Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/12/2000 |
Numero: | 782 |
Sommario |
Art. 1. Al punto 2.6 del modello B, del certificato, di cui all'allegato II, della decisione n. 2000/609/CE è inserita la seguente nota in calce alla fine della frase:"Il periodo di sei mesi non entra [...] |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.N22 - Decisione 8 dicembre 2000, n. 782.
Decisione n. 2000/782/CE della Commissione recante modifica della decisione 2000/609/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti d'allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 9 dicembre 2000, n. L 309)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La data di entrata in vigore della decisione suddetta è il 1° ottobre 2000.
(3) Alcuni paesi terzi hanno bisogno di un periodo di tempo più lungo per conformarsi ai requisiti di certificazione previsti dalla
(4) Il periodo di sorveglianza di sei mesi stabilito al punto 2.6 del modello B del certificato di cui alla
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Al punto 2.6 del modello B, del certificato, di cui all'allegato II, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.