§ 14.4.290 - Regolamento 26 agosto 2002, n. 1524.
Regolamento (CE) n. 1524/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:26/08/2002
Numero:1524


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.290 - Regolamento 26 agosto 2002, n. 1524.

Regolamento (CE) n. 1524/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità, prevede, a partire dal 1° luglio 2002, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 1.000 t di carni bovine di alta qualità.

     (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1150/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità, prevede, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 1.000 t di carni bovine di alta qualità.

     (3) A norma dell'articolo 2 dei regolamenti citati, i contingenti suddetti sono gestiti per mezzo di certificati di autenticità.

     (4) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2002, dispone che vari contingenti di carni bovine di alta qualità siano gestiti mediante certificati di autenticità. Ai fini di una gestione uniforme dei contingenti in causa, si devono quindi adottare le modalità di applicazione dei due contingenti e integrarle nel regolamento (CE) n. 936/97.

     (5) A norma dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, le carni in questione devono soddisfare determinati criteri di qualità. In tale contesto le competenti autorità canadesi hanno designato le classi di carcasse per le carni di bisonte. Occorre modificare in conformità la disposizione suddetta dell'articolo 2, lettera f).

     (6) In molti casi, soprattutto quando a causa della loro deperibilità le carni bovine di alta qualità, fresche o refrigerate vengono importate per via aerea, mancano i documenti e/o i dati necessari per una rapida immissione in libera pratica di questa merce. Per agevolare le operazioni commerciali è opportuno modificare le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 936/97. Occorre ugualmente precisare le condizioni per la costituzione e lo svincolo di una cauzione specifica relativa al titolo d'importazione diversa da quella prevista all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001, e definire l'esigenza principale per questa cauzione.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è modificato come segue:

     a) il quantitativo "58.100 t" è sostituito da (Omissis);

     b) è aggiunto il secondo comma seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) alla lettera a) è aggiunto il secondo comma seguente:

     (Omissis).

     b) la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) è aggiunta la seguente lettera g):

     (Omissis).

     3) l'articolo 8 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) nell'allegato II è aggiunto il trattino seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.