§ 1.5.946 - Decisione 7 marzo 2002, n. 219.
Decisione n. 2002/219/CE della Commissione che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/03/2002
Numero:219


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e II della decisione 1999/283/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.
Art. 2.      Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono sostituiti dagli allegati III e IV della presente decisione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.946 - Decisione 7 marzo 2002, n. 219.

Decisione n. 2002/219/CE della Commissione che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in particolare per quanto concerne il Botswana, e la decisione n. 2000/585/CE che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

(G.U.C.E. 14 marzo 2002, n. L 72).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/736/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) La decisione 2000/585/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/793/CE, stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

     (3) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Botswana il 7 febbraio 2002 nella zona CE riconosciuta n. 7 e le competenti autorità veterinarie del Botswana hanno immediatamente sospeso le esportazioni da tutto il paese di carni fresche disossate destinate alla Comunità europea.

     (4) Le competenti autorità veterinarie hanno fornito informazioni e garanzie per la regionalizzazione di alcune zone (10, 11, 12, 13 e 14) del Botswana, dalle quali dovrebbe pertanto essere autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e di allevamento.

     (5) Occorre modificare in conformità le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE. Gli Stati membri autorizzeranno comunque l'importazione dalle zone CE in precedenza riconosciute di partite di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di artiodattili selvatici e d'allevamento macellati prima del 7 febbraio 2002.

     (6) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 1999/283/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono sostituiti dagli allegati III e IV della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATI I - IV

 

     (Omissis).