§ 12.1.4 - Regolamento 22 aprile 1996, n. 788.
Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/04/1996
Numero:788


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Trasmissione dei dati.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Compilazione dei dati.
Art. 5.  Periodo di transizione e deroghe.
Art. 6.  Comitato.
Art. 7. 
Art. 8.  Disposizioni finali.


§ 12.1.4 - Regolamento 22 aprile 1996, n. 788.

Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri.

(G.U.C.E. 1 maggio 1996, n. L 108).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     Ogni Stato membro è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione statistiche sulla produzione da acquicoltura, ottenuta in tutti i tipi di acque.

 

     Art. 2. Trasmissione dei dati.

     Gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione i dati, di cui all'articolo 1, nella forma descritta all'allegato I entro 9 mesi a decorrere dalla fine dell'anno solare cui essi si riferiscono, compresi i dati dichiarati confidenziali dagli Stati membri in base alla normativa o alle pratiche nazionali in materia di segreto statistico, a norma del regolamento (EURATOM, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, DELL' giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee (Europa) di dati soggetti al segreto statistico.

I dati possono essere inviati su supporto magnetico o in una forma diversa da quella descritta all'allegato I; in tal caso, il formato della trasmissione deve essere stabilito di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione (Europa).

Fatte salve le misure necessarie per assicurare il segreto statistico, la Commissione (Europa) mette a disposizione degli Stati membri i dati trasmessi a norma del presente regolamento.

 

     Art. 3. Definizioni.

     La definizioni da utilizzare nella trasmissione dei dati sono riportate nell'allegato II. Nel caso in cui le pratiche o determinate procedure amministrative nazionali non consentissero la stretta applicazione di tali definizioni, lo Stato membro informa la Commissione (Europa) delle definizioni da esso usate.

 

     Art. 4. Compilazione dei dati.

     Per produrre i dati sulle principali componenti della produzione dell'acquicoltura, lo Stato membro può ricorrere ad indagini per campione o ad altre fonti pertinenti: le componenti restanti possono essere stimate. Uno Stato membro, che registri una produzione annuale inferiore a 1 000 tonnellate, può inviare stime per il totale della produzione. Lo Stato membro individua ogni singola specie elencata all'allegato III. Se però la produzione di una specie non oltrepassa le 1000 tonnellate in peso e non contribuisce, da sola, per una percentuale superiore al 10% in peso, al totale della produzione, essa può essere stimata ed aggregata.

 

     Art. 5. Periodo di transizione e deroghe.

     1. Se uno Stato membro non è in grado di soddisfare i requisiti del presente regolamento, la Commissione può stabilire un periodo di transizione, della durata massima di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel corso del quale deve essere attuato il programma previsto dal presente regolamento.

Durante tale periodo di transizione possono essere accordate deroghe temporanee che esentino lo Stato membro dall'applicazione del presente regolamento. La Commissione informerà tutti gli Stati membri delle disposizioni particolari che tali deroghe comportano.

     2. Nel caso in cui l'inclusione di un particolare settore dell'industria dell'acquicoltura dovesse causare alle amministrazioni nazionali difficoltà eccessive rispetto all'importanza del settore in questione nello Stato membro interessato, può essere accordata una deroga, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che consenta al suddetto Stato membro di escludere dai dati nazionali trasmessi quelli che si riferiscono a tale settore.

     3. La durata massima delle deroghe accordate a norma del paragrafo 2 è di tre anni, ma le deroghe accordate possono essere prorogate per periodi successivi di tre anni. A sostegno della richiesta di proroga lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati di un'indagine per campione che indichi i problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento. La domanda di proroga è quindi soggetta alla procedura di cui all'articolo 7.

 

     Art. 6. Comitato.

     Le misure volte ad attuare il presente regolamento, incluse le modifiche del formato delle trasmissioni dei dati di cui all'allegato I, le definizioni di cui all'allegato II e l'elenco delle specie di cui all'allegato III, saranno stabilite dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente per le statistiche agricole secondo la procedura di cui all'articolo 7.

 

     Art. 7. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile dal 1 gennaio 1996.

 

 

ALLEGATO I

 

      (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     Definizioni

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     - «Acquicoltura» è l'allevamento o la coltivazione di organismi acquatici come pesce, molluschi, Crostacei e piante acquatiche. Ciò presuppone talune forme d'intervento nel processo di allevamento per potenziare la produzione, come il controllo regolare delle densità, l'alimentazione e la protezione da eventuali predatori, ed implica anche la proprietà, individuale o collettiva, o i diritti derivanti da impegni contrattuali, del patrimonio che viene coltivato. Ai fini statistici, gli organismi acquatici, raccolti da una persona fisica o giuridica - cui essi sono appartenuti per tutto il periodo del loro allevamento, costituiscono quindi prodotti dell'acquicoltura; invece, gli organismi acquatici, sfruttati dal pubblico in quanto risorsa di proprietà comune con o senza specifiche licenze - vanno considerati prodotti della pesca.

     - «Acque dolci» sono in particolare le acque di fiumi, corsi d'acqua, laghi, lagune, piscine ed altri spazi chiusi, la cui acqua abbia un tenore salino costante trascurabile.

     - «Altre acque» sono le acque il cui tenore salino è, nel corso dell'anno, non trascurabile. La salinità può essere costantemente alta (per es. acqua marina) oppure andare soggetta a variazioni periodiche (per es.: a causa di maree o di influssi stagionali).

     - «Acqua marina» è acqua ad elevato tenore salino, non soggetto a variazioni significative.

     - «Acqua salmastra» è acqua il cui tenore salino è apprezzabile ma non di livello costantemente elevato. La salinità può andare soggetta a variazioni considerevoli per influsso di acque dolci o marine.

     - «Produzione dell'acquicoltura» è la produzione destinata al consumo finale tramite tecniche di coltivazione estensive o intensive e comprende anche la produzione di piante acquatiche a fini industriali. Sono esclusi gli avannotti, o i prodotti che continuano ad essere soggetti all'acquicoltura. La produzione deve essere indicata in tonnellate equivalenti per peso vivo, per i prodotti animali, e in peso netto, per le piante acquatiche.

 

 

ALLEGATO III

Prodotti dell'acquicoltura per i quali è richiesta la trasmissione di dati

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.