Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 26/08/2002 |
Numero: | 1524 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.290 - Regolamento 26 agosto 2002, n. 1524.
Regolamento (CE) n. 1524/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.
(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 del
(2) L'articolo 1 del
(3) A norma dell'articolo 2 dei regolamenti citati, i contingenti suddetti sono gestiti per mezzo di certificati di autenticità.
(4) Il
(5) A norma dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, le carni in questione devono soddisfare determinati criteri di qualità. In tale contesto le competenti autorità canadesi hanno designato le classi di carcasse per le carni di bisonte. Occorre modificare in conformità la disposizione suddetta dell'articolo 2, lettera f).
(6) In molti casi, soprattutto quando a causa della loro deperibilità le carni bovine di alta qualità, fresche o refrigerate vengono importate per via aerea, mancano i documenti e/o i dati necessari per una rapida immissione in libera pratica di questa merce. Per agevolare le operazioni commerciali è opportuno modificare le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 936/97. Occorre ugualmente precisare le condizioni per la costituzione e lo svincolo di una cauzione specifica relativa al titolo d'importazione diversa da quella prevista all'articolo 4, secondo trattino, del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
1) l'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è modificato come segue:
a) il quantitativo "58.100 t" è sostituito da (Omissis);
b) è aggiunto il secondo comma seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 2 è modificato come segue:
a) alla lettera a) è aggiunto il secondo comma seguente:
(Omissis).
b) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
c) è aggiunta la seguente lettera g):
(Omissis).
3) l'articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) nell'allegato II è aggiunto il trattino seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.