Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/08/2001 |
Numero: | 659 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato II, sezione 2, modello A, della decisione 94/984/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1° settembre 2001 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B96 - Decisione 6 agosto 2001, n. 659.
Decisione n. 2001/659/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 30 agosto 2001, n. L 232).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Alcune regioni del Brasile sono autorizzate ad utilizzare il modello A del certificato per le esportazioni di carni di pollame nella Comunità.
(3) Focolai della malattia di Newcastle si sono manifestati in alcuni allevamenti di pollame non commerciali nello Stato di Goiás. Pertanto questa regione del Brasile, dalla quale sono autorizzate le esportazioni del pollame nella Comunità, non è più indenne dalla malattia di Newcastle.
(4) Da un'ispezione condotta da servizi della Commissione in Brasile nell'ottobre 2000 per valutare la situazione zoosanitaria e dalle informazioni complementari trasmesse dalle autorità brasiliane risulta che le misure di controllo da queste applicate nei confronti della malattia di Newcastle sono equivalenti a quelle previste dalla
(5) E’ opportuno su questa base mantenere l'autorizzazione delle importazioni di carni fresche di pollame da questa regione. L'attestato sanitario del modello A deve pertanto essere modificato.
(6) E’ opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato II, sezione 2, modello A, della
La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1° settembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).