§ 1.11.16 – L.R. 21 agosto 2000, n. 31.
Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:21/08/2000
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.  (Esercizio delle funzioni).
Art. 5.  (Progetti regionali di rete o di attività).
Art. 6.  (Approvazione dei progetti di rete o di attività).
Art. 7.  (Individuazione dei siti attrezzati e interventi di adeguamento).
Art. 8.  (Proprietà dei siti attrezzati).
Art. 9.  (Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati).
Art. 10.  (Installazione di altre tipologie di impianti).
Art. 11.  (Autorizzazione all'installazione degli impianti).
Art. 12.  (Impianti radioelettrici per uso amatoriale).
Art. 13.  (Catasto regionale degli impianti).
Art. 14.  (Controlli).
Art. 15.  (Sanzioni).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 17.  (Variazioni di bilancio).
Art. 18.  (Norma finale).


§ 1.11.16 – L.R. 21 agosto 2000, n. 31. [1]

Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni.

(B.U. 5 settembre 2000, n. 39).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina con la presente legge l'installazione e l'esercizio degli impianti per radiotelecomunicazioni.

     2. La presente legge definisce, in particolare, le procedure di installazione e di modifica di impianti fissi per radiotelecomunicazioni, nonché le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, assicurando altresì che l'esercizio degli impianti autorizzati ai sensi della presente legge si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire:

     a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalità dell'ambiente dovuta alle emissioni degli impianti;

     b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo degli impianti, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione degli impianti in appositi siti attrezzati;

     c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio degli impianti.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si definiscono:

     a) impianti per radiotelecomunicazioni, gli impianti fissi delle reti che forniscono il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica, con particolare riferimento alle antenne che diffondono il segnale sul territorio e ai ponti radio e gli impianti fissi delle reti radiomobili, delle reti di telecontrollo e comando, delle reti di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, compresi in tutti i casi i ponti radio;

     b) siti attrezzati per gli impianti per radiotelecomunicazioni, di seguito denominati siti attrezzati, le strutture logistiche comprensive di un terreno recintato di adeguata superficie, di supporti di antenna di dimensione e numero tali da potere dare ospitalità ai diversi gestori interessati, e di eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento degli apparati connessi e funzionali alle diverse reti.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi per radiotelecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresi tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione degli impianti radioelettrici per uso amatoriale, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 4. (Esercizio delle funzioni).

     1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate, per il territorio di competenza, dal Comune di Aosta e dagli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e nel rispetto della normativa statale in materia di radiotelecomunicazioni.

     2. L'eventuale assegnazione di risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi della presente legge dagli enti locali di cui al comma 1 sarà definita in sede di revisione della normativa regionale in materia di finanza locale.

CAPO II

LOCALIZZAZIONE DEGLI

IMPIANTI E DEI SITI ATTREZZATI

 

     Art. 5. (Progetti regionali di rete o di attività).

     1. Entro il 31 dicembre 2001, i gestori degli impianti presentano alle Comunità montane e al Comune di Aosta, territorialmente competenti, il proprio progetto di rete o di attività contenente l'indicazione della localizzazione degli impianti in esercizio e di quelli che intendono installare o modificare [2].

     2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati di idonea documentazione attestante, per ogni impianto, i dati anagrafici, tecnici e topografici indicati nell'allegato A.

     3. Eventuali variazioni o nuove installazioni sono comunicate o richieste entro il 31 dicembre di ogni anno agli enti locali di cui al comma 1, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 2.

 

     Art. 6. (Approvazione dei progetti di rete o di attività).

     1. Le Comunità montane e il Comune di Aosta approvano i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, anche ai fini dell'individuazione dei siti attrezzati, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo 5, comma 1, previo parere tecnico favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).

     2. Le Comunità montane e il Comune di Aosta approvano altresì, entro il 30 aprile di ogni anno, le variazioni o le nuove richieste comunicate dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sulla base:

     a) dei piani di individuazione dei siti attrezzati di cui all'articolo 7, comma 1;

     b) del parere tecnico favorevole espresso dall'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. ambiente 381/1998.

     3. L'approvazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, può essere subordinata alla presentazione, da parte dei gestori degli impianti, di idonee azioni di risanamento, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, sulla base dei criteri di riduzione a conformità definiti nell'allegato C al d.m. ambiente 381/1998.

     4. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai progetti ai quali gli stessi si riferiscono, sono comunicati, entro un mese dalla loro adozione, alle strutture regionali competenti in materia di tutela della salute, di tutela dell'ambiente e di urbanistica.

 

     Art. 7. (Individuazione dei siti attrezzati e interventi di adeguamento).

     1. L'individuazione dei siti attrezzati è determinata sulla base di piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dalle Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati, e dal Comune di Aosta, per il territorio di competenza, tenuto conto dei progetti presentati dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Piano nazionale di ripartizione e del Piano nazionale di assegnazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

     2. I piani di cui al comma 1 indicano altresì le modalità e i termini per gli eventuali trasferimenti e dismissioni degli impianti esistenti.

     3. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti a demolizione o trasferimento di impianti esistenti in altro sito attrezzato in attuazione dei piani di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei medesimi piani ai sensi del comma 2, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere a favore dei soli gestori in possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta per l'esercizio dell'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. La disciplina del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui al comma 3 è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le procedure per l'approvazione dei piani di cui al comma 1 sono avviate entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1.

 

     Art. 8. (Proprietà dei siti attrezzati).

     1. I siti attrezzati e le relative infrastrutture già esistenti, se compresi nei piani di cui all'articolo 7, comma 1, possono essere acquisiti dalle Comunità montane e dal Comune di Aosta mediante procedura di acquisto o di esproprio. I proprietari dei siti attrezzati e delle relative infrastrutture possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con i medesimi enti locali apposita convenzione con la quale garantiscono l'uso dei siti e delle strutture esistenti ai diversi gestori di impianti presenti sul territorio.

     2. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, sono realizzati a cura delle Comunità montane e del Comune di Aosta ed acquisiti al rispettivo patrimonio.

 

     Art. 9. (Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati).

     1. Le Comunità montane e il Comune di Aosta provvedono alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati di proprietà, con esclusione degli apparati per radiotelecomunicazioni, salvo i casi in cui tali apparati siano di loro proprietà.

     2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, provvedono, a proprie cure e spese, ad adeguare funzionalmente le strutture al fine di concentrare in un unico sito gli impianti per radiotelecomunicazioni installati dai diversi gestori.

     3. Entro il 30 marzo 2002, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, approva con propria deliberazione lo schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalità di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonché dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei gestori degli impianti [3].

 

     Art. 10. (Installazione di altre tipologie di impianti).

     1. Ferma restando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti rilasciata ai sensi dell'articolo 11 e la verifica di ammissibilità in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è consentita, anche al di fuori dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'articolo 7, comma 1, l'installazione degli impianti di reti radiomobili e degli altri impianti relativi alla trasmissione di dati e di informazioni, qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 11. (Autorizzazione all'installazione degli impianti).

     1. Le Comunità montane e il Comune di Aosta autorizzano l'installazione dei nuovi impianti per radiotelecomunicazioni previa verifica della loro conformità ai piani di interesse generale di cui all'articolo 7, comma 1, o agli strumenti urbanistici comunali, nonché della loro ammissibilità in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

     2. Nell'autorizzazione, che costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono definiti i parametri tecnici di emissione e sono altresì individuate le azioni di risanamento da attuare ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

     3. La durata dell'autorizzazione è di sei anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui al comma 1.

     4. Le Comunità montane e il Comune di Aosta dispongono, a cura e a spese dei gestori, la rimozione degli impianti non autorizzati ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Entro i successivi novanta giorni i gestori degli impianti non autorizzati devono altresì provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

     5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, le Comunità montane e il Comune di Aosta, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese dei gestori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa secondo le disposizioni di legge in materia di riscossione delle entrate patrimoniali.

     6. E' fatto in ogni caso divieto di installare nuovi impianti nei medesimi luoghi in cui siano stati disposti la rimozione degli impianti non autorizzati e il ripristino dello stato originario dei luoghi ai sensi del comma 4.

 

     Art. 12. (Impianti radioelettrici per uso amatoriale).

     1. Fermi restando i limiti di esposizione di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. ambiente 381/1998, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, in considerazione della durata limitata nel tempo del loro uso, gli impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza inferiore o uguale a 100 W e con antenna utilizzata per irradiare la suddetta potenza con guadagno inferiore o uguale a 2,14 dBi (antenne dipolari).

     2. L'esercizio degli impianti radioelettrici per uso amatoriale che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzato, per il territorio di competenza, dalle Comunità montane e dal Comune di Aosta che vi provvedono, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

     3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2, i gestori degli impianti forniscono tutti i dati tecnici indicati nell'allegato A.

     4. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

     5. Per gli impianti radioelettrici per uso amatoriale in esercizio che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Comunità montane e al Comune di Aosta territorialmente competenti, unitamente all'indicazione dei dati tecnici di cui all'allegato A.

     6. Le Comunità montane e il Comune di Aosta autorizzano la prosecuzione delle attività entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA. Il rigetto della domanda comporta per il gestore dell'impianto l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni di cui al d.m. ambiente 381/1998, nel termine fissato dai medesimi enti locali, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità.

CAPO IV

CATASTO DEGLI IMPIANTI

 

     Art. 13. (Catasto regionale degli impianti).

     1. Entro il 31 dicembre 2001, la Regione istituisce presso l'ARPA il catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni [4].

     2. Il catasto contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale e il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

     3. Sulle basi dei dati contenuti nel catasto, l'ARPA redige, nell'ambito della relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), della l.r. 41/1995, un rapporto contenente la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 14. (Controlli).

     1. Le Comunità montane e il Comune di Aosta esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ARPA.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono volte a garantire:

     a) il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. ambiente 381/1998;

     b) l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 6, comma 3;

     c) il mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento indicati nell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

     3. Il personale incaricato delle attività di vigilanza e di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle suddette attività.

 

     Art. 15. (Sanzioni).

     1. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 (euro 516,46) a lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

     2. L'esercizio degli impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 3.000.000 (euro 1.549,37) a lire 9.000.000 (euro 4.648,11).

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 6.000.000 (euro 3.098,74) a lire 18.000.000 (euro 9.296,22). La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 11, comma 6.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

     5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno introitati sul capitolo n. 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (euro 51.646) per l'anno 2000, di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2001 e di euro 258.000 a decorrere dall'anno 2002, che grava sul capitolo n. 67365 che è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 con la denominazione "Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D 2 dell'allegato n. 1 al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002.

 

     Art. 17. (Variazioni di bilancio).

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

     a) in diminuzione:

     capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento)

     anno 2000: lire 100.000.000

     anno 2001: lire 500.000.000

     anno 2002: euro 258.000

     b) in aumento:

     programma regionale: 2.2.1.08.

     codificazione: 02.01.02.04.03.03.10.029.

     capitolo 67365 di nuova istituzione

     (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica)

     anno 2000: lire 100.000.000

     anno 2001: lire 500.000.000

     anno 2002: euro 258.000

 

     Art. 18. (Norma finale).

     1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2001, stabilisce con propria deliberazione l'entità dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA [5].

 

 

ALLEGATO A

(articoli 5 e 12)

 

Dati anagrafici, tecnici e topografici necessari per effettuare la

valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici emessi da

impianti fissi per radiotelecomunicazioni [100 kHz - 300 GHz].

 

Dati anagrafici

     a) Indirizzo della sede legale, numero di telefono e telefax dei seguenti soggetti:

     1) gestore dell'impianto;

     2) responsabile tecnico.

 

Dati tecnici

     a) Scheda tecnica dell'impianto contenente le seguenti indicazioni:

     1) tipo di antenna installata;

     2) altezza del centro elettrico;

     3) guadagno;

     4) tilt (elettrico e/o meccanico);

     5) direzione di puntamento rispetto al Nord geografico (azimut);

     6) dichiarazione della potenza fornita all'antenna;

     b) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. Nei diagrammi deve essere indicata, per ogni grado, l'attenuazione in dBi del campo in forma tabellare.

 

Note:

     a) specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso la valutazione dei livelli di campo terrà conto della potenza complessiva fornita all'impianto;

     b) specificare i dati tecnici degli eventuali ponti radio asserviti al funzionamento dell'impianto;

     c) nel caso di antenne per radiodiffusione, dovranno essere comunicati i dati di emissione per ogni frequenza di trasmissione.

 

Dati topografici

     a) Corografia in scala da 1:5000 a 1:25000 (indicata chiaramente), con indicazione del punto di installazione o di prevista installazione;

     b) mappa in scala 1:2000 o inferiore (indicata chiaramente), contenente le seguenti indicazioni:

     1) punto di installazione e individuazione della zona circostante per un raggio di almeno 300 metri dall'impianto;

     2) curve di livello altimetriche con equidistanza non superiore a 5 metri;

     3) abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando il numero di piani fuori terra di ognuna di esse, nonché dei luoghi di pubblico accesso;

     4) Nord geografico.


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.