Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 16/08/1995 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno 1995). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie della Regione). |
Art. 5. (Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). |
Art. 6. (Finanziamento del fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 7. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO). |
Art. 8. (Interventi in materia sanitaria). |
Art. 9. (Interventi nel settore scolastico). |
Art. 10. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 11. (Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna). |
Art. 12. (Interventi nel settore del turismo). |
Art. 13. (Interventi nel settore dello sviluppo industriale). |
Art. 14. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche). |
Art. 16. (Interventi in materia di assetto del territorio e tutela dell'ambiente). |
Art. 17. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.14.43 - Legge regionale 16 agosto 1995, n. 32.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1995.
(B.U. 29 agosto 1995, n. 39).
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della
Art. 2. (Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno 1995).
1. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della
2. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari a fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 2.300 milioni (cap. 35060).
2. L'autorizzazione di spesa di lire 40.000 milioni, per l'anno 1995, recata dall'art. 3, comma 2, della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie della Regione).
1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a deliberare la sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale della società finanziaria regionale Finaosta s.p.a. fino a lire 15.000 milioni per l'anno 1995, conferita con l'art. 4, comma 2, della
Art. 5. (Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).
1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla
a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali: lire 900 milioni;
b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale: lire 600 milioni;
c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico: lire 400 milioni;
d) acquisizione di terreni ed alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche o sportive: lire 600 milioni.
Art. 6. (Finanziamento del fondo per speciali programmi di investimento).
1. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare degli interventi del fondo per speciali programmi di investimento di cui all'art. 19 della
2. All'autorizzazione della spesa per la realizzazione del programma di cui al comma 1, si provvederà con
Art. 7. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).
1. Per l'aggiornamento dei programmi triennali del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
Art. 8. (Interventi in materia sanitaria).
1. La spesa a carico della Regione per gli interventi di parte corrente previsti dalla
2. Il trasferimento all'Unità sanitaria locale (USL) per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
3. L'autorizzazione di spesa per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, autorizzata per l'anno 1995 in lire 5.500 milioni dall'art. 17, comma 3, della
4. Il limite del finanziamento vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'USL per le finalità di cui alla
Art. 9. (Interventi nel settore scolastico).
1. E' autorizzata, per l'anno 1995, l'erogazione alla fondazione di cui alla
2. E' autorizzata, per l'anno 1995, l'erogazione alla fondazione di cui alla
3. E' autorizzata, per l'anno 1995, la concessione all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) di cui alla
Art. 10. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. [1]
Art. 11. (Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna).
1. La misura dell'intervento finanziario regionale per l'attuazione di programmi oggetto di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito degli interventi strutturali nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 5-B di cui al Documento unico di programmazione 1994/1999, è fissata, per l'anno 1995, in lire 1.350 milioni (cap. 42490, 42495, 42500).
2. La misura dell'intervento regionale per l'attuazione del programma, per il quinquennio 1995/1999, previsto dall'art. 10 del
Art. 12. (Interventi nel settore del turismo).
1. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della
Art. 13. (Interventi nel settore dello sviluppo industriale).
1. Per l'ulteriore applicazione, per l'anno 1995, della
2. Sono ulteriormente ammissibili ai contributi di cui alla
Art. 14. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la
Art. 15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni recata dalla
Art. 16. (Interventi in materia di assetto del territorio e tutela dell'ambiente).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue recata dalla
2. L'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni annue recata dalla
Art. 17. (Disposizioni finanziarie).
1. La presente legge prevede autorizzazioni di spesa in aumento per complessive lire 47.568 milioni e in diminuzione per complessive lire 8.694 milioni. Alla copertura del maggior onere di lire 38.874 milioni a carico del bilancio regionale si provvede per lire 3.807 milioni mediante utilizzo di maggiori entrate iscritte ai cap. 5570, 5571, 9924 e 9925 e per lire 35.067 milioni mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1994.
2. Alla copertura degli oneri pluriennali di lire 250 milioni annui autorizzati dall'art. 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante riduzione di annue lire 100 milioni dal cap. 51059 e lire 150 milioni dal cap. 51080 del bilancio triennale della Regione per gli anni 1995/1997.
3. La copertura della spesa prevista per gli anni 1996 e 1997 dall'art. 6 è assicurata dagli stanziamenti iscritti per i rispettivi esercizi al cap. 21147 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.
Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da
leggi regionali
Art. 2 - Autorizzazione di nuovi limiti di impegno per l'anno
1995
Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale
Art. 4 - Partecipazioni azionarie della Regione
Art. 5 - Trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione
di un patrimonio immobiliare
Art. 6 - Finanziamento del fondo per speciali programmi di
investimento
Art. 7 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti
occupazione - FRIO
Art. 8 - Interventi in materia sanitaria
Art. 9 - Interventi nel settore scolastico
Art. 10 - Interventi nel settore della formazione professionale
Art. 11 - Interventi nel settore dell'agricoltura di montagna
Art. 12 - Interventi nel settore del turismo
Art. 13 - Interventi nel settore dello sviluppo industriale
Art. 14 - Interventi nel settore dei trasporti
Art. 15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse
energetiche
Art. 16 - Interventi in materia di assetto del territorio e tutela
dell'ambiente
Art. 17 - Disposizioni finanziarie
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza
[1] Sostituisce l'art. 18 della
[2] Vedi l'art. 24 (Interpretazione autentica dell'art. 13 della