Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/03/2002 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I e II della decisione 1999/283/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione. |
Art. 2. Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono sostituiti dagli allegati III e IV della presente decisione. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.946 - Decisione 7 marzo 2002, n. 219.
Decisione n. 2002/219/CE della Commissione che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione n. 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.
(G.U.C.E. 14 marzo 2002, n. L 72).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona CE riconosciuta n. 7 e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate destinate alla Comunità europea.
(4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie per la regionalizzazione di alcune zone (10, 11, 12, 13 e 14) del Botswana, dalle quali dovrebbe pertanto essere autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento.
(5) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE. Gli Stati membri autorizzeranno comunque l'importazione dalle zone CE in precedenza riconosciute di partite di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento macellati prima del 7 febbraio 2002.
(6) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli allegati I e II della
Gli allegati I e II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATI I - IV
(Omissis).