Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 2492 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.2.6 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2492.
Regolamento (CE) n. 2492/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 337).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) Le difficili condizioni economiche relative all'esportazione delle carni bovine e l'esperienza acquisita a seguito delle deroghe ammesse rendono opportuna la conversione in condizioni permanenti della flessibilità temporanea in relazione al periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e alla possibilità di applicare le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 ai prodotti di cui al codice NC 0202. È quindi necessario inserire le summenzionate condizioni nel regolamento (CE) n. 1445/95.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:
1) All'articolo 8, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 10, paragrafo 5, la prima frase e la prima parte della seconda frase sono sostituite dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1° gennaio 2002.