§ 6.5.72 - Regolamento 24 marzo 1997, n. 550.
Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:24/03/1997
Numero:550


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità attua un programma di assistenza ai paesi in sviluppo per frenare l'espansione dell'epidemia dell'HIV/AIDS (in appresso «programma») e per aiutarli ad affrontare le conseguenze [...]
Art. 2.      Le azioni da attuare per conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 sosterranno le strategie sviluppate a livello internazionale, regionale e nazionale con i paesi beneficiari e [...]
Art. 3.      Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento
Art. 4.      1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit [...]
Art. 5.      Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili
Art. 6.      L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1997-1999 è pari a 45 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di [...]
Art. 7.      1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della [...]
Art. 10.      1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso [...]
Art. 11.      Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 6.5.72 - Regolamento 24 marzo 1997, n. 550. [1]

Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo.

(G.U.C.E. 27 marzo 1997, n. L 85).

 

Art. 1.

     1. La Comunità attua un programma di assistenza ai paesi in sviluppo per frenare l'espansione dell'epidemia dell'HIV/AIDS (in appresso «programma») e per aiutarli ad affrontare le conseguenze dell'epidemia sulla salute e sullo sviluppo sociale ed economico.

Il programma sarà prioritariamente indirizzato ai paesi più poveri, ai paesi meno avanzati ed agli strati più svantaggiati della popolazione dei PVS.

A questo proposito la Comunità perseguirà i seguenti obiettivi prioritari:

     a) ridurre la trasmissione dell'HIV/AIDS e la propagazione di altre malattie trasmissibili per via sessuale e perinatale;

     b) potenziare il settore sanitario e il settore sociale per permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsabilità legate all'espansione dell'epidemia;

     c) sostenere i governi e le comunità nella valutazione delle conseguenze dell'epidemia sui vari settori economici e sui gruppi sociali e a definire e porre in atto strategie di intervento;

     d) sviluppare le conoscenze scientifiche sull'epidemia e sull'impatto degli interventi per migliorarne la qualità, ad esclusione della ricerca fondamentale;

     e) lottare contro le discriminazioni e l'esclusione sociale ed economica delle persone colpite dall'HIV/AIDS.

     2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Comunità sosterrà una serie di azioni che dovranno tener conto dei seguenti principi fondamentali di politica:

     a) essere adeguate al rischio che comporta l'ambiente socioeconomico e alle esigenze di gruppi vulnerabili, determinati dai comportamenti individuali e dagli elementi socioeconomici e demografici;

     b) essere adeguate alle specifiche proprie degli uomini e delle donne (gender specific);

     c) basarsi sul rispetto dei diritti della persona e consentire l'apprendimento sociale delle persone interessate;

     d) rafforzare la motivazione, la responsabilizzazione e la capacità di assistersi degli individui e delle comunità;

     e) essere integrate nelle politiche sanitarie, dell'istruzione e degli altri settori interessati;

     f) essere adeguate alle varie fasi evolutive dell'epidemia;

     g) favorire l'impegno politico e finanziario, nel contempo, dei governi a favore di una risposta nei confronti dell'HIV/AIDS.

 

     Art. 2.

     Le azioni da attuare per conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 sosterranno le strategie sviluppate a livello internazionale, regionale e nazionale con i paesi beneficiari e in particolare riguarderanno, per quanto concerne ciascun obiettivo:

     1) la riduzione della trasmissione dell'HIV/AIDS e della propagazione di altre malattie trasmissibili per via sessuale e perinatale mediante:

     a) l'informazione ed educazione sanitaria in materia di sessualità e riproduzione e sui diritti in materia di riproduzione; si porrà un'attenzione speciale per rendere le azioni particolarmente adatte ed accessibili ai gruppi interessati, segnatamente le popolazioni che vivono in un ambiente a rischio nonché gli individui e le comunità socialmente o economicamente più vulnerabili, e soprattutto le donne e i giovani. Tali azioni comprenderanno altresì il dialogo con le comunità religiose;

     b) una maggiore cura per la riduzione della trasmissione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili (MST), compresa la promozione di metodi migliori di diagnosi precoce e di terapia di queste ultime;

     c) le migliori disponibilità ed impiego dei diversi mezzi e metodi di protezione, compresa la sicurezza delle trasfusioni e di altre forme di iniezioni;

     d) il sostegno alla presa in considerazione della problematica dell'HIV/AIDS nella politica e nelle strategie di sviluppo;

     e) il sostegno delle misure volte ad accrescere il potere decisionale delle donne in tutti i settori inerenti la sessualità e la salute riproduttiva e a metterle in grado di favorire la diffusione di vari mezzi e metodi di protezione dall'infezione e dalla trasmissione dell'HIV e dell'MST e a tutelare la salute dei nascituri, nonché a sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente le popolazioni, in particolare gli uomini, su tali temi;

     2) il potenziamento del settore sanitario e del settore sociale per permettere loro di affrontare le sempre maggiori responsabilità legate all'espansione dell'epidemia mediante:

     a) il potenziamento dei servizi sanitari, soprattutto primari, con interventi volti ad aumentare le capacità a livello nazionale, regionale e locale, per sviluppare le attività di prevenzione e terapia e migliorare l'accesso per le persone più vulnerabili;

     b) lo studio delle modalità e degli strumenti per migliorare l'accesso alle terapie da parte delle persone colpite da HIV nei paesi più poveri. Tale studio dovrebbe essere condotto in stretta collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite, le ONG interessate, i laboratori farmaceutici nonché gli Stati membri dell'Unione europea;

     c) il potenziamento delle capacità in materia di sicurezza delle trasfusioni e dei nosocomi;

     d) la migliore formazione del personale medico e paramedico;

     e) il miglioramento dei sistemi di comunicazione e statistici per la sorveglianza epidemiologica;

     3) il sostegno ai governi e alle comunità per valutare le conseguenze dell'epidemia sui vari settori economici e sui gruppi sociali e definire e porre in atto strategie di intervento mediante:

     a) il sostegno tecnico ai governi per analizzare l'impatto socioeconomico dell'epidemia e mettere a punto e applicare strategie di intervento adeguate nei diversi settori;

     b) il sostegno tecnico e finanziario che permetta un contributo ottimale da parte delle organizzazioni non governative (ONG) e delle comunità locali alle attività di prevenzione e di assistenza, soprattutto tramite l'assistenza alla costituzione di reti volte a migliorare l'efficacia delle azioni e a potenziare l'informazione, il coordinamento e la collaborazione fra tutte le parti coinvolte;

     c) la promozione della partecipazione degli enti locali all'elaborazione di strategie locali in materia di informazione, di programmi di educazione sessuale e di assistenza;

     4) lo sviluppo delle conoscenze scientifiche sull'epidemia e sull'impatto degli interventi per migliorarne la qualità, ad esclusione della ricerca fondamentale mediante:

     a) l'approfondimento delle conoscenze scientifiche attraverso un migliore controllo dei programmi sulla base di indicatori pertinenti e potenziamento della ricerca operativa nei settori medico, sociologico e antropologico;

     b) l'aiuto allo scambio di informazioni sulle esperienze fatte;

     5) la lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale ed economica delle persone colpite dall'HIV/AIDS mediante:

     a) la promozione del rispetto dei diritti della persona e, in particolare, dei diritti in materia di riproduzione;

     b) l'incoraggiamento alla non discriminazione e la lotta contro la condanna morale delle persone colpite dal virus, in particolare mediante campagne di sensibilizzazione del pubblico e l'istituzione di un quadro legislativo appropriato.

 

     Art. 3.

     Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento:

     - le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, regionali e locali,

     - gli enti locali e altre istituzioni decentralizzate, comprese le strutture sociali tradizionali,

     - le organizzazioni regionali e internazionali,

     - gli istituti di ricerca e le università,

     - le comunità di base e gli operatori privati, fra cui le ONG, comprese le organizzazioni e le associazioni femminili, e le associazioni rappresentative in grado di contribuire, in funzione della loro esperienza, alla definizione, all'attuazione e al controllo delle strategie prioritarie nel settore dell'HIV/AIDS di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo. Sarà data priorità al rafforzamento delle capacità nazionali soprattutto attraverso la formazione delle risorse umane in una prospettiva di vitalità futura.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che, tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di efficienza economica a medio termine, spese correnti (ossia spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento).

     3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

     4. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

     5. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

     6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazione sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

     7. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e, più specificamente, l'ONU-AIDS.

 

     Art. 5.

     Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 6.

     L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1997-1999 è pari a 45 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di ecu per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 8 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

     3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     5. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

     6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

     7. Le forniture sono originarie degli stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

     8. Particolare attenzione sarà rivolta:

     - al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;

     - ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti.

     9. L'assistenza fornita in base al presente regolamento costituisce un complemento e un rafforzamento dell'assistenza fornita da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 8. [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 10.

     1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

 

     Art. 11.

     Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, delle proposte di modifica da apportarvi.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 1568/2003.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.