§ 19.2.258 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1882.
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:29/09/2003
Numero:1882


Sommario
Art. 1.      Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...]
Art. 2.      Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. [...]
Art. 3.      Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della [...]
Art. 4.      I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 19.2.258 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1882.

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE.

(G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 284).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 paragrafo 1, 179, 285 e 300, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ha sostituito la decisione 87/373/CEE.

     (2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione n. 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione n. 1999/468/CE.

     (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del Comitato prevista dall'atto di base.

     (4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare dovrebbero rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.

     (5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di Comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione n. 1999/468/CE.

     (6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi II a) e II b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione n. 1999/468/CE.

     (7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi III a) e III b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione n. 1999/468/CE.

     (8) Il presente regolamento ha come unico obiettivo l'allineamento delle procedure di Comitato. Ove opportuno, il nome dei comitati che si riferiscono a tali procedure sono stati modificati,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

     Art. 2.

     Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

     Art. 3.

     Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE.

 

     Art. 4.

     I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento.

     Gli eventuali riferimenti, nel presente regolamento, alle vecchie denominazioni dei comitati s'intendono fatte alle nuove denominazioni.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

 

     Elenco degli atti nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

 

     1) Direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

     All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     2. La Commissione è assistita dal Comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 98/37/CE in prosieguo denominato "Comitato".

     Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     2) Direttiva n. 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

     All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     2. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "Comitato".

     Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     3) Direttiva n. 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     4) Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     5) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Il Comitato consiglia la Commissione circa l'applicazione degli articoli 9 e 10.

     3. La Commissione può inoltre consultare il Comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento.

     4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     5. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     6) Direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

     L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 6. Comitato "norme e regolamentazioni tecniche"

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     7) Decisione n. 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali.

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     8) Direttiva n. 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

     All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     9) Direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

     All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     10) Direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

     All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     11) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     Comitato consultivo

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Il Comitato consiglia la Commissione relativamente all'applicazione dell'articolo 9.

     3. Il Comitato può inoltre essere consultato su qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

     4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     5. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     12) Direttiva n. 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dalla direttiva 91/672/CEE, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     13) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

     All'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     2. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

     14) Direttiva n. 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6. Comitato "norme e regolamentazioni tecniche"

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     15) Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Articolo 9

     1. Nella definizione dei criteri per la selezione delle attività e dei progetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 e nella selezione di tali attività e progetti, la Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Inoltre, all'inizio di ogni anno la Commissione fornisce al Comitato le informazioni riguardanti le attività finanziate a norma della lettera a) dell'articolo 2.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     16) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

     Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 13. Istituzione del Comitato

     1. La Commissione è assistita dal Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 14. Procedura del Comitato consultivo

     1. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.

     2. La Commissione consulta periodicamente il Comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.

     3. Si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     4. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il Comitato del risultato di dette consultazioni.

 

     17) Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     18) Decisione n. 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci".

     All'articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     5. Il rappresentante della Commissione consulta il Comitato sulle altre questioni appropriate concernenti la realizzazione del presente programma. In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     6. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     19) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Articolo 9. Comitato consultivo

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

 

     Elenco degli atti nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE in base alle seguenti modifiche:

 

     1) Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997.

     L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     2) Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     3) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose.

     Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 13

     1. È istituito un Comitato di applicazione per le bevande spiritose, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 14

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     4) Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. È istituito un Comitato per il segreto statistico, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     5) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Articolo 9

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     6) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

     Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 12

     1. È istituito un Comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 13

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     7) Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

     L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

     Articolo 30

     1. La Commissione è assistita dal Comitato delle statistiche negli scambi di beni tra Stati membri, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     8) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

     Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 9. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 10. Procedura

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     9) Direttiva n. 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     10) Direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

     L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     1. Gli elenchi dei cicli di formazione riportati negli allegati C e D potranno essere modificati su domanda motivata presentata alla Commissione da qualsiasi Stato membro interessato. A tale domanda devono essere accluse tutte le informazioni utili, in particolare il testo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente ne informa anche gli altri Stati membri.

     2. La Commissione esamina il ciclo di formazione in questione e quelli richiesti negli altri Stati membri. Essa verifica in particolare se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare:

     - un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i), e

     - un analogo livello di responsabilità e di funzioni.

     3. La Commissione è assistita da un Comitato.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     5. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione e procede, se del caso, alla pubblicazione dell'elenco così modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     6. Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione di cui agli allegati C e D sulla base della procedura sopra definita sono immediatamente applicabili alla data fissata dalla Commissione.

 

     11) Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90, in prosieguo denominato "Comitato".

     Il Comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per:

     a) la determinazione, se necessario, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura di miscugli e preparazioni di sostanze della categoria 2 dell'allegato I di cui trattasi all'articolo 2;

     b) l'emendamento degli allegati della presente direttiva qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati;

     c) la modifica dei valori soglia previsti nell'allegato II.

 

     12) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità.

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 7 e 8 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     13) Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     Il Comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.

 

     14) Direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

     All'articolo 44 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     3. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     15) Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Articolo 9. Procedura

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     16) Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     17) Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     Articolo 21

     1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     18) Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

     L’articolo 31 è sostituito dal seguente:

     Articolo 31

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     19) Direttiva n. 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     20) Direttiva n. 95/64/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     21) Direttiva n. 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     22) Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     23) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

     All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     24) Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

     L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

     Articolo 27

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

     25) Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

     All'articolo 20, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     2. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     26) Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

     All'articolo 28, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     1. La Commissione è assistita da un Comitato permanente sui biocidi, in prosieguo denominato "Comitato permanente".

     Il Comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.

     2. Per le questioni sottoposte al Comitato permanente a norma degli articoli 4, 11, paragrafo 3, degli articoli 15, 17, 18, 19, 27, paragrafo 1, lettera b) e 29 e 33 e per l'elaborazione di dati specifici per tipo di prodotto di cui all'allegato V, da trarre dagli allegati III A e III B e, se opportuno, dagli allegati IV A e IV B, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     27) Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     28) Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS).

     a) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     b) Gli articoli 9 e 10 sono soppressi e i riferimenti agli stessi vanno intesi come riferimenti all'articolo 8.

 

     29) Direttiva n. 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     30) Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     31) Decisione n. 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci".

     All'articolo 7, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

     32) Decisione n. 1999/297/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi.

     L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     Articolo 4

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

 

     Elenco degli atti legislativi nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione n. 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

 

     1) Direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

     L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     Articolo 18

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     2) Prima direttiva n. 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio.

     All'articolo 32 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     6. La Commissione è assistita da un Comitato.

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     3) Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     4) Direttiva n. 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     5) Direttiva n. 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

     Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 14

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

 

     6) Direttiva n. 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

     L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     Articolo 4

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     7) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

     L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     Articolo 18

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     8) Direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     9) Direttiva n. 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 di seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     10) Direttiva n. 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, qui di seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     11) Direttiva n. 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

     All'articolo 20, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo in cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     12) Direttiva n. 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     13) Direttiva n. 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     14) Direttiva n. 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

     Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 9

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     15) Direttiva n. 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     16) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     17) Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     Articolo 17

     1. Ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in funzione:

     - dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, e/o

     - del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze,

     la Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     18) Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     19) Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     Articolo 21

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     20) Direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     21) Direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

     L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     Articolo 18

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     22) Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     23) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     Articolo 14

     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     24) Direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida.

     L’articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

     Articolo 7 ter

     1. La Commissione è assistita da un "Comitato per la patente", in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     25) Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

     L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     Articolo 9

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     26) Direttiva n. 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     27) Direttiva n. 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un Comitato delle assicurazioni.Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 1

     La Commissione è assistita da un Comitato delle assicurazioni, in seguito denominato "Comitato".

     Articolo 2

     1. Quando il Consiglio, negli atti che adotta nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite, si applica la procedura prevista al paragrafo 2.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     28) Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

     a) All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

     b) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. Le norme necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura definita dal paragrafo 2.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     29) Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

     Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita da un Comitato ai fini degli adeguamenti specificatamente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle conoscenze.

     2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     30) Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

     Gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 20

     La Commissione è assistita da un Comitato.

     Articolo 21

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     31) Direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     3. La durata di validità di ogni misura adottata in base alla presente procedura è limitata a tre mesi. Tale termine può essere prorogato con la stessa procedura.

     4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per applicare entro un termine inferiore a dieci giorni le decisioni adottate conformemente alla presente procedura.

     5. Le autorità competenti degli Stati membri, incaricate dell'applicazione delle misure adottate conformemente alla presente procedura, forniscono alle parti interessate, entro il termine di un mese, la possibilità di esprimere il loro punto di vista e ne informano la Commissione in conseguenza.

 

     32) Direttiva n. 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     33) 92/578/CEE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

     L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     Articolo 4

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a quattro settimane.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     34) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     35) Direttiva n. 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     36) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     37) Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     38) Direttiva n. 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     Articolo 17

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     39) Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     Articolo 17

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     40) Direttiva n. 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     Articolo 20

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     41) Direttiva n. 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 90/385/CEE, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il Comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva.

 

     42) Direttiva n. 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     Articolo 14

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     43) Decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     44) Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     45) Direttiva n. 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     46) Direttiva n. 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     47) Direttiva n. 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     48) Direttiva n. 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     49) Direttiva n. 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     50) Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i, la Cisgiordania e la striscia di Gaza.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato MED, istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     51) Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747 (18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita da un Comitato. Tale Comitato si riunisce, su invito della Commissione, ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 delle stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     52) Direttiva n. 94/67/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

     L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     Articolo 16

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     53) Direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     Articolo 21

     Procedura del Comitato

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     54) Direttiva n. 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     Comitato

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     55) Direttiva n. 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

     L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     56) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

     L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     Articolo 14

     Procedura

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     57) Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     58) Direttiva n. 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     59) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario.

     All'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     60) Direttiva n. 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     Articolo 21

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il Comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

     5. Il Comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistono nell'espletamento dei suoi compiti, in particolare per assicurare il coordinamento degli organismi notificati.

     6. Il Comitato è costituito fin dall'entrata in vigore della presente direttiva.

 

     61) Direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

     L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     Articolo 19

     Procedura del Comitato

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     62) Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     Comitato e sue funzioni

     1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.

     2. La Commissione è assistita da un Comitato.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     63) Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei suoi prodotti alimentari.

     a) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     b) L'articolo 8 è abrogato.

 

     64) Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     65) Direttiva n. 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

     L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

     Articolo 22

     Comitato

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     66) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

     L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     Articolo 18

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     67) Direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativi di mischie binarie di fibre tessili.

     Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita da un Comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. L'adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi quantitativa previsti all'allegato II è effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 6.

     Articolo 6

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     68) Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e del loro rimorchi.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita da un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in seguito denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     69) Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     70) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     71) Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

     L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     Articolo 19

     1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. In tal caso si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     72) Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo.

     L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     73) Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     1. La Commissione è assistita dal Comitato competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

 

     74) Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

 

     75) Direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

     L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     Articolo 21

     Comitato

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     76) Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

     All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     3. Per le questioni sottoposte al Comitato permanente a norma degli articoli 10, 11, paragrafo 4, 16, 27, paragrafi 1, lettera a), e 2, nonché all'articolo 32, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     77) Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC).

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     78) Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali.

     L’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     Articolo 18

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     79) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità.

     L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     80) Direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.

     L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     Articolo 11

     Procedura del Comitato

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     81) Direttiva n. 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     Articolo 7

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Il Comitato di cui al paragrafo 1 può esaminare qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva.

 

     82) Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     83) Direttiva n. 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     84) Direttiva n. 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

     L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     Articolo 5

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     85) Direttiva n. 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

     L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     Articolo 15

     Procedura del Comitato di regolamentazione

     1. La procedura prevista al paragrafo 2 si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     86) Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro.

     L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     Articolo 12

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in appresso denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     87) Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.

     Gli articoli 6 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     Articolo 6

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 8

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     88) Direttiva n. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

     L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     Articolo 17

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     89) Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     Articolo 13

     1. La Commissione è assistita da un Comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia, in seguito denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     90) Direttiva n. 9/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

     L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     Articolo 20

     1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 67/548/CEE.

     2. La Commissione è assistita da un Comitato.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     91) Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

     L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     Articolo 10

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.