§ 14.5.995 - Regolamento 10 luglio 2009, n. 610.
Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:10/07/2009
Numero:610


Sommario
Art. 1. Nell’ambito del contingente tariffario previsto dall’articolo 71, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica [...]
Art. 2. Il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 382/2008 sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento
Art. 3. 1. I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è [...]
Art. 4. 1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall’organismo emittente di cui all’articolo 8 conformemente al disposto dell’articolo 7
Art. 5. 1. In deroga all’articolo 4, l’autorità competente può rilasciare un titolo d’importazione in uno dei seguenti casi
Art. 6. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio
Art. 7. 1. Il certificato di autenticità di cui all’articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all’allegato III, composto di un originale e di almeno una copia
Art. 8. 1. L’organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito "l’organismo emittente"), il cui nome figura nell’allegato IV, deve
Art. 9. La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall’organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i [...]
Art. 10. 1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 11. Il regolamento (CE) n. 297/2003 è abrogato
Art. 12. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.5.995 - Regolamento 10 luglio 2009, n. 610.

Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

(G.U.U.E. 11 luglio 2009, n. L 180)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148 in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile [2] è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra [4], prevede all’articolo 71, paragrafo 5, che un contingente tariffario di 1000 tonnellate di carni bovine sia aperto a decorrere dal 1 febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.

 

(3) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d’importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [5], del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6] e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [7].

 

(4) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d’impiego.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’ 11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata [8] prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1 luglio di un anno. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.

 

(6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

 

(7) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all’importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1 febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [9] e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [10].

 

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nell’ambito del contingente tariffario previsto dall’articolo 71, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, i prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1 luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

 

Per ciascun periodo d’importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al primo paragrafo è indicato nell’allegato I.

 

     Art. 2.

Il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 382/2008 sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

 

     Art. 3.

1. I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì".

 

2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle diciture elencate nell’allegato II.

 

     Art. 4.

1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall’organismo emittente di cui all’articolo 8 conformemente al disposto dell’articolo 7.

 

L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito "l’autorità competente") unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.

 

2. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l’autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.

 

3. L’autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d’importazione non può essere rilasciato.

 

     Art. 5.

1. In deroga all’articolo 4, l’autorità competente può rilasciare un titolo d’importazione in uno dei seguenti casi:

 

a) viene presentato l’originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

 

b) non viene presentato l’originale del certificato di autenticità e non sono ancora pervenute le relative informazioni della Commissione;

 

c) viene presentato l’originale del certificato di autenticità e sono pervenute le relative informazioni della Commissione ma alcuni dati non corrispondono.

 

2. Nei casi enunciati al paragrafo 1, l’importo della cauzione da costituire per il titolo d’importazione è pari all’importo corrispondente, per i prodotti in causa, all’aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della richiesta del titolo d’importazione.

 

Dopo aver ricevuto, secondo i casi, l’originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e dopo aver verificato la conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione di cui al primo comma.

 

La presentazione all’autorità competente dell’originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d’importazione in causa costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [11] per la cauzione di cui al primo comma.

 

Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

 

     Art. 6.

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.

 

Tuttavia, la loro validità non può oltrepassare il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

 

     Art. 7.

1. Il certificato di autenticità di cui all’articolo 4 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all’allegato III, composto di un originale e di almeno una copia.

 

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

 

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale del Cile.

 

3. Ogni certificato di autenticità è individuato da un numero di rilascio, assegnato dall’organismo emittente di cui all’articolo 8. Le copie recano lo stesso numero di rilascio dell’originale.

 

4. L’originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

 

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev’essere correttamente compilato e vistato dall’organismo emittente di cui all’articolo 8.

 

Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell’organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

 

Il timbro può essere sostituito, sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un sigillo stampato.

 

     Art. 8.

1. L’organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito "l’organismo emittente"), il cui nome figura nell’allegato IV, deve:

 

a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

 

b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

 

2. L’allegato IV può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

 

     Art. 9.

La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri le impronte del timbro utilizzato dall’organismo emittente nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità, comunicati dall’autorità del Cile.

 

     Art. 10.

1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione "nulla", per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

 

b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione "nulla", che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

 

2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

 

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1 luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1 luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

 

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, sono effettuate in conformità degli allegati V, VI e VII del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

 

     Art. 11.

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IX.

 

     Art. 12.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26.

 

[3] Cfr. allegato VIII.

 

[4] GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

 

[5] GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

 

[6] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[7] GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

 

[8] GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

 

[9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[10] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

 

[11] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

 

 

ALLEGATO I

 

Prodotti che formano oggetto della concessione tariffaria di cui all’articolo 1:

 

Numero d’ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Tasso di riduzione dei dazi doganali % | Quantitativo annuo dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 (Peso netto in tonnellate) | Incremento annuo a decorrere dal 1 luglio 2010 (Peso netto in tonnellate) |

 

09.4181 | 020120 02013000 020220 020230 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate [1] | 100 | 1650 | 100 |

 

[1] Si intende per "carne congelata" la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, presenta una temperatura interna pari o inferiore a –12 °C.

 

 

ALLEGATO II

 

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 2

 

— in bulgaro : Регламент (ЕО) № 610/2009

 

— in spagnolo : Reglamento (CE) no 610/2009

 

— in ceco : Nařízení (ES) č. 610/2009

 

— in danese : Forordning (EF) nr. 610/2009

 

— in tedesco : Verordnung (EG) Nr. 610/2009

 

— in estone : Määrus (EÜ) nr 610/2009

 

— in greco : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009

 

— in inglese : Regulation (EC) No 610/2009

 

— in francese : Règlement (CE) no 610/2009

 

— in italiano : Regolamento (CE) n. 610/2009

 

— in lettone : Regula (EK) Nr. 610/2009

 

— in lituano : Reglamentas (EB) Nr. 610/2009

 

— in ungherese : 610/2009/EK rendelet

 

— in maltese : Regolament (KE) Nru 610/2009

 

— in olandese : Verordening (EG) nr. 610/2009

 

— in polacco : Rozporządzenie (WE) nr 610/2009

 

— in portoghese : Regulamento (CE) n.o 610/2009

 

— in rumeno : Regulamentul (CE) nr. 610/2009

 

— in slovacco : Nariadenie (ES) č. 610/2009

 

— in sloveno : Uredba (ES) št. 610/2009

 

— in finlandese : Asetus (EY) N:o 610/2009

 

— in svedese : Förordning (EG) nr 610/2009

 

 

ALLEGATO III

 

Modello di formulario per il certificato di autenticità

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

 

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

 

Teatinos 20 — Oficina 55

 

Santiago

 

Chile

 

 

ALLEGATO V

 

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 610/2009

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 610/2009

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 610/2009

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26) | |

 

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10) | limitatamente all’articolo 9 |

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27) | limitatamente all’articolo 5 e all’allegato V |

 

Regolamento (CE) n. 567/2007 della Commissione (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 13) | |

 

Regolamento (CE) n. 332/2008 della Commissione (GU L 102 del 12.4.2008, pag. 17) | |

 

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37) | limitatamente all’articolo 1 e all’allegato I |

 

 

ALLEGATO IX

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 297/2003

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 1 |

 

 

Articoli da 2 a 9

Articoli da 2 a 9 |

 

 

Art. 9 bis

Art. 10 |

 

 

Art. 11 |

 

 

Art. 10, primo comma

Art. 12 |

 

 

Art. 10, secondo comma

— |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato I A

Allegato II |

 

 

Allegato II

Allegato III |

 

 

Allegato III

Allegato IV |

 

 

Allegato IV

Allegato V |

 

 

Allegato V

Allegato VI |

 

 

Allegato VI

Allegato VII |

 

 

Allegato VIII |

 

 

Allegato IX |