Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 14/01/1994 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzate da leggi regionali). |
Art. 3. (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali). |
Art. 4. (Interventi su beni immobili). |
Art. 5. (Rinnovo contrattuale per il personale regionale). |
Art. 6. (Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità Montane). |
Art. 7. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO). |
Art. 8. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). |
Art. 9. (Interventi per la riqualificazione della Città di Aosta). |
Art. 10. (Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale). |
Art. 11. (Infrastrutture ricreativo sportive). |
Art. 12. (Finanziamenti acquisto arredi scolastici). |
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 14. (Interventi per il verde pubblico). |
Art. 15. (Interventi per attività di ricerca nei settori industriali). |
Art. 16. (Realizzazione di strutture tecniche ricettive). |
Art. 17. (Piano di politica del lavoro). |
Art. 18. (Iniziative di interesse turistico-promozionale). |
Art. 19. (Strutture ospedaliere). |
Art. 20. (Abbattimento delle barriere architettoniche). |
Art. 21. (Smaltimento rifiuti solidi urbani). |
Art. 22. (Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche). |
Art. 23. (Finanziamenti per il sistema bibliotecario regionale). |
Art. 24. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 25. (Modifiche di norme regionali di spesa). |
Art. 26. (Sospensione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 27. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.2.199 - Legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996).
(B.U. 27 gennaio 1994, n. 6).
Art. 1. (Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzate da leggi regionali).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla
2. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla
3. L'autorizzazione di spesa di lire 270 milioni recata dalla
4. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla
5. L'autorizzazione di spesa di annue lire 200 milioni recata dall'articolo 1 della
6. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a, della
7. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33 della
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla
9. L'autorizzazione di spesa recata dalla
Art. 3. (Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali).
1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d'Aosta interviene, per l'anno 1994, nel finanziamento dei seguenti interventi:
a) Trasporti pubblici locali di cui alla
1) ripiano disavanzo di esercizio di cui all'articolo 9
lire 19.700 milioni cap. 67670
2) fondo per gli investimenti di cui agli artt. 11 e 12
lire 1.500 milioni cap. 67870
b) Fondo sanitario nazionale di cui alla
1) Spese della Regione - cap. 59920 lire 10.000 milioni
2) Trasferimenti all'USL - cap. 59940 lire 75.000 milioni
c) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5 e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 2.600 milioni così ripartite:
1) spese dirette
lire 100 milioni cap. 61540
2) trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale
lire 2.500 milioni cap. 61580
d) Rimborso all'unità sanitaria locale degli interessi passivi sulla anticipazione straordinaria di fondi ai sensi dell'art. 3 del
lire 3.000 milioni cap. 60030
Art. 4. (Interventi su beni immobili).
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenterà al Consiglio regionale un piano di dismissioni di beni del patrimonio immobiliare della Regione non utilizzato a fini istituzionali né oggetto di programmi di reimpiego; il piano dovrà indicare sia le procedure di vendita o di cessione, sia il valore storico e la stima di quello di realizzo.
2. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di 5.000 milioni (cap. 35060).
3. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 29.000 milioni (cap. 46940).
Art. 5. (Rinnovo contrattuale per il personale regionale).
1. L'onere per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996 è fissato, come disposto dall'articolo 8 della
Art. 6. (Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità Montane).
1. I trasferimenti correnti ai Comuni e alle Comunità Montane di cui all'articolo 4 della
- fondi ordinari per spese correnti (lett. a)
Comuni (cap. 20500):
anno 1994 lire 17.700 milioni
anno 1995 lire 18.000 milioni
Comunità Montane (cap. 20740):
anno 1994 lire 11.000 milioni
anno 1995 lire 11.300 milioni
- fondi ordinari per spese di intervento (lett. b)
Comuni (cap. 20520):
anno 1994 lire 56.000 milioni
anno 1995 lire 58.000 milioni
Comunità Montane (cap. 20780):
anno 1994 lire 6.000 milioni
anno 1995 lire 8.000 milioni
- fondi per l'esercizio di funzioni delegate agli enti locali (lett. d) (cap. 20530)
anno 1994 lire 1.000 milioni
anno 1995 lire 1.000 milioni.
2. In sostituzione dei fondi assegnati dallo Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al
Art. 7. (Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).
1. Per la realizzazione dei programmi triennali del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla
- per l'aggiornamento dei programmi già autorizzati, lire 5.000 milioni così ripartiti:
anno 1994 lire 2.000 milioni
anno 1995 lire 2.000 milioni
anno 1996 lire 1.000 milioni
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, della
anno 1994 lire 4.214 milioni
anno 1995 lire 14.215 milioni
anno 1996 lire 21.000 milioni
3. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 bis della
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 32 della
anno 1994 lire 23.000 milioni
anno 1995 lire 20.834 milioni
(capp. 21160-21165-21170-21175-21180-21190-21195-21205-21210).
Art. 8. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).
1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla
a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali
lire 500 milioni
b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale
lire 250 milioni
c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico
lire 250 milioni
d) acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive
lire 500 milioni
Art. 9. (Interventi per la riqualificazione della Città di Aosta).
1. La spesa di lire 15.000 milioni autorizzata dalla
2. L'autorizzazione a contrarre un mutuo passivo di lire 15.000 milioni a copertura della suddetta spesa è ridotta, per l'anno 1994, a lire 8.000 milioni (cap. 11150).
Art. 10. (Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale). [1]
1. [2].
Art. 11. (Infrastrutture ricreativo sportive).
1. Per le domande presentate a partire dall'anno 1994 dai Comuni e dalle Comunità Montane ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 12. (Finanziamenti acquisto arredi scolastici).
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 14 (contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici) della
2. Il limite dell'intervento di cui al comma 4, lettera a, del medesimo articolo 14 è fissato, a decorrere dal 1994, all'80% della spesa complessiva a carico del Comune (cap. 54270).
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. La spesa di lire 10.000 milioni annue autorizzata dalla
anno 1994 lire 1.500 milioni
anno 1995 lire 10.000 milioni
anno 1996 lire 8.500 milioni.
2. L'autorizzazione a contrarre un mutuo passivo di annue lire 10.000 milioni per gli anni 1993 e 1994 recata dalla medesima
Art. 14. (Interventi per il verde pubblico).
1. A decorrere dall'anno 1994 i contributi regionali previsti al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 15. (Interventi per attività di ricerca nei settori industriali).
1. L'autorizzazione residua di spesa di lire 7.050 milioni per gli interventi di cui alla
Art. 16. (Realizzazione di strutture tecniche ricettive).
1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per complessive lire 4.129 milioni per la realizzazione dei progetti regionali finanziati con i contributi di cui al
Art. 17. (Piano di politica del lavoro).
1. Il residuo onere di lire 9.000 milioni di cui alla autorizzazione complessiva di lire 15.000 milioni recata dalla
Art. 18. (Iniziative di interesse turistico-promozionale).
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
2. [3].
Art. 19. (Strutture ospedaliere).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
2. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni (cap. 60420).
Art. 20. (Abbattimento delle barriere architettoniche).
1. Per gli interventi di cui al Capo III (interventi finanziari per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici pubblici e aperti al pubblico e per l'acquisto di ausili ed attrezzature) della
anno 1994 lire 1.000 milioni,
anno 1995 lire 800 milioni
anno 1996 lire 800 milioni
Il comma 3 dell'articolo 6 della predetta
Art. 21. (Smaltimento rifiuti solidi urbani).
1. L'autorizzazione di spesa recata dalla
Art. 22. (Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche).
1. E' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di complessive lire 3.880 milioni destinata:
a) quanto a lire 750 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);
b) quanto a lire 200 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);
c) quanto a lire 500 milioni per l'acquisto e la stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);
d) quanto a lire 2.430 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per lire 800 milioni, cap. 57380 per lire 330 milioni e cap. 57400 per lire 1.300 milioni).
Art. 23. (Finanziamenti per il sistema bibliotecario regionale).
1. [4].
Art. 24. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della
a) la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, della ripartizione delle somme tra gli interventi di cui al comma 1;
b) l'istituzione, qualora non previsti in bilancio, di appositi capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla
c) la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli di cui alla lettera b).
Art. 25. (Modifiche di norme regionali di spesa).
1. [5].
2. [6].
3. [7].
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 26. (Sospensione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Il contributo di cui all'articolo 4 della
2. L'autorizzazione di spesa recata dalla
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della
Art. 27. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive lire 1.023.062,5 milioni nel triennio 1994/1996 di cui lire 406.779 milioni nell'anno 1994, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1994/1996, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati - (Omissis).
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 2 - Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzate da leggi regionali
Art. 3 - Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali Art. 4 - Interventi su beni immobili
Art. 5 - Rinnovo contrattuale per il personale regionale
Art. 6 - Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità Montane Art. 7 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO Art. 8 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare
Art. 9 - Interventi per la riqualificazione della Città di Aosta Art. 10 - Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale Art. 11 - Infrastrutture ricreativo sportive
Art. 12 - Finanziamenti acquisto arredi scolastici
Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic Art. 14 - Interventi per il verde pubblico
Art. 15 - Interventi per attività di ricerca nei settori industriali Art. 16 - Realizzazione di strutture tecniche ricettive
Art. 17 - Piano di politica del lavoro
Art. 18 - Iniziative di interesse turistico-promozionale
Art. 19 - Strutture ospedaliere
Art. 20 - Abbattimento delle barriere architettoniche
Art. 21 - Smaltimento rifiuti solidi urbani
Art. 22 - Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche Art. 23 - Finanziamenti per il sistema bibliotecario regionale Art. 24 - Interventi nel settore della formazione professionale Art. 25 - Modifiche di norme regionali di spesa
Art. 26 - Sospensione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali Art. 27 - Disposizioni finanziarie
Art. 28 - Dichiarazione di urgenza
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della
[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della
[4] Sostituisce l'art. 21 della
[5] Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della
[6] Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della
[7] Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della