§ 1.1.597 - Regolamento 30 novembre 2001, n. 2345.
Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che adegua i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/11/2001
Numero:2345


Sommario
Art. 1.      1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati [...]
Art. 2.      La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 90/00 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del [...]
Art. 3.      Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 91/00 è ridotto di 14,00 [...]
Art. 4.      Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2001.


§ 1.1.597 - Regolamento 30 novembre 2001, n. 2345.

Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che adegua i codici NC di taluni prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 315).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

     (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000, (CEE) n. 1964/82, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000, e (CEE) n. 2388/84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92.

     (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

     (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.

     (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

     (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 97/00 e 0202 20 90 91/00 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

     (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

     (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.

     (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

     (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agri coli per le restituzioni all'esportazione.

     (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

     (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83.

     (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.

     (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.

     (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.

     (16) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 6 agosto 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha apportato talune modifiche alla nomenclatura nel settore delle carni bovine. Occorre pertanto adattare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

     2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

     - all'allegato I, capitolo XI, della direttiva n. 64/433/CEE del Consiglio,

     - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva n. 94/65/CE del Consiglio,

     - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva n. 77/99/CEE del Consiglio.

 

     Art. 2.

     La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 90/00 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

 

     Art. 3.

     Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 91/00 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

 

     Art. 4.

     Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente:

     "1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

a) da 0102 90 05 a 0102 90 79

Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” congelati

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes”, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

b) 0102 10

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 91

0206 10 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes”, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

0206 21 00

ex 0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti “onglets” e “hampes”, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

ex 1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi

da 1602 50 31 a 1602 50 80

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte"

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2001.

     L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001,

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

 

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 10 9130

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 30 9130

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg peso vivo

41,00

0102 90 51 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

0102 90 59 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

 

075 (9)

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 61 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

0102 90 69 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

15,50

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

9,50

 

039

EUR/100 kg peso vivo

5,00

0102 90 71 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

41,00

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

23,00

 

039

EUR/100 kg peso vivo

14,00

0102 90 79 9000

B02

EUR/100 kg peso vivo

41,00

 

B03

EUR/100 kg peso vivo

23,00

 

039

EUR/100 kg peso vivo

14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

123,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

 

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

172,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

102,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

60,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

94,50

 

B09

EUR/100 kg peso netto

88,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

83,50

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

 

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg peso netto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

A00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

     NB:

     I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

     I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

     I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

     Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

     B02: B08 et B09.

     B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, quale modificato).

     B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

     B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.