§ 1.5.962 - Decisione 2 luglio 2002, n. 537.
Decisione n. 2002/537 della Commissione concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. Testo rilevante ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/07/2002
Numero:537


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri vietano l’importazione dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di [...]
Art. 2.      In deroga all’articolo 1, deve essere autorizzata l’importazione di carni fresche di ratiti alle condizioni stabilite nel certificato sanitario allegato alla presente decisione
Art. 3.      In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei [...]
Art. 4.      1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di [...]
Art. 5.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati [...]
Art. 7.      La presente decisione è applicabile fino al 1° dicembre 2002
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.962 - Decisione 2 luglio 2002, n. 537.

Decisione n. 2002/537 della Commissione concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 3 luglio 2002, n. L 173).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 14 bis,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/7/CE, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE devono essere adottate delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si diffonda una malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE o un’altra malattia ovvero qualsiasi altro fenomeno o circostanza che possa costituire una grave minaccia alla salute umana o degli animali.

     (2) La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE della Commissione, elenca alcune malattie contagiose degli animali, tra cui la malattia di Newcastle, che comportano un rischio per il patrimonio zootecnico della Comunità soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi e importazioni.

     (3) L’Australia ha confermato che un focolaio di malattia di Newcastle si è manifestato il 13 maggio 2002 in un branco di ovaiole nello stato di Victoria.

     (4) L’Australia ha riferito che il virus virulento della malattia di Newcastle responsabile dell’attuale focolaio è pressoché identico al virus che ha causato gravi epidemie tra il 1998 e il 2000 nello stato di New South Wales confinante con lo stato di Victoria.

     (5) Tali casi precedenti erano dovuti ad un ceppo endemico non virulento del virus della malattia di Newcastle divenuto virulento in seguito a mutazione.

     (6) I risultati di un’indagine effettuata alla fine del 2000 hanno fornito prove sierologiche della diffusione del virus della malattia di Newcastle nella maggior parte delle regioni dell’Australia. Nessun virus virulento è stato tuttavia isolato nelle aziende sieropositive.

     (7) La riapparizione del virus virulento della malattia di Newcastle e la lettura dei risultati dell’indagine alla luce dell’insorgenza del nuovo focolaio indicano che virus virulenti della malattia di Newcastle potrebbero comunque essere presenti nei branchi di volatili in Australia.

     (8) E’ necessario fare il punto della situazione epidemiologica e del piano di controllo elaborato dalle autorità australiane.

     (9) La decisione 94/984/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/659/CE, la decisione 96/482/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2002/183/CE, la decisione 97/221/CE, la decisione 2000/572/CE, la decisione 2000/585/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2002/219/CE, la decisione 2000/609/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2000/782/CE e la decisione 2001/751/CE della Commissione prevedono, rispettivamente, che le autorità veterinarie australiane, prima di inviare pollame vivo e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di carne di pollame, certifichino che l’Australia sia indenne dalla malattia di Newcastle. In seguito all’insorgenza di quest’ultimo focolaio le autorità veterinarie australiane hanno informato la Commissione di avere sospeso la suddetta certificazione.

     (10) Al fine di proteggere la Comunità e per motivi di chiarezza e trasparenza è necessario sospendere, con le opportune deroghe e fino a quando saranno stati rivalutati i possibili rischi correlati all’importazione di pollame e di prodotti a base di carne di pollame dall’Australia nella situazione attuale, tutte le importazioni dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina d’allevamento e da penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.

     (11) La decisione 2000/609/CE stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione di carni di ratiti d’allevamento e ne autorizza l’importazione anche da paesi affetti dalla malattia di Newcastle a determinate condizioni. E’ pertanto necessario, al fine di autorizzare l’importazione di carni di ratiti destinate al consumo umano, prevedere un certificato speciale che contempli requisiti supplementari, quali l’effettuazione del test diagnostico della malattia di Newcastle sui ratiti da macello prima di inviare le carni nella Comunità.

     (12) La decisione 97/222/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2002/184/CE, reca l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui sottoporre il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine in rapporto alla specie da cui è ottenuta la carne. E’ pertanto necessario modificare il trattamento prescritto per i prodotti a base di carne di pollame originari dell’Australia.

     (13) Ai fini della presente decisione per carne di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica si intende carne destinata al consumo umano, con l’esclusione del materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici destinati ad importazioni soggette a controllo.

     (14) Le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell’evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità australiane.

     (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri vietano l’importazione dal territorio dell’Australia di pollame vivo e relative uova da cova, di ratiti vivi e relative uova da cova, di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ad esclusione del materiale grezzo rispondente ai requisiti di cui al capitolo 10 dell’allegato I della direttiva 92/118/CEE.

 

     Art. 2.

     In deroga all’articolo 1, deve essere autorizzata l’importazione di carni fresche di ratiti alle condizioni stabilite nel certificato sanitario allegato alla presente decisione.

 

     Art. 3.

     In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati al punto B, C o D della parte IV dell’allegato alla decisone 97/222/CE.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina d’allevamento e a penna selvatica, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie ottenuti da volatili macellati anteriormente al 13 maggio 2002.

     2. I certificati veterinari che scortano le partite di prodotti di cui al paragrafo 1 vanno completati con i seguenti termini, a seconda della specie di cui trattasi:

     “Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/Prodotto a base di carne di pollame/Preparazione di carne di pollame in conformità della decisione 2002/537/CE.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Arti. 6.

     La presente decisione si applica a partire dal 6 luglio 2002.

 

     Art. 7.

     La presente decisione è applicabile fino al 1° dicembre 2002.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).