§ 41.7.305 - D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/01/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Art. 2.  Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Art. 3.  Attribuzioni delle risorse finanziarie


§ 41.7.305 - D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.

(G.U. 4 febbraio 2008, n. 29)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

     Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

     1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.

     2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2.

     3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente con la regione.

     4. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

     5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli uffici stessi sono trasferiti in proprietà alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

     6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.

     7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

 

     Art. 2. Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

     1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, è trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione.

     2. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalità stabilite dalle norme regionali.

     3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3. Attribuzioni delle risorse finanziarie

     1. I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5.

     2. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento.

     3. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione è incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica.

     4. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonchè all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.