§ 2.14.43 - Legge regionale 16 agosto 1995, n. 32.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:16/08/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
Art. 2.  (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno 1995).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
Art. 4.  (Partecipazioni azionarie della Regione).
Art. 5.  (Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).
Art. 6.  (Finanziamento del fondo per speciali programmi di investimento).
Art. 7.  (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).
Art. 8.  (Interventi in materia sanitaria).
Art. 9.  (Interventi nel settore scolastico).
Art. 10.  (Interventi nel settore della formazione professionale).
Art. 11.  (Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna).
Art. 12.  (Interventi nel settore del turismo).
Art. 13.  (Interventi nel settore dello sviluppo industriale).
Art. 14.  (Interventi nel settore dei trasporti).
Art. 15.  (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).
Art. 16.  (Interventi in materia di assetto del territorio e tutela dell'ambiente).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.14.43 - Legge regionale 16 agosto 1995, n. 32.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1995.

(B.U. 29 agosto 1995, n. 39).

 

Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per l'anno 1995, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

 

     Art. 2. (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno 1995).

     1. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46, è autorizzato, per l'anno 1995, un limite di impegno di lire 100 milioni, per quindici anni (cap. 51040).

     2. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47 (Finanziamenti regionali per la copertura di maggiori oneri nel settore dell'edilizia residenziale pubblica agevolata- convenzionata), è autorizzato, per l'anno 1995, un limite di impegno di lire 150 milioni, per quindici anni (cap. 51081).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).

     1. Per l'acquisto di beni immobili necessari a fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 2.300 milioni (cap. 35060).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 40.000 milioni, per l'anno 1995, recata dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997), per interventi su beni immobili da destinare al settore industriale, è rideterminata in lire 37.500 milioni (cap. 46940).

 

     Art. 4. (Partecipazioni azionarie della Regione).

     1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a deliberare la sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale della società finanziaria regionale Finaosta s.p.a. fino a lire 15.000 milioni per l'anno 1995, conferita con l'art. 4, comma 2, della l.r. 1/1995, è elevata a lire 25.000 milioni (cap. 35560).

 

     Art. 5. (Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).

     1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare), determinati per l'anno 1995 in lire 1.000 milioni dall'art. 1 della l.r. 1/1995, sono rideterminati in lire 2.500 milioni (cap. 20620), così ripartiti nei sottoelencati settori di intervento:

     a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali: lire 900 milioni;

     b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale: lire 600 milioni;

     c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico: lire 400 milioni;

     d) acquisizione di terreni ed alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche o sportive: lire 600 milioni.

 

     Art. 6. (Finanziamento del fondo per speciali programmi di investimento).

     1. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare degli interventi del fondo per speciali programmi di investimento di cui all'art. 19 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), per il triennio 1996/1998 la spesa di riferimento è determinata in lire 40.972 milioni, di cui lire 7.972 milioni per l'anno 1996 e lire 16.000 milioni per l'anno 1997.

     2. All'autorizzazione della spesa per la realizzazione del programma di cui al comma 1, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1996/1998, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 7, della l.r. 46/1993, modificato dall'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 79.

 

     Art. 7. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).

     1. Per l'aggiornamento dei programmi triennali del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione), e successive modificazioni, già approvati, è autorizzata, per l'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 2.083 milioni (cap. 21170 e 21180).

 

     Art. 8. (Interventi in materia sanitaria).

     1. La spesa a carico della Regione per gli interventi di parte corrente previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), determinata per l'anno 1995 in lire 8.000 milioni dall'art. 16, comma 1, lett. a), numero 1), della l.r. 1/1995, è rideterminata in lire 7.750 milioni (cap. 59920).

     2. Il trasferimento all'Unità sanitaria locale (USL) per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (l. 833/1978) determinato, per l'anno 1995, in lire 1.500 milioni dall'art. 17, comma 1, della l.r. 1/1995, è rideterminato in lire 2.500 milioni (cap. 60380).

     3. L'autorizzazione di spesa per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, autorizzata per l'anno 1995 in lire 5.500 milioni dall'art. 17, comma 3, della l.r. 1/1995, è ridotta a lire 4.500 milioni (cap. 60420).

     4. Il limite del finanziamento vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), determinato per il triennio 1995/1997 in annue lire 2.500 milioni dall'art. 17, comma 4, della l.r. 1/1995, è rideterminato, per l'anno 1995, in lire 2.750 milioni (cap. 60445).

 

     Art. 9. (Interventi nel settore scolastico).

     1. E' autorizzata, per l'anno 1995, l'erogazione alla fondazione di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), di un ulteriore contributo di lire 820 milioni a copertura di maggiori oneri finanziari di gestione per la realizzazione del programma annuale di attività (cap. 57490).

     2. E' autorizzata, per l'anno 1995, l'erogazione alla fondazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima) di un ulteriore contributo di lire 1.600 milioni a copertura di maggiori spese di funzionamento connesse con l'adeguamento dell'organico ed il rinnovo del contratto di lavoro del personale (cap. 30150).

     3. E' autorizzata, per l'anno 1995, la concessione all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), di un contributo straordinario di lire 60 milioni per maggiori spese per un progetto di informatizzazione dell'Istituto (cap. 57460).

 

     Art. 10. (Interventi nel settore della formazione professionale).

     1. [1]

 

     Art. 11. (Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna).

     1. La misura dell'intervento finanziario regionale per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito degli interventi strutturali nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 5-B di cui al Documento unico di programmazione 1994/1999, è fissata, per l'anno 1995, in lire 1.350 milioni (cap. 42490, 42495, 42500).

     2. La misura dell'intervento regionale per l'attuazione del programma, per il quinquennio 1995/1999, previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, che dà facoltà agli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari, con propri fondi, ad aziende agricole per la coltivazione dei terreni con metodi compatibili con l'ambiente, è fissata, per l'anno 1995, in lire 3.000 milioni (cap. 42510, di nuova istituzione).

 

     Art. 12. (Interventi nel settore del turismo).

     1. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87 (Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita), determinata in annue lire 150 milioni per il triennio 1995/1997 dall'art. 20, comma 7, della l.r. 1/1995, è rideterminata, per l'anno 1995, in lire 220 milioni (cap. 64680).

 

     Art. 13. (Interventi nel settore dello sviluppo industriale).

     1. Per l'ulteriore applicazione, per l'anno 1995, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un'impresa industriale), è autorizzata la spesa di lire 800 milioni (cap. 46950) [2].

     2. Sono ulteriormente ammissibili ai contributi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 86 (Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi svolta da imprese industriali) le spese sostenute dalle imprese di cui all'art. 1 della legge medesima nel periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 14. (Interventi nel settore dei trasporti).

     1. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 (Interventi per lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi), determinata per il triennio 1994/1996 dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996), in annue lire 800 milioni, è rideterminata, per l'anno 1995, in lire 1.800 milioni (cap. 48260).

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la l.r. 59/1989 è abrogata.

 

     Art. 15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni recata dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione), è elevata, per l'anno 1995, a lire 1.000 milioni (cap. 48950).

 

     Art. 16. (Interventi in materia di assetto del territorio e tutela dell'ambiente).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue recata dalla legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 (Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette), è rideterminata, per l'anno 1995, in lire 1.700 milioni (cap. 67395).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni annue recata dalla legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini), è rideterminata, per l'anno 1995, in lire 50 milioni (cap. 39580).

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 47.568 milioni e in diminuzione per complessive lire 8.694 milioni. Alla copertura del maggior onere di lire 38.874 milioni a carico del bilancio regionale si provvede per lire 3.807 milioni mediante utilizzo di maggiori entrate iscritte ai cap. 5570, 5571, 9924 e 9925 e per lire 35.067 milioni mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1994.

     2. Alla copertura degli oneri pluriennali di lire 250 milioni annui autorizzati dall'art. 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante riduzione di annue lire 100 milioni dal cap. 51059 e lire 150 milioni dal cap. 51080 del bilancio triennale della Regione per gli anni 1995/1997.

     3. La copertura della spesa prevista per gli anni 1996 e 1997 dall'art. 6 è assicurata dagli stanziamenti iscritti per i rispettivi esercizi al cap. 21147 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

INDICE

 

Art.  1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da

leggi regionali

Art.  2 - Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno

1995

Art.  3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale

Art.  4 - Partecipazioni azionarie della Regione

Art.  5 - Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione

di un patrimonio immobiliare

Art.  6 - Finanziamento del fondo per speciali programmi di

investimento

Art.  7 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti

occupazione - FRIO

Art.  8 - Interventi in materia sanitaria

Art.  9 - Interventi nel settore scolastico

Art. 10 - Interventi nel settore della formazione professionale

Art. 11 - Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna

Art. 12 - Interventi nel settore del turismo

Art. 13 - Interventi nel settore dello sviluppo industriale

Art. 14 - Interventi nel settore dei trasporti

Art. 15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse

energetiche

Art. 16 - Interventi in materia di assetto del territorio e tutela

dell'ambiente

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 19 gennaio 1995, n. 1.

[2] Vedi l'art. 24 (Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 32) della L.R. 19 gennaio 1996, n. 1.