Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/02/2002 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione |
Art. 2. Nella decisione 96/482/CE, il paragrafo 1 dell’articolo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente |
Art. 3. L’allegato III della presente decisione diventa parte I dell’allegato I della decisione 96/482/CE e l’allegato I della decisione 96/483/CE diventa parte II dell’allegato I |
Art. 4. La decisione 96/483/CE è abrogata |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.937 - Decisione 28 febbraio 2002, n. 183.
Decisione n. 2002/183/CE della commissione che modifica le decisioni 95/233/CE e 96/482/CE relative all’importazione da paesi terzi di pollame vivo, per quanto concerne la Bulgaria, e che abroga la decisione 96/483/CE.
(G.U.C.E. 2 marzo 2002, n. L 61).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La
(4) La Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione di esportare nella Comunità pollame vivo e uova da cova e ha presentato le necessarie garanzie.
(5) Da un’ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Bulgaria nell’ottobre 2000 è risultato che tale paese dispone di servizi veterinari sufficientemente strutturati e organizzati per quanto riguarda lo status sanitario del pollame.
(6) Le autorità veterinarie bulgare hanno inoltre dimostrato che sono rispettati i requisiti sanitari specifici fissati nella
(7) E’ quindi opportuno aggiungere la Bulgaria nell’elenco dei paesi terzi riportato nella
(8) La Croazia è stata autorizzata ad esportare pollame vivo e uova da cova soltanto a partire da zone delimitate del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell’ottobre 2000 hanno dimostrato che la regionalizzazione non è più necessaria.
(9) Per motivi di trasparenza è opportuno integrare nella
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli allegati I e II della
Nella
(Omissis).
L’allegato III della presente decisione diventa parte I dell’allegato I della
La
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATI I - III
(Omissis).