§ 3.4.26 - Regolamento 20 dicembre 1996, n. 58/1997.
Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.4 politica delle imprese
Data:20/12/1996
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la [...]
Art. 2.      L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare
Art. 3.      1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1)
Art. 4.      1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati
Art. 5.      Il presente regolamento comprende i seguenti moduli
Art. 6.      1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5
Art. 7.      1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati
Art. 8.      1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5
Art. 9.      1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri
Art. 11.      Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti
Art. 12.      La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche [...]
Art. 15.      Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994
Art. 16.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 3.4.26 - Regolamento 20 dicembre 1996, n. 58/1997.

Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

(G.U.C.E. 17 gennaio 1997, n. L 14).

 

Art. 1.

     Obiettivo del presente regolamento è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche Comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

 

     Art. 2.

     L'elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:

     i) la struttura e l'evoluzione delle attività delle imprese;

     ii) i fattori di produzione utilizzati nonché gli altri elementi che permettano di misurare l'attività, il rendimento e la competitività delle imprese;

     iii) lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati;

     iv) la politica delle imprese;

     v) piccole e medie imprese

     vi) le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari raggruppamenti di attività.

 

     Art. 3.

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni C-K e M-O della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV 1).

     2. Il campo di applicazione del regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'utilizzazione di unità particolari per l'elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all'articolo 2 sono raggruppate in moduli. I moduli sono definiti negli allegati.

     2. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:

     i) le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dal campo d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

     ii) la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche, desunta dall'elenco delle unità statistiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

     iii) gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori elencati all'articolo 2 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche;

     iv) un elenco di statistiche da elaborare per quanto riguarda la demografia aziendale;

     v) la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni;

     vi) il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare;

     vii) le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità;

     viii) il termine per la trasmissione dei risultati dopo la fine del periodo di riferimento;

     ix) la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:

     - un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato 1),

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato 2),

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato 3),

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato 4),

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato 5) [1],

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato 6) [2],

     - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7) [3].

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all'articolo 5.

     2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:

     - indagini obbligatorie. Le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti;

     - altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della prescrizione e della qualità;

     - procedura di sistema nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità.

     3. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all'articolo 7.

     4. Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.

     2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 8.

     1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all'articolo 5.

     2. Per consentire l'elaborazione delle statistiche a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE REV 1, indicati nei moduli che figurano negli allegati o determinati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee i risultati di cui all'articolo 8, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto che disciplinano il trattamento riservato delle informazioni. Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.

     2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate ed entro un termine dalla fine del periodo di riferimento stabilito per ogni modulo di cui all'articolo 5, e che non può essere superiore a diciotto mesi. Inoltre per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine dalla fine del periodo di riferimento che è fissato per ogni modulo e non può essere superiore a dieci mesi.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima qualsiasi informazione relativa all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

 

     Art. 11.

     Durante i periodi transitori possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

     2. Ad uno Stato membro che si trovi nell'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nel quadro del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, può essere accordato un periodo di transizione supplementare per l'elaborazione delle statistiche.

     3. Gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dagli allegati si applicano pienamente negli Stati membri al più tardi alla fine del periodo di transizione.

 

     Art. 12.

     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, le modalità di applicazione del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici per quanto concerne la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati nonché il trattamento e la trasmissione dei risultati prendendo in considerazione il principio secondo il quale il vantaggio della misura deve essere superiore al costo che essa comporta, ed a condizione che essa non richieda, per la sua attuazione né da parte degli Stati membri né da parte delle imprese, risorse supplementari rilevanti rispetto a quelle previste nelle disposizioni iniziali del presente regolamento, in particolare:

     i) l'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche, delle statistiche sulla demografia aziendale e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite né un onere imposto alle unità sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 9);

     ii) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 4);

     iii) la definizione delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 4);

     iv) la definizione del periodo di riferimento (articolo 4);

     v) il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati preliminari (articolo 9);

     vi) criteri di valutazione della qualità (articolo 7);

     vii) la disaggregazione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 8);

     viii) le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 9);

     ix) l'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 9);

     x) il periodo di transizione e le deroghe concesse alle disposizioni del presente regolamento durante tale periodo (articolo 11).

 

     Art. 13. [4]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14.

     1. La Commissione, entro tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull'onere che grava sulle imprese.

     2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.

 

     Art. 15.

     Le direttive del Consiglio 64/475/CEE e 72/221/CEE cessano di applicarsi una volta trasmessi tutti i dati per l'anno di riferimento 1994.

 

     Art. 16.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO 1

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI

 

Sezione 1

Obiettivi

 

     Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del regolamento e, in particolare, all'analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.

 

Sezione 3

Campo d'applicazione

 

     1. Le statistiche sono elaborate per le attività elencate alla sezione 9.

     2. Per le attività elencate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota.

 

Sezione 4 [5]

Caratteristiche

 

     1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche.

     2. La Commissione conformemente alla procedura fissata all'articolo 13 del regolamento, stabilisce le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione J della NACE REV 1 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5

     3. Statistiche demografiche annuali:

     (Omissis)

     4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

     (Omissis)

     6. Per le caratteristiche elencate nella sezione 10 sono realizzati studi pilota.

 

Sezione 5 [6]

Primo anno di riferimento

 

     Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 1995.

     Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

 

     Per ogni caratteristica di cui alla sezione 4, punto 4 gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri.

 

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

 

     1. I risultati sono disaggregati secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 9.

     2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo delle sezioni C-G della NACE REV 1 e secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9 per le altre sezioni.

     3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

 

Sezione 8 [7]

Trasmissione dei risultati

 

     1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV.1 e delle attività della NACE REV.1 che rientrano negli allegati 5, 6 e 7. Per la classe di attività 65.11 della NACE REV.1 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati 5, 6 e 7 il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

     2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV.1, risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

     12 110 (fatturato)

     16 110 (numero di persone occupate).

     Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV.1 ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV.1, per le quali devono essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9. Per la divisione 67 della NACE REV.1 la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 9 [8]

Raggruppamenti di attività

 

     I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE REV 1.

     SEZIONI C, D, E e F

     Estrazione di minerali; attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda; costruzioni. Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

     SEZIONE G

     Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

     Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE REV 1.

     SEZIONE H

     (Omissis)

     SEZIONE I

     (Omissis)

     SEZIONE J

     Intermediazione finanziaria

     Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV.1.

     SEZIONE K

     (Omissis)

 

Sezione 10 [9]

Relazioni e studi pilota

 

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O della NACE REV.1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali attività una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali attività, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

     2. Per le attività elencate nella sezione 9 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta una serie di studi pilota per tali caratteristiche che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere derivante per le imprese.

     3. Per le sezioni G-K della NACE REV 1 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per disaggregare i risultati secondo il criterio dell'esistenza o no di un controllo maggioritario da parte di un'impresa non residente conformemente alle definizioni del GATS. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tale disaggregazione un programma di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per la disaggregazione, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

     4. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per le attività caratteristiche e disaggregazioni elencate ai punti 1, 2 e 3 e sottopone nel contempo di aggiungere alcune o tutte queste attività, caratteristiche e disaggregazioni, o alcune di esse, negli elenchi di cui alle sezioni 4, 7 e 9.

 

Sezione 11

Periodo di transizione

     Ai fini del modulo comune definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

 

 

ALLEGATO 2

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE

 

Sezione 1

Obiettivi

 

     Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2 punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

     - ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi

particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività industriali,

     - ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

 

Sezione 3

Campo d'applicazione

 

     Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni C, D e E della NACE REV 1. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (C), attività manifatturiere (D) e produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni C, D ed E.

 

Sezione 4 [10]

Caratteristiche

 

     1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

     2. Statistiche demografiche annuali:

     (Omissis)

     3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

     (Omissis)

     5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

     (Omissis)

     6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:

     (Omissis)

     2. Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni.

     3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001 [11].

     4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale [12].

 

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

 

     Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

 

     1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20115, 20116, 2211 0 e22120, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

     I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 [13].

     2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a 3 cifre (gruppo) della NACE REV 1.

     3. [14].

     4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a 4 cifre (classe) della NACE REV 1.

     5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati simultaneamente al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

     6. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1 [15].

     7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali sono ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1 [16].

 

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

 

     I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

     Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

 

Sezione 9 [17]

Relazioni e studi pilota

 

     Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati relativi a tali caratteristiche, prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

 

Sezione 10 [18]

Periodo di transizione

 

     Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo di transizione può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO 3

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

 

Sezione 1

Obiettivi

 

     Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii) e vi) del presente regolamento e, in particolare:

     - alla struttura del commercio e alla sua evoluzione,

     - all'attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita.

 

Sezione 3

Campo di applicazione

 

     1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE REV 1. Tale sezione comprende le attività commerciali, le riparazioni di autoveicoli e di beni per la casa. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.

     2. Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE REV 1 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell'1% del totale della Comunità, l'informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell'allegato 1 può non essere raccolta ai fini del presente regolamento.

     3. Se necessario per esigenze politiche della Comunità la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può chiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

 

Sezione 4 [19]

Caratteristiche

 

     1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

     2. Statistiche demografiche annuali:

     (Omissis)

     3. Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

     (Omissis)

     5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

     (Omissis)

     6. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:

     (Omissis)

     7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE REV 1 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:

     (Omissis)

     2. La frequenza pluriennale è di cinque anni.

 

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

 

     Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

 

     1. Per permettere l'elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale disaggregati secondo le classi della NACE REV 1.

     2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE REV 1.

     3. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

     4. Il campo d'applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE REV 1, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95% del campo d'applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell'occupazione disponibili nel registro delle imprese.

 

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

 

     1. I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

     2. Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

     12 11 0 (Fatturato)

     16 11 0 (Numero di persone occupate)

     Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

 

Sezione 9

Relazioni e studi polita

 

     Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, stabilisce per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e raccomanda nel contempo di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

 

Sezione 10

Periodo di transizione

 

     Ai fini del modulo dettagliato definito nel presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

 

 

ALLEGATO 4

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE

 

Sezione 1

Obiettivi

 

     Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii), iii), iv) e v) del presente regolamento e, in particolare:

     - ad un elenco centrale di statistiche per un'analisi

particolareggiata della struttura, dell'attività, del rendimento e della competitività delle attività relative alla costruzione,

     - ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici.

 

Sezione 3

Campo di applicazione

 

     1. Le statistiche sono elaborate per tutte le imprese e le attività di cui alla sezione F della NACE REV 1. Le statistiche delle imprese riguardano la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F.

     2. Se l'importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della nomenclatura NACE REV 1 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell'1% del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell'allegato 1 possono non essere raccolte ai fini del regolamento.

     3. Se la politica della Comunità lo richiede la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al paragrafo 2.

 

Sezione 4 [20]

Caratteristiche

 

     1. Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune.

     2. Statistiche demografiche annuali:

     (Omissis)

     3. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     4. Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:

     (Omissis)

     5. Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:

     (Omissis)

     6. Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:

     (Omissis)

     7. Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota.

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     1. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1995. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.

     (Omissis)

     2. Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni.

 

Sezione 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

 

     Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniscono il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95%, che la Commissione inserisce nella relazione prevista all'articolo 14 del presente regolamento, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 7

Elaborazione dei risultati

 

     1. I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 e 15 44 2, sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

     I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 1544 1 e15442sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

     I risultati concernenti le caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0 sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 [21].

     2. Alcuni risultati sono altresì disaggregati in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1.

     3. [22].

     4. I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono disaggregati al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1.

     5. I risultati relativi alle statistiche regionali sono disaggregati al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1 e al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

 

Sezione 8

Trasmissione dei risultati

 

     I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

     Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     Tali risultati preliminari sono disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NAVE REV 1.

 

Sezione 9

Relazioni e studi pilota

 

     Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:

     (Omissis)

     La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, adotta per tali caratteristiche una serie di studi pilota che devono essere conclusi dagli Stati membri al più tardi entro l'anno di riferimento 1998. Gli studi pilota sono realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati necessari per l'elaborazione dei risultati per tali caratteristiche prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. La Commissione informa il Consiglio circa le possibilità di elaborare statistiche per tali caratteristiche e sottopone nel contempo una raccomandazione di aggiungere tutte queste caratteristiche, o alcune di esse, negli elenchi di cui alla sezione 4.

 

Sezione 10

Periodo di transizione

 

     Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo di transizione non supera i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

 

 

ALLEGATO 5 [23]

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

 

Sezione 1

Obiettivi

 

     Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali sono elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento, e in particolare:

     1) all'analisi dettagliata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,

     2) allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

 

Sezione 3

Ambito d'applicazione

 

     1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 66 della NACE REV 1, ad eccezione della classe 66.02.

     2. Le statistiche da elaborare riguardano le seguenti imprese:

     - imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/674/CEE;

     - imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 91/674/CEE;

     - imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/674/CEE;

     - sottoscrittori Lloyd's: quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 91/674/CEE;

     - imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.

     3. Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE del Consiglio, le cui attività rientrano in una delle classi della NACE REV 1 di cui al punto 1, sono equiparate alle imprese corrispondenti di cui al punto 2.

     4. Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri possono escludere le imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/267/CEE.

 

Sezione 4

Caratteristiche

 

     1. Le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A, punto 3 e all'elenco B, punto 4 sono elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

     2. Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

     3. Nell'elenco A figurano le seguenti informazioni:

     i) le caratteristiche di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, assicurazione non sulla vita, imprese di assicurazione miste e imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nell'ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita di imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei previsti convertibili), G IV;

     ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a), aa), 4 a), bb), 4 b) aa), 4 b) bb) 7, (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte)

     iii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a), aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5

b) bb), 6 a) aa), 8 (importo lordo), 8 d) 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);

     iv) le caratteristiche di cui all'articolo 34 III della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;

     v) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:

     - riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

     - relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell'assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le variabili per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

     - riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1;

     vi) le caratteristiche di cui all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;

     vii) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

     (Omissis)

     4. L'Elenco B comprende le seguenti informazioni:

     i) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;

     ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;

     iii) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell'impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone e negli altri paesi terzi;

     iv) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

     (Omissis)

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1996 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A e l'anno civile 2000 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco B.

 

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

 

     I risultati vanno ripartiti in base alla NACE REV 1, livello a 4 cifre (classi).

 

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

 

     I risultati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

 

Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

 

     La Commissione comunica al comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio le modalità di applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati, nonché l'elaborazione e la trasmissione dei risultati da essa decisi in base all'articolo 13 del presente regolamento.

 

Sezione 9

Periodo di transizione

 

     Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supera i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

 

 

ALLEGATO 6 [24]

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI

 

Sezione 1

Obiettivo

 

     Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

     1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi;

     2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.

 

Sezione 3

Ambito d'applicazione

 

     1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.

     2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, ad eccezione delle banche centrali.

     3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1, devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2.

 

Sezione 4

Caratteristiche

 

     Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

     L'elenco comprende:

     i) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte “attivo” dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte “passivo” dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

     ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;

     iii) le seguenti caratteristiche supplementari:

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

 

Dati strutturali

 

11 11 0

Numero di imprese

 

11 11 1

Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico

 

11 11 4

Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre

 

11 11 6

Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del totale dello stato patrimoniale

 

11 11 7

Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi

 

11 21 0

Numero di unità locali

 

11 41 1

Numero complessivo di succursali ripartito in base all'insediamento in paesi extra-SEE

 

11 51 0

Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in base all'insediamento in altri paesi

 

 

Dati contabili: conto profitti e perdite

 

42 11 0

Interessi da ricevere e redditi analoghi

 

42 11 1

Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito fisso

 

42 12 1

Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni emesse

 

12 12 0

Valore della produzione

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

13 31 0

Costi del personale

 

12 14 0

Valore aggiunto ai prezzi di base

Facoltativo

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

 

Dati contabili: stato patrimoniale

 

43 30 0

Totale dello stato patrimoniale (EC)

 

43 31 0

Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede dell'impresa madre

 

43 32 0

Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status giuridico

 

 

Dati per prodotto

 

44 11 0

Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 12 0

Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 13 0

Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 14 0

Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

 

Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione

 

45 11 0

Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali con sedi nel SEE

 

45 21 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi

 

45 22 0

Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale

 

45 31 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)

Facoltativo

45 41 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-SEE)

Facoltativo

45 42 0

Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)

Facoltativo

 

Dati sull'occupazione

 

16 11 0

Numero di persone occupate

 

16 11 1

Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di enti creditizi

 

16 11 2

Numero di persone occupate di sesso femminile

 

16 13 0

Numero di dipendenti

 

16 13 1

Numero di dipendenti di sesso femminile

 

16 14 0

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

 

 

Dati residui

 

47 11 0

Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

47 12 0

Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per (sotto)categorie della CPA

Facoltativo

47 13 0

Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti dagli enti creditizi

 

 

iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

11 21 0

Numero di unità locali

 

13 32 0

Retribuzioni

Facoltativo

16 11 0

Numero di persone occupate

 

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001.

 

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

 

     1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1.

     2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 cifre (classi) della NACE REV.1 e il livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

 

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

 

     Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

     Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

 

Sezione 8

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

 

     La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

 

Sezione 9

Studi pilota

 

     1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

     a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale;

     b) informazioni sulle reti di distribuzione;

     c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi.

     2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

 

Sezione 10

Periodo di transizione

 

     Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

 

 

ALLEGATO 7 [25]

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE

STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

 

Sezione 1

Obiettivo

 

     Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.

 

Sezione 2

Settori

 

     Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare:

     1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione;

     2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle passività.

 

Sezione 3

Ambito d'applicazione

 

     1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV.1, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.

     2. Va elaborata una serie di statistiche per imprese con fondi pensione non autonomi, che rappresentano attività ausiliarie.

 

Sezione 4

Caratteristiche

 

     1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento.

     2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

 

Dati strutturali

 

11 11 0

Numero di imprese

 

11 11 8

Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

 

11 11 9

Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli iscritti

 

11 61 0

Numero di forme pensionistiche

Facoltativo

 

Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)

 

12 11 0

Fatturato

 

48 00 1

Contributi pensionistici versati dagli iscritti

 

48 00 2

Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro

 

48 00 3

Trasferimenti in entrata

 

48 00 4

Altri contributi pensionistici

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

 

48 01 0

Proventi da investimenti (FP)

 

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

 

48 02 1

Indennizzi da ricevere

 

48 02 2

Altri redditi (FP)

 

12 12 0

Valore della produzione

 

12 14 0

Valore aggiunto ai prezzi di base

Facoltativo

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

48 03 0

Spesa complessiva in materia di pensioni

 

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

 

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

 

48 03 3

Trasferimenti in uscita

 

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

 

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

 

48 06 0

Totale delle spese d'esercizio

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

13 31 0

Costi del personale

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

48 07 0

Totale delle imposte

 

 

Dati sullo stato patrimoniale: attivo

 

48 11 0

Terreni e fabbricati (FP)

 

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

 

48 13 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile

 

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

 

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

 

48 14 0

Unità di organismi d'investimento del risparmio

 

48 15 0

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

 

48 15 1

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni

Facoltativo

48 15 2

Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

Facoltativo

48 16 0

Quote in investimenti comuni (FP)

 

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

 

48 18 0

Altri investimenti

 

48 10 0

Investimenti complessivi dei fondi pensione

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell'impresa promotrice

 

48 10 4

Investimenti complessivi ai valori di mercato

 

48 20 0

Altre attività

 

 

Dati sullo stato patrimoniale: passivi

 

48 30 0

Patrimonio

 

48 40 0

Riserve tecniche nette (FP)

 

48 50 0

Altre passività

 

 

Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione

 

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

 

48 62 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione

Facoltativo

48 63 0

Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione

Facoltativo

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

 

 

Dati sull'occupazione

 

16 11 0

Numero di persone occupate

 

 

Dati residui

 

48 70 0

Numero di iscritti

 

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

48 70 3

Numero di iscritti a piani ibridi

 

48 70 4

Numero di iscritti attivi

 

48 70 5

Numero di differiti

 

48 70 6

Numero di pensionati

 

 

     3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

 

48 08 0

Fatturato dei fondi pensione non autonomi

Facoltativo

 

Sezione 5

Primo anno di riferimento

 

     Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002.

 

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

 

     1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a 4 cifre (classi) della NACE REV.1.

     2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE REV.1.

 

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

 

     I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.

 

Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

 

     La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

 

Sezione 9

Studi pilota

 

     Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

     1) Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

11 71 0

Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE

 

11 72 0

Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE

 

48 65 0

Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso

 

48 65 1

Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

48 65 2

Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

48 65 3

Ripartizione geografica del numero di iscritti a piani ibridi

 

48 65 4

Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi

 

48 65 5

Ripartizione geografica del numero di differiti

 

48 65 6

Ripartizione geografica del numero di pensionati

 

48 65 7

Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità

 

48 70 7

Numero di iscritti di sesso femminile

 

 

     2) Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

 

Codice

Descrizione

Osservazioni

11 15 1

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi di ampiezza degli iscritti

 

48 40 1

Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi

 

48 72 0

Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi

 

48 66 1

Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi pensione non autonomi

 

48 66 2

Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi pensione non autonomi

 

48 66 3

Ripartizione geografica del numero di pensionati che percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo

 

48 66 4

Ripartizione geografica del numero di persone che percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni non autonomo

 

48 09 0

Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi

 

 

     3) Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

     Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese.

 

Sezione 10

Periodo di transizione

 

     Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

 


[1] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 410/98.

[2] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[3] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[5] Sezione modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[6] Sezione così modificata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[7] Sezione così sostituita dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[8] Sezione così modificata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[9] Sezione così modificata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[10] Sezione già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002 e ulteriormente modificata dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[11] Punto aggiunto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[12] Punto aggiunto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[14] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[15] Punto così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[16] Punto aggiunto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[17] Sezione modificata dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[18] Sezione così modificata dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[19] Sezione modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[20] Sezione modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[22] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002.

[23] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 410/98.

[24] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2056/2002.

[25] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2056/2002.