di cui all’articolo 2; in caso di anticipazioni concesse direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le garanzie di cui ai commi 1 e 2.».
Art. 20. (Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla
1. Il comma 6 dell’articolo 7 della
«6. Le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l’erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».
2. Il comma 7 dell’articolo 7 della
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
«c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione;».
4. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 e al comma 1 dell’articolo 20 della
5. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della
«b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero confezionato.».
SEZIONE V
URBANISTICA, EDILIZIA ABITATIVA E TERRITORIO
Art. 21. (Modificazione alla
1. Al comma secondo dell’articolo 2 della
Art. 22. (Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse regionale. Modificazione alla
1. L’articolo 29 della
«Art. 29. (Intesa per le opere di interesse regionale).
1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un’intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell’opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell’intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all’immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.
5. L’atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l’avvio dell’opera.
6. Nel caso in cui l’inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
7. Raggiunta l’intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all’esecuzione dell’opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all’acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il progetto definitivo dell’opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all’esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.
9. Le eventuali varianti in corso d’opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell’intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 23. (Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica).
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi regionali.
SEZIONE VI
ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 24. (Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
«1. I proprietari degli immobili situati all’interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all’allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari:
a) al 60 per cento delle spese di progettazione;
b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell’edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell’interesse artistico, storico e ambientale dell’edificio medesimo.
La spesa ammissibile è determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici.».
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della
«3. La scelta degli immobili oggetto dell’intervento, effettuata di concerto con l’Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di beni culturali; la realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale.».
3. Dopo l’articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Cumulo delle agevolazioni).
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano erogate nella forma del contributo in conto capitale.».
Art. 25. (Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
«e bis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell’Assemblea di canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.».
2. L’articolo 7 della
Art. 26. (Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
SEZIONE VII
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Art. 27. (Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 28. (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
«2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall’insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l’assistenza necessaria;
b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.».
Art. 29. (Disposizioni per l’incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla
1. L’articolo 20 della
«Art. 20. (Progetti).
1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.
2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:
a) assistenziale, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l’istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell’assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;
b) educativa, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell’obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l’organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime iniziative.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:
a) l’entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei progetti;
d) i criteri di concessione dei contributi;
e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l’organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.».
Art. 30. (Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
«4. All’esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede all’interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione.».
Art. 31. (Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
«1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso per solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all’organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale svolte con esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività.».
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della
«b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga necessario in relazione agli esiti della relativa istruttoria;».
SEZIONE VIII
TURISMO E TRASPORTI
Art. 32. (Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
«3. L’attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00.».
2. Al comma 6 dell’articolo 3 della
Art. 33. (Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
«c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti;».
Art. 34. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. [Al comma 4 dell’articolo 6 della
3. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE
ALLA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI
Art. 35. (Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1). [6]
[1. L’articolo 14 della
«Art. 14. (Tariffe professionali).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’UVGAM.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d’Aosta.».
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della
3. L’articolo 23 della
«Art. 23. (Tariffe professionali).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell’AVMS.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione.».
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della
5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della
6. Il comma 1 dell’articolo 12 della
«1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell’articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.».
7. [Al comma 3 dell’articolo 16 della
Art. 36. (Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla
1. L’articolo 14bis della
«Art. 14 bis. (Vendite promozionali).
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di promuovere l’acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l’esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
3. L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all’articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l’intera durata della stessa.».
Art. 37. (Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione).
1. La
2. La
3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 15 della
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 38. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 4, 8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[5] Comma abrogato dall'art. 17 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall'art. 61 della
[8] Comma così modificato dall'art. 36 della