Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 29/09/2003 |
Numero: | 1882 |
Sommario |
Art. 1. Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...] |
Art. 2. Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...] |
Art. 3. Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della [...] |
Art. 4. I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 19.2.258 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1882.
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE.
(G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 284).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 paragrafo 1, 179, 285 e 300, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla
(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del Comitato prevista dall'atto di base.
(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare dovrebbero rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.
(5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di Comitato di tipo I stabilita dalla
(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi II a) e II b) stabilite dalla
(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi III a) e III b) stabilite dalla
(8) Il presente regolamento ha come unico obiettivo l'allineamento delle procedure di Comitato. Ove opportuno, il nome dei comitati che si riferiscono a tali procedure sono stati modificati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento.
Gli eventuali riferimenti, nel presente regolamento, alle vecchie denominazioni dei comitati s'intendono fatte alle nuove denominazioni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
PROCEDURA CONSULTIVA
Elenco degli atti nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione è assistita dal Comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 98/37/CE in prosieguo denominato "Comitato".
Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "Comitato".
Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4)
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5)
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Il Comitato consiglia la Commissione circa l'applicazione degli articoli 9 e 10.
3. La Commissione può inoltre consultare il Comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
5. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
6)
L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 6. Comitato "norme e regolamentazioni tecniche"
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 5 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
7)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
8) Direttiva n. 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
9) Direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
10) Direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11)
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Il Comitato consiglia la Commissione relativamente all'applicazione dell'articolo 9.
3. Il Comitato può inoltre essere consultato su qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
5. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
12)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
13) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.
All'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
14) Direttiva n. 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6. Comitato "norme e regolamentazioni tecniche"
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in prosieguo denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
15)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
1. Nella definizione dei criteri per la selezione delle attività e dei progetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 e nella selezione di tali attività e progetti, la Commissione è assistita da un Comitato.
2. Si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Inoltre, all'inizio di ogni anno la Commissione fornisce al Comitato le informazioni riguardanti le attività finanziate a norma della lettera a) dell'articolo 2.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
16)
Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 13. Istituzione del Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), in prosieguo denominato "Comitato".
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14. Procedura del Comitato consultivo
1. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.
2. La Commissione consulta periodicamente il Comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.
3. Si applicano gli articoli 3 e 7 della
4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato del risultato di dette consultazioni.
17)
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
18)
All'articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
5. Il rappresentante della Commissione consulta il Comitato sulle altre questioni appropriate concernenti la realizzazione del presente programma. In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della
6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
19)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9. Comitato consultivo
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
ALLEGATO II
PROCEDURA DI GESTIONE
Elenco degli atti nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3)
Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 13
1. È istituito un Comitato di applicazione per le bevande spiritose, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
4)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. È istituito un Comitato per il segreto statistico, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
6)
Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 12
1. È istituito un Comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
7)
L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
Articolo 30
1. La Commissione è assistita dal Comitato delle statistiche negli scambi di beni tra Stati membri, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
8)
Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 9. Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla
2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10. Procedura
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
9)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
10)
L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
1. Gli elenchi dei cicli di formazione riportati negli allegati C e D potranno essere modificati su domanda motivata presentata alla Commissione da qualsiasi Stato membro interessato. A tale domanda devono essere accluse tutte le informazioni utili, in particolare il testo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente ne informa anche gli altri Stati membri.
2. La Commissione esamina il ciclo di formazione in questione e quelli richiesti negli altri Stati membri. Essa verifica in particolare se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare:
- un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i), e
- un analogo livello di responsabilità e di funzioni.
3. La Commissione è assistita da un Comitato.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
5. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione e procede, se del caso, alla pubblicazione dell'elenco così modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione di cui agli allegati C e D sulla base della procedura sopra definita sono immediatamente applicabili alla data fissata dalla Commissione.
11)
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90, in prosieguo denominato "Comitato".
Il Comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per:
a) la determinazione, se necessario, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura di miscugli e preparazioni di sostanze della categoria 2 dell'allegato I di cui trattasi all'articolo 2;
b) l'emendamento degli allegati della presente direttiva qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati;
c) la modifica dei valori soglia previsti nell'allegato II.
12)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 7 e 8 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
13)
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
Il Comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.
14)
All'articolo 44 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
3. Si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
15)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9. Procedura
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
16)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
17)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
Articolo 21
1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
18) Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
L’articolo 31 è sostituito dal seguente:
Articolo 31
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
19)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
20)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
21)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 7 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
22)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
23)
All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
24)
L’articolo 27 è sostituito dal seguente:
Articolo 27
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
25)
All'articolo 20, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
26) Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
All'articolo 28, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. La Commissione è assistita da un Comitato permanente sui biocidi, in prosieguo denominato "Comitato permanente".
Il Comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.
2. Per le questioni sottoposte al Comitato permanente a norma degli articoli 4, 11, paragrafo 3, degli articoli 15, 17, 18, 19, 27, paragrafo 1, lettera b) e 29 e 33 e per l'elaborazione di dati specifici per tipo di prodotto di cui all'allegato V, da trarre dagli allegati III A e III B e, se opportuno, dagli allegati IV A e IV B, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
27)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
28)
a) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
b) Gli articoli 9 e 10 sono soppressi e i riferimenti agli stessi vanno intesi come riferimenti all'articolo 8.
29)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
30)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
31)
All'articolo 7, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
32)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
ALLEGATO III
PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE
Elenco degli atti legislativi nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione adeguati alle corrispondenti disposizioni della
1)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2) Prima
All'articolo 32 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. La Commissione è assistita da un Comitato.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5)
Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
6)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 4
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
7)
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
8)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
9)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
10)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11)
All'articolo 20, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo in cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
12)
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
13)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
14)
Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 9
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
15)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
16)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
17)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
1. Ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze,
la Commissione è assistita da un Comitato.
2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
18)
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
19)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
Articolo 21
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
20)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
21)
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
22)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
23)
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Articolo 14
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
24)
L’articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un "Comitato per la patente", in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
25)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
Articolo 9
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
26)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
27)
Articolo 1
La Commissione è assistita da un Comitato delle assicurazioni, in seguito denominato "Comitato".
Articolo 2
1. Quando il Consiglio, negli atti che adotta nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite, si applica la procedura prevista al paragrafo 2.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
28)
a) All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.
b) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. Le norme necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura definita dal paragrafo 2.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
29)
Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un Comitato ai fini degli adeguamenti specificatamente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle conoscenze.
2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
30)
Gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 20
La Commissione è assistita da un Comitato.
Articolo 21
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
31)
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. La durata di validità di ogni misura adottata in base alla presente procedura è limitata a tre mesi. Tale termine può essere prorogato con la stessa procedura.
4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per applicare entro un termine inferiore a dieci giorni le decisioni adottate conformemente alla presente procedura.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, incaricate dell'applicazione delle misure adottate conformemente alla presente procedura, forniscono alle parti interessate, entro il termine di un mese, la possibilità di esprimere il loro punto di vista e ne informano la Commissione in conseguenza.
32)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
33) 92/578/CEE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 4
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
34)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
35)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
36)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
37)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
38)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
39)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
40)
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
Articolo 20
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
41)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva.
42)
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Articolo 14
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
43)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
44)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
45)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
46)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
47)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
48) Direttiva n. 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
49) Direttiva n. 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
50)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato MED, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
51)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un Comitato. Tale Comitato si riunisce, su invito della Commissione, ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
52)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
Articolo 16
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
53) Direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
Articolo 21
Procedura del Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
54) Direttiva n. 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
55) Direttiva n. 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
56)
L’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Articolo 14
Procedura
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
57)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
58)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
59)
All'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
60)
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
Articolo 21
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
5. Il Comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistono nell'espletamento dei suoi compiti, in particolare per assicurare il coordinamento degli organismi notificati.
6. Il Comitato è costituito fin dall'entrata in vigore della presente direttiva.
61)
L’articolo 19 è sostituito dal seguente:
Articolo 19
Procedura del Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
62)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
Comitato e sue funzioni
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.
2. La Commissione è assistita da un Comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
63) Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei suoi prodotti alimentari.
a) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
b) L'articolo 8 è abrogato.
64)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
65)
L’articolo 22 è sostituito dal seguente:
Articolo 22
Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
66)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
67) Direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativi di mischie binarie di fibre tessili.
Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un Comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, in prosieguo denominato "Comitato".
2. L'adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa previsti all'allegato II è effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 6.
Articolo 6
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
68)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in seguito denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
69)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
70) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
71)
L’articolo 19 è sostituito dal seguente:
Articolo 19
1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".
2. In tal caso si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
72)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
73)
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La Commissione è assistita dal Comitato competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.
74)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.
75) Direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.
L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
Articolo 21
Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
76) Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Per le questioni sottoposte al Comitato permanente a norma degli articoli 10, 11, paragrafo 4, 16, 27, paragrafi 1, lettera a), e 2, nonché all'articolo 32, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
77)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
78)
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
Articolo 18
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
79)
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un Comitato.
2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
80) Direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
Procedura del Comitato
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
81) Direttiva n. 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 2, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato di cui al paragrafo 1 può esaminare qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva.
82)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
83)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
84)
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
85)
L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15
Procedura del Comitato di regolamentazione
1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
86)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in appresso denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
87)
Gli articoli 6 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 6
1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
88)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
Articolo 17
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
89)
L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Articolo 13
1. La Commissione è assistita da un Comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia, in seguito denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
90) Direttiva n. 9/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
Articolo 20
1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a) della
2. La Commissione è assistita da un Comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
91)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
Articolo 10
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.