§ 5.4.166 - Regolamento 9 marzo 1999, n. 530.
Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:09/03/1999
Numero:530


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Periodo di riferimento.
Art. 3.  Campo di applicazione.
Art. 4.      Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato del programma statistico, elabora una relazione, sulla base dei [...]
Art. 5.  Unità statistiche.
Art. 6.  Caratteristiche dell'informazione richiesta.
Art. 7.  Raccolta dei dati.
Art. 8.  Elaborazione dei risultati.
Art. 9.  Trasmissione dei risultati.
Art. 10.  Qualità.
Art. 11.  Disposizioni di attuazione.
Art. 12. 
Art. 13.  Deroghe.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.4.166 - Regolamento 9 marzo 1999, n. 530.

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro.

(G.U.C.E. 12 marzo 1999, n. L 63).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     Le autorità nazionali ed Eurostat producono statistiche comunitarie sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori relativamente ai settori di attività economica di cui all'articolo 3.

 

     Art. 2. Periodo di riferimento.

     1. Le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro sono prodotte per l'anno civile 2000 e in seguito ogni quattro anni.

     2. Le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno civile 2002 e per un mese rappresentativo di tale anno e in seguito ogni quattro anni.

 

     Art. 3. Campo di applicazione.

     1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (Alberghi e ristoranti), I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), J (Intermediazione monetaria e finanziaria), K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali), M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali) della classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

     2. L'inserimento delle attività economiche definite nelle sezioni M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali) della NACE Rev. 1 nel campo di applicazione del presente regolamento è facoltativo per gli anni di riferimento 2000 e 2002. Esso può essere reso facoltativo anche per gli anni successivi secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto dei risultati di studi pilota in questo campo, in particolare degli studi effettuati nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese.

 

     Art. 4.

     Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato del programma statistico, elabora una relazione, sulla base dei risultati degli studi pilota in particolare sulla base delle attuali fonti nel settore delle unità statistiche con meno di dieci dipendenti, e la presenta al Consiglio. La relazione valuta l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne le unità con meno di dieci dipendenti. La relazione pondera l'importanza di disporre di dati completi rispetto alle possibilità di segnalazione e all'onere della risposta. Successivamente a questa relazione la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio opportune proposte di modifica del presente regolamento.

 

     Art. 5. Unità statistiche.

     La compilazione delle statistiche si basa sulle unità locali e sulle imprese, quali definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e analisi del sistema produttivo nella Comunità.

 

     Art. 6. Caratteristiche dell'informazione richiesta.

     1. Nel caso delle statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, sono fornite informazioni almeno:

     a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale:

     - regione (al livello NUTS 1);

     - dimensione dell'impresa cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti);

     - attività economica (al livello di divisione della NACE Rev. 1);

     b) sulle seguenti variabili:

     - costo del lavoro annuale complessivo, distinguendo retribuzioni (scomposte in retribuzioni dirette e premi, versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, emolumenti per giornate non lavorate e corresponsioni in natura), contributi sociali a carico del datore di lavoro (scomposti in contributi sociali reali e figurativi), spese per la formazione professionale, altre spese e imposte nonché sovvenzioni direttamente collegate al costo del lavoro;

     - numero medio annuale di dipendenti, distinguendo dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti;

     - numero annuale di ore lavorate e numero annuale di ore retribuite, distinguendo in ciascun caso dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti.

     2. Nel caso delle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, sono fornite informazioni almeno:

     a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione:

     - regione (al livello NUTS 1),

     - dimensione dell'impresa a cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti),

     - attività economica (al livello di divisione della NACE Rev. 1),

     - forma del controllo economico e finanziario, ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche,

     - tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore;

     b) sulle seguenti caratteristiche relative a ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione:

     - sesso,

     - età,

     - professione, secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni,

     - livello massimo di istruzione e di formazione raggiunto,

     - anzianità di servizio nell'impresa,

     - tempo pieno o tempo parziale,

     - tipo di contratto di lavoro;

     c) sui seguenti elementi delle retribuzioni:

     - retribuzione lorda per un mese rappresentativo (distinguendo la retribuzione delle ore di lavoro straordinario le maggiorazioni per il lavoro a turno),

     - retribuzione lorda annuale nell'anno di riferimento (distinguendo i premi e le gratifiche occasionali),

     - tempo di lavoro (numero di ore retribuite nel mese di riferimento o in un mese lavorativo tipo, numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese e numero di giorni di ferie nell'anno).

 

     Art. 7. Raccolta dei dati.

     1. Le indagini sono effettuate dalle autorità nazionali competenti, che stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni, tenendo conto degli oneri che la partecipazione all'indagine comporta, in particolare per le PMI.

     2. I datori di lavoro e le altre persone tenute a fornire informazioni rispondono ai questionari in modo completo ed entro i termini fissati. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per evitare l'inadempimento dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 6.

     3. Per ridurre l'onere gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, le indagini possono non essere effettuate se le autorità nazionali dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate o se sono in grado di produrre stime dei dati necessari utilizzando metodi di stima statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere compilate le statistiche.

 

     Art. 8. Elaborazione dei risultati.

     Le autorità nazionali elaborano le risposte ai questionari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in modo da ottenere risultati comparabili.

 

     Art. 9. Trasmissione dei risultati.

     I risultati sono trasmessi a Eurostat entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell'anno di riferimento.

 

     Art. 10. Qualità.

     1. Le autorità nazionali garantiscono che i risultati riflettano la situazione reale della popolazione complessiva delle unità, con un grado sufficiente di rappresentatività.

     2. Dopo ogni periodo di riferimento, le autorità nazionali inviano ad Eurostat, dietro sua richiesta, una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione del regolamento negli Stati membri interessati, per consentire la valutazione della qualità delle statistiche.

 

     Art. 11. Disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese quelle destinate a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, in particolare

     i) il trattamento delle attività economiche comprese nelle sezioni M, N e O della NACE Rev. 1 (articolo 3, paragrafo 2),

     ii) la definizione e la scomposizione dei dati da fornire (articolo 6),

     iii) il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati (articolo 9),

     iv) i criteri di valutazione della qualità (articolo 10),

     v) le deroghe, in casi debitamente giustificati, rispettivamente per gli anni 2004 e 2006 (articolo 13, paragrafo 2),

sono stabilite per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

 

     Art. 12. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in appresso denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 13. Deroghe.

     1. Le deroghe alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 per gli anni di riferimento 2000 e 2002 sono stabilite nell'allegato.

     2. Per gli anni 2004 e 2006, rispettivamente, possono essere decise deroghe agli articoli 3 e 6 nella misura in cui sia necessario apportare adattamenti fondamentali al sistema statistico nazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato

 

DEROGHE

 

     I. Deroghe all'articolo 2

 

     1. Germania: le prime statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni previste dal presente regolamento sono prodotte per l'anno di riferimento 2001 anziché per il 2002. Le statistiche successive sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno di riferimento 2006 e in seguito ogni quattro anni.

     2. Francia, Germania, Irlanda, Svezia e Regno Unito: le statistiche per gli anni di riferimento 2000 e 2002 possono riferirsi all'esercizio finanziario che più si avvicina a detti anni civili, ma senza che ciò comporti una modifica dei termini per la trasmissione di cui all'articolo 9.

 

     II. Deroghe all'articolo 3

 

     1. Germania: le attività economiche comprese nelle sezioni H (Alberghi e ristoranti), I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni) e K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della NACE Rev. 1 sono facoltative per gli anni di riferimento 2000 e 2001.

     2. Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione H (Alberghi e ristoranti) sono facoltative per l'anno di riferimento 2000.

     3. Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nella divisione 67 della sessione J e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della NACE Rev. 1 sono facoltative per l'anno di riferimento 2002.

 

     III. Deroghe all'articolo 6

 

     1. Austria, Belgio, Italia e Paesi Bassi: per gli anni di riferimento 2000 e 2002, le caratteristiche di cui all'articolo 6 possono riferirsi all'impresa anziché all'unità locale.

     2. Italia: per l'anno di riferimento 2000 le caratteristiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) - versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, altre spese e imposte nonché sovvenzioni ricevute dal datore di lavoro - sono facoltative.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.