Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/07/2002 |
Numero: | 537 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri vietano l’importazione dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di [...] |
Art. 2. In deroga all’articolo 1, deve essere autorizzata l’importazione di carni fresche di ratiti alle condizioni stabilite nel certificato sanitario allegato alla presente decisione |
Art. 3. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei [...] |
Art. 4. 1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di [...] |
Art. 5. Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati [...] |
Art. 7. La presente decisione è applicabile fino al 1° dicembre 2002 |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.962 - Decisione 2 luglio 2002, n. 537.
Decisione n. 2002/537 della Commissione concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 3 luglio 2002, n. L 173).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE devono essere adottate delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si diffonda una malattia di cui alla
(2) La
(3) L’Australia ha confermato che un focolaio di malattia di Newcastle si è manifestato il 13 maggio 2002 in un branco di ovaiole nello stato di Victoria.
(4) L’Australia ha riferito che il virus virulento della malattia di Newcastle responsabile dell’attuale focolaio è pressoché identico al virus che ha causato gravi epidemie tra il 1998 e il 2000 nello stato di New South Wales confinante con lo stato di Victoria.
(5) Tali casi precedenti erano dovuti ad un ceppo endemico non virulento del virus della malattia di Newcastle divenuto virulento in seguito a mutazione.
(6) I risultati di un’indagine effettuata alla fine del 2000 hanno fornito prove sierologiche della diffusione del virus della malattia di Newcastle nella maggior parte delle regioni dell’Australia. Nessun virus virulento è stato tuttavia isolato nelle aziende sieropositive.
(7) La riapparizione del virus virulento della malattia di Newcastle e la lettura dei risultati dell’indagine alla luce dell’insorgenza del nuovo focolaio indicano che virus virulenti della malattia di Newcastle potrebbero comunque essere presenti nei branchi di volatili in Australia.
(8) E’ necessario fare il punto della situazione epidemiologica e del piano di controllo elaborato dalle autorità australiane.
(9) La
(10) Al fine di proteggere la Comunità e per motivi di chiarezza e trasparenza è necessario sospendere, con le opportune deroghe e fino a quando saranno stati rivalutati i possibili rischi correlati all’importazione di pollame e di prodotti a base di carne di pollame dall’Australia nella situazione attuale, tutte le importazioni dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina d’allevamento e da penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.
(11) La
(12) La
(13) Ai fini della presente decisione per carne di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica si intende carne destinata al consumo umano, con l’esclusione del materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici destinati ad importazioni soggette a controllo.
(14) Le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell’evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità australiane.
(15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
Gli Stati membri vietano l’importazione dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ad esclusione del materiale grezzo rispondente ai requisiti di cui al capitolo 10 dell’allegato I della
In deroga all’articolo 1, deve essere autorizzata l’importazione di carni fresche di ratiti alle condizioni stabilite nel certificato sanitario allegato alla presente decisione.
In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati al punto B, C o D della parte IV dell’allegato alla decisone 97/222/CE.
1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie ottenuti da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002.
2. I certificati veterinari che scortano le partite di prodotti di cui al paragrafo 1 vanno completati con i seguenti termini, a seconda della specie di cui trattasi:
“Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/Prodotto a base di carne di pollame/Preparazione di carne di pollame in conformità della
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Arti. 6.
La presente decisione si applica a partire dal 6 luglio 2002.
La presente decisione è applicabile fino al 1° dicembre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis).