Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 17/02/2003 |
Numero: | 297 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 14.5.242 - Regolamento 17 febbraio 2003, n. 297. [1]
Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile.
(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 43).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del
(3) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.
(4) Il
(5) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
(6) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Nell'ambito del contingente tariffario previsto dalla
Per ciascun periodo d'importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.
2. Per l'anno 2003, il contingente è aperto per un periodo d'importazione supplementare compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2003.
Ogni importazione nel quadro del contingente di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione.
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli d'importazione si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4, del
1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione «Cile»; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall'organismo emittente di cui all'articolo 8 conformemente al disposto dell'articolo 7.
L'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati all'autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito denominata «l'autorità competente») unitamente alla prima domanda di titolo d'importazione corrispondente al certificato di autenticità. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.
2. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l'autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.
3. L'autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d'importazione non può essere rilasciato.
1. In deroga all'articolo 4, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione in uno dei seguenti casi:
a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;
c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione, ma alcuni dati non corrispondono.
2. Nei casi enunciati al paragrafo 1, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.
Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.
La presentazione all'autorità competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione per la cauzione di cui al primo comma.
Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.
Tuttavia, la loro validità non può oltrepassare il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato II, composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.
2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile.
3. Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell'originale.
4. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato dall'organismo emittente di cui all'articolo 8.
Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.
1. L'organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito denominato «l'organismo emittente»), il cui nome figura nell'allegato III, deve:
a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. L'allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l'organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.
La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall'organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità, comunicati dall'autorità del Cile.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003.
ALLEGATO I
Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all'articolo 1:
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso di riduzione dei dazi doganali % |
Quantitativo nel periodo 1.2.2003-30.6.2003 (Peso netto in tonnellate) |
Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (Peso netto in tonnellate) |
Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2004 (Peso netto in tonnellate) |
09.4181 |
0201 20 0201 30 00 0202 20 0202 30 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (1) |
100 |
416,667 |
1050 |
100 |
(1) Si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.
ALLEGATO II
MODELLO DI FORMULARIO PER IL CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
(Omissis)
ALLEGATO III
Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Avenida Bulnes 140
Santiago
Chile
[1] Abrogato dall'art. 11 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 9 del