§ 1.6.D71 - Regolamento 5 febbraio 1979, n. 357.
Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/02/1979
Numero:357


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri nel cui territorio la superficie vitata totale in pieno campo raggiunga 500 ha o più, effettuano
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 qua ter.
Art. 2.      1. Le indagini di base riguardano tutte le aziende aventi una superficie coltivata a vigneto e destinata normalmente alla produzione, per la vendita, di uva, di mosto d'uva, di vino o di [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri interessati informano la Commissione, prima del 30 settembre dell'anno precedente l'indagine, circa i metodi che verranno applicati nelle indagini di base, fornendone una [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri interessati tramettono alla Commissione il più rapidamente possibile, e comunque entro 15 mesi dall'effettuazione dell'indagine presso le aziende, i risultati delle indagini [...]
Art. 5.      1. Le indagini intermedie riguardano la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino nelle aziende di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e vertono sulle variazioni intervenute in detta [...]
Art. 6.      1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in HL/HA di mosto d'uva o di vino oppure in DT/HA di uva, ottenuti [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. La Commissione, nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, studia
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. Il regolamento (CEE) n. 978/78 del Consiglio, del 10 maggio 1978, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole, è abrogato
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.


§ 1.6.D71 - Regolamento 5 febbraio 1979, n. 357.

Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

(G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54).

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri nel cui territorio la superficie vitata totale in pieno campo raggiunga 500 ha o più, effettuano:

     - ogni dieci anni indagini di base sulla superficie viticola coltivata; la prima indagine di base è eseguita nel 1979 o, al più tardi, prima del 1° aprile 1980 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1978/1979;

     - annualmente indagini intermedie, a decorrere dal secondo anno successivo alle indagini di base, sulle variazioni intervenute nella superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino; la prima indagine intermedia è eseguita nel 1981 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1979/1980 e 1980/1981.

Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1981/1982. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1984 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/1983 e 1983/1984. La prima indagine intermedia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è effettuata entro due anni dallo svolgimento della prima indagine di base.

Qualora l'esecuzione dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole sulla base del regolamento (CEE) n. 571/88 sia prevista in un intervallo massimo di 12 mesi rispetto all'indagine di base di cui al primo trattino del primo comma, le due indagini possono essere effettuate simultaneamente. Gli Stati membri informano in via preliminare la Commissione della loro intenzione di ricorrere a tale disposizione [1].

     2. La campagna viticola è quella fissata sulla base dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 [2].

 

     Art. 1 bis. [3]

     La Repubblica ellenica effettua dal 1982 la prima indagine di base conformemente alle disposizioni del presente regolamento

La Repubblica ellenica s'impegna tuttavia a fornire per il 1981 i dati di cui all'articolo 5.

 

     Art. 1 ter. [4]

     Il Regno di Spagna procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1987 in conformità del presente regolamento. L'indagine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1986/1987. La Repubblica portoghese procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1989. Questa indagine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1988/1989.

 

     Art. 1 quater. [5]

     La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguarderà la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999.

 

     Art. 2.

     1. Le indagini di base riguardano tutte le aziende aventi una superficie coltivata a vigneto e destinata normalmente alla produzione, per la vendita, di uva, di mosto d'uva, di vino o di materiale per la moltiplicazione vegetativa della vite.

     2. Nelle indagini di base vanno rilevate, per ciascuna azienda di cui al paragrafo 1, le caratteristiche seguenti:

     A. Superficie agricola utilizzata

     B. Superficie viticola coltivata

La superficie viticola coltivata deve essere ripartita, tenendo conto dell'utilizzazione normale della produzione, in:

     a) superficie coltivata a varietà di uve da vino suddivise in:

     - v. q. p. r. d.,

     - altri vini,

     - di cui: vino destinato obbligatoriamente alla distillazione di alcune acqueviti di vino a denominazione d'origine;

     b) superficie coltivata a varietà di uve da tavola;

     c) superficie piantata con portinnesti non ancora innestati;

     d) superficie destinata unicamente alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, ripartita in:

     - barbatellai,

     - vigneti di viti madri di portinnesto.

Le varietà che sono classificate dia come varietà di uve da vino che come varietà di uve da tavola sono rilevate in base all'utilizzazione predominante nelle unità geografiche interessate.

     e) superficie coltivata a varietà di uve destinate all'essiccazione [6].

     3. Nelle indagini di base devono essere rilevate, per le superfici coltivate a varietà di viti che producono uve da vino, le caratteristiche seguenti:

     A. Varietà delle viti

Negli Stati membri interessati, si dovranno rilevare separatamente, per ogni unità geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le varietà di vite che rappresentino complessivamente almeno il 70% della superficie totale coltivata a varietà di uve da vino e, in ogni caso, le varietà che coprano il 3% o più di tale superficie. Le altre varietà possono essere raggruppate indicando il colore degli acini.

     B. Età delle viti

L'età delle viti dev'essere calcolata a decorrere dalla campagna viticola in cui si è effettuato l'impianto dei vitigni nel terreno o il loro innesto a dimora. Le classi d'età devono essere determinate per ogni Stato membro interessato e fissate secondo la procedura dell'articolo 8. Tuttavia, per quanto riguarda l'indagine di base 1999, la Repubblica portoghese può trasmettere le informazioni attinenti alle varietà di viti che rappresentano complessivamente almeno il 53% della superficie totale vitata con uve da vinificazione [7]

     4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che dispongano indagini sulle superfici viticole comportanti, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la rilevazione di indicazioni complementari risultanti, in particolare, dall'inclusione nel campo d'indagine di altre categorie in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1, o da una specificazione più dettagliata degli elementi caratteristici delle superfici viticole e delle aziende interessate. Anche queste indicazioni complementari dovranno essere comunicate alla Commissione.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri interessati informano la Commissione, prima del 30 settembre dell'anno precedente l'indagine, circa i metodi che verranno applicati nelle indagini di base, fornendone una descrizione dettagliata e specificando, se del caso, lo schema di campionamento.

     2. Gli Stati membri interessati adottano gli opportuni provvedimento per limitare e, se necessario, valutare gli errori d'osservazione relativi all'interna superficie viticola coltivata, per ciascuna destinazione della produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto B.

     3. Le indagini di base possono essere effettuate in forma esaustiva o per campionamento casuale. Per quanto concerne i risultati delle indagini di base effettuate per campionamento casuale, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo dell'ordine dell'1% nell'intervallo di confidenza del 68% per le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto B, nelle unità geografiche interessate. Il campione deve riguardare tutte le classi d'ampiezza delle aziende.

     4. Gli Stati membri che hanno completato l'istituzione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che ne assicurano l'aggiornamento annuale, secondo il regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni inerenti all'indagine di base assumendo come fonti i dati contenuti nello schedario viticolo [8].

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri interessati tramettono alla Commissione il più rapidamente possibile, e comunque entro 15 mesi dall'effettuazione dell'indagine presso le aziende, i risultati delle indagini di base. 2. I risultati delle indagini di base devono essere forniti per unità geografica in conformità di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura dell'articolo 8.

     3. Le unità geografiche di cui al paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2, punto B, all'articolo 2, paragrafo 3, punto A, e all'articolo 3, paragrafo 3, sono le seguenti:

     - per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3687/84;

     - per la Grecia: le regioni viticole di cui all'allegato;

     - per la Spagna: le regioni viticole di cui all'allegato;

     - per la Francia: i «départements» o i «groupes de départements» di cui all'allegato;

     - per l'Italia: le province;

     - per il Portogallo: le regioni di cui all'allegato;

     - per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale [9].

     4. Gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini di base mediante processi informatici devono comunicare tali risultati in una forma atta alla lettura meccanica, da fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

 

     Art. 5.

     1. Le indagini intermedie riguardano la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino nelle aziende di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e vertono sulle variazioni intervenute in detta superficie nel corso della campagna viticola precedente; le prime indagini intermedie successive alle indagini di base riguardano peraltro le variazioni relative a due campagne viticole.

     2. Nelle indagini intermedie devono essere rilevate le superfici viticole in cui si sia proceduto:

     - all'estirpazione o all'abbandono della coltura;

     - ad un reimpianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera d) del regolamento (CEE) n. 337/79 e, separatamente, quelle in cui si sia proceduto ad un nuovo impianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e) di detto regolamento,

distinguendo fra le superfici normalmente destinate alla produzione di:

     - v. q. p. r. d.,

     - altri vini,

     - di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acqueviti di vino a denominazione d'origine,

con una ripartizione secondo le varietà di vite e, comunque, almeno secondo le classi di rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Vanno presi in considerazione i dati relativi all'estirpazione e al reimpianto di viti ottenuti in applicazione di altre disposizioni comunitarie [10].

     3. Le indagini intermedie possono essere effettuate in forma esaustiva o per campionamento casuale. Per quanto riguarda i risultati delle indagini intermedie effettuate per campione, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo dell'ordine del 3% nell'intervallo di confidenza del 68% per l'intera superficie viticola coltivata destinata normalmente alla produzione di uve da vino nelle unità geografiche interessate.

     4. Gli Stati membri interessati informano la Commissione prima del 30 giugno 1980, e la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria al momento dell'adesione, mediante una descrizione particolareggiata, circa i metodi che verranno utilizzati per le indagini intermedie; qualsiasi cambiamento di metodo va comunicato preventivamente.

Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983.

Il Regno di Spagna trasmette questa descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1987; la Repubblica portoghese entro il 30 giugno 1990 [11].

     4 bis. La Commissione esamina, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, se le condizioni per l'utilizzazione dei dati contenuti nello schedario viticolo a fini statistici sono soddisfatte [12].

     5. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i risultati delle intermedie anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo alla campagna viticola in questione. I risultati devono essere classificati secondo le unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e conformemente ad un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura dell'articolo 8.

     6. Gli Stati membri interessati che elaborano i risultati dell'indagine mediante processi informatici devono comunicare i dati di cui al paragrafo 5 in una forma atta alla lettura meccanica di fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

 

     Art. 6.

     1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in HL/HA di mosto d'uva o di vino oppure in DT/HA di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2. Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla campagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria [13].

     2. Gli Stati membri interessati suddividono la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino, quale essa risulta dalle indagini di base, in cinque classi di rendimento basate sui rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 1 e stabilite secondo la procedura dell'articolo 8.

     3. Gli Stati membri interessati stimano l'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro prevedibile nell'arco di 5 campagne viticole per ogni classe di rendimento di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi agronomici ed economici.

     4. I dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere classificati in base alle unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e distinguendo le superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino a seconda che siano destinate normalmente alla produzione di:

     - v. q. p. r. d.,

     - altri vini,

     - di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquetivi di vino a denominazione d'origine.

     5. Per ogni campagna viticola, gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol o in °Oechsle delle uve fresche, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà d'uva da vino destinate normalmente alla produzione:

     - di v.q.p.r.d.,

     - di altri vini,

     - di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione di origine. Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla compagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo [14].

     6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all'articolo 4, paragrafo 1. Le stime sull'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate:

     - per la prima volta, prima del 1° ottobre 1981 per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, prima del 1° ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1° ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo e prima del 1° ottobre 1996 per quanto riguarda l'Austria,

     - successivamente, ogni cinque anni, entro il 1° aprile, fatto eccezione della seconda stima dell'Italia e della Grecia che deve essere trasmessa dopo due anni [15].

     7. I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Commissione conformemente ad un programma di tabelle da fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

 

     Art. 6 bis. [16]

     Gli Stati membri che hanno ultimato la realizzazione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento annuale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni annuali previste nell'ambito degli articoli 5 e 6 del presente regolamento utilizzando come fonte i dati contenuti nello schedario viticolo.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione, nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, studia:

     a) i risultati forniti;

     b) i problemi tecnici sollevati dalle indagini e dalla raccolta dei dati da trasmettere, in particolare le nozioni comunitarie riguardanti gli impianti/reimpianti nonché quella relativa all'«abbandono della viticoltura»;

     c) il significato dei risultati delle indagini e delle comunicazioni.

     2. Entro il termine di un anno dalla data di comunicazione dei risultati da parte degli Stati membri interessati, la Commissione trasmette al Consiglio tali risultati e gli presenta una relazione sull'esperienza acquisita nelle indagini di base.

     3. La Commissione provvede alla pubblicazione dei risultati delle indagini intermedie e dei dati annuali di cui all'articolo 6 nell'ambito delle relazioni annuali di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 [17].

 

     Art. 8. [18]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. [19]

     Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 per la Germania, la Francia e il Lussemburgo, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1981/1982 per l'Italia e la Grecia, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1986/1987 per la Spagna e per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1988/1989 per il Portogallo sono a carico del bilancio delle Comunità europee, per un importo forfettario da stabilirsi.

 

     Art. 10.

     1. Il regolamento (CEE) n. 978/78 del Consiglio, del 10 maggio 1978, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole, è abrogato.

     2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

 

 

ALLEGATO [20]

Lista dei «départements» o dei gruppi di

«départements» previsti dall'articolo 4, paragrafo 3

Lista delle regioni viticole previste

dall'articolo 4, paragrafo 3

Lista delle unità geografiche di cui

all'articolo 4, paragrafo 3

 

     FRANCIA

     1. Aude

     2. Gard

     3. Hùrault

     4. Lozère *

     5. Pyrùnùes-Orientales

     6. Var

     7. Vaucluse

     8. Bouches-du-Rhône

     9. Gironde

     10. Gers

     11. Charente

     12. Charente-Maritime

     13. Ardèche

     14. Aisne

     15. Seine-et-Marne

     16. Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

     17. Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret

     18. Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

     19. Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

     20. Bas-Rhin, Haut-Rhin

     21. Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort

     22. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendùe

     23. Deux-sèvres, Vienne

     24. Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrùnùes-Atlantiques

     25. Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-pyrùnùes, Tarn, Tarn- et Garonne

     26. Corrèze, Haute-Vienne

     27. Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

     28. Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

     29. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes

     30. Corse-du-Sud, Haute-Corse

 

     GRECIA

     1. Grecia centrale ed Eubea

     2. Peloponneso

     3. Isole dello Ionio

     4. Epiro

     5. Tessaglia

     6. Macedonia

     7. Tracia

     8. Isole dell'Egeo

     9. Creta

 

     SPAGNA

     1. Galicia

     2. Principado de Asturias

     3. Cantabria

     4. País Vasco A (provincia de +lava)

     5. País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya)

     6. Navarra

     7. La Rioja

     8. Aragón A (provincia de Zaragoza)

     9. Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

     10. Cataluña A (provincia de Barcelona)

     11. Cataluña B (provincia de Tarragona)

     12. Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida)

     13. Baleares

     14. Castilla-León A (provincia de Burgos)

     15. Castilla-León B (provincia de León)

     16. Castilla-León C (provincia de Valladolid)

     17. Castilla-León D (provincia de Zamora)

     18. Castilla-León E (provincias de +vila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)

     19. Madrid

     20. Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

     21. Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

     22. Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

     23. Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

     24. Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

     25. C. Valenciana A (provincia de Alicante)

     26. C. Valenciana B (provincia de Castellón)

     27. C. Valenciana C (provincia de Valencia)

     28. Región de Murcia 29. Extremadura A (provincia de Badajoz)

     30. Extremadura B (provincia de Cáceres)

     31. Andalucía A (provincia de Cádiz)

     32. Andalucía B (provincia de Córdoba)

     33. Andalucía C (provincia de Huelva)

     34. Andalucía D (provincia de Málaga)

     35. Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)

     36. Canarias

 

     PORTOGALLO

     1. Entre Douro e Minho

     2. Trás-os-Montes

     3. Beira Litoral

     4. Beira Interior

     5. Ribatejo e Oeste

     6. Alentejo

     7. Algarve

     8. R. A. Açores

     9. R. A. Madeira.

 

     REPUBBLICA CECA

     1. Prazská

     2. Melnická

     3. Roudnická

     4. Zernosecká

     5. Mostecká

     6. C áslavská

     7. Brnenská

     8. Bzenecká

     9. Mikulovská

     10. Mutenická

     11. Velkopavlovická

     12. Znojemská

     13. Stráznická

     14. Kyjovská

     15. Uherskohradišt’ská

     16. Podluzí

 

     UNGHERIA

     1. Alföldi szolotermo táj

     2. Észak-Dunántúli szolotermo táj

     3. Dél-Dunántúli szolotermo táj

     4. Észak-Magyarországi szolotermo táj

 

     MALTA

     1. Malta

     2. Gozo e Comino

 

     SLOVENIA

     1. ljutomersko-ormoški vinorodni okoliš

     2. mariborski vinorodni okoliš

     3. radgonsko-kapelski vinorodni okoliš

     4. šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš

     5. vinorodni okoliš Haloze

     6. prekmurski vinorodni okoliš

     7. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice

     8. bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš

     9. vinorodni okoliš Bela krajina

     10. vinorodni okoliš Dolenjska

     11. koprski vinorodni okoliš

     12. vinorodni okoliš Goriška Brda

     13. vinorodni okoliš Kras

     14. vinorodni okoliš Vipavska dolina

 

     SLOVACCHIA

     1. Malokarpatská vinohradnícka oblast’

     2. Juznoslovenská vinohradnícka oblast’

     3. Stredoslovenská vinohradnícka oblast’

     4. Nitrianska vinohradnícka oblast’

     5. Vychodoslovenská vinohradnícka oblast’

     6. Tokajská vinohradnícka oblast

 


[1] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81, dall'art. 1 del regolamento n. 3570/90 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2329/98.

[2] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81.

[3] Articolo aggiunto dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86.

[5] Articolo aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[6] Lettera aggiunta dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2329/98.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2329/98.

[9] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80.

[11] Paragrafo sostituito dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86 e così ulteriormente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[12] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3205/93.

[13] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86 e così ulteriormente  modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[14] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86.

[15] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86 e così ulteriormente  modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3205/93.

[17] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80.

[18] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1992/80 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86.

[20] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3719/81 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 490/86 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.