§ 14.1.13 - Regolamento 11 marzo 2002, n. 444.
Regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:11/03/2002
Numero:444


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
Art. 2.      All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2787/2000, è aggiunta la seguente frase:
Art. 3.      All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 993/2001, è aggiunta la seguente frase:
Art. 4.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.13 - Regolamento 11 marzo 2002, n. 444.

Regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nonché modifica dei regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 12 marzo 2002, n. L 68).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: "il codice"), in particolare l'articolo 247,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno aggiornare talune definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001.

     (2) Le esigenze della politica commerciale comune fanno sì che sia spesso necessario modificare l'elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità ed adeguare di conseguenza l'elenco dei paesi e territori di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     (3) È quindi opportuno redigere il titolo e il testo di detta sezione 2 facendo riferimento non tanto ad un elenco esauriente di paesi o territori quanto, in senso lato, ai "paesi o territori beneficiari", che sono riportati nei regolamenti del Consiglio relativi alla concessione delle menzionate preferenze tariffarie.

     (4) In alcuni casi è possibile far riparare merci difettose al di fuori del territorio doganale della Comunità senza che sorga alcun obbligo doganale di reimportazione.

     (5) Dopo l'immissione in libera pratica, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore può in alcuni casi subire modificazioni in considerazione della natura difettosa delle merci.

     (6) La normativa deve pertanto prevedere espressamente che nella determinazione del valore di transazione, di cui all'articolo 29 del codice, si debba tener conto di tali circostanze particolari con adeguate garanzie ed entro limiti di tempo ragionevoli.

     (7) L'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 aveva la finalità di evitare la riscossione di dazi doganali su software importati su supporti informatici, obiettivo successivamente raggiunto con l'accordo sulle tecnologie dell'informazione (ATI) approvato con decisione 97/359/CE del Consiglio. Pertanto, fatta salva l'applicazione della decisione 4.4.1 del 12 maggio 1995 adottata nel quadro del GATT, non sono più necessarie al riguardo particolari disposizioni di applicazione per la determinazione del valore in dogana dei supporti informatici.

     (8) La soglia stabilita dall'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, al di sopra della quale deve essere presentata dagli operatori commerciali la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore in dogana delle merci), deve essere portata a 10.000 EUR in considerazione dell'andamento monetario e al fine di semplificare le formalità di importazione.

     (9) È necessario apportare alcuni adeguamenti e correzioni alle disposizioni relative alla destinazione particolare, soprattutto al fine di rendere tali disposizioni più chiare e di allinearle con le norme relative ai regimi doganali economici.

     (10) Le disposizioni in materia di transito comunitario contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state sottoposte ad una revisione integrale che ha portato alla modifica di gran parte di esse. In seguito è emerso che le disposizioni modificate recano alcune lacune e imprecisioni che devono essere corrette.

     (11) La salvaguardia degli interessi finanziari delle altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito, approvata con decisione 87/415/CEE del Consiglio, esige che vengano fornite garanzie appropriate per le operazioni di transito, relative a merci comunitarie, che interessano il territorio di tali parti contraenti. La garanzia deve essere calcolata come se le merci non fossero comunitarie.

     (12) Se l'obbligato principale desidera utilizzare il certificato di garanzia globale per tutte le merci, i criteri relativi all'uso della garanzia globale per merci soggette a rischi particolari di frode devono applicarsi all'insieme delle merci.

     (13) È opportuno introdurre disposizioni relative ai dazi all'importazione applicabili alle merci importate che sono ammesse ad un trattamento tariffario favorevole a causa della loro particolare destinazione. Tali disposizioni chiarificatrici appaiono opportune al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni doganali all'interno della Comunità. Esse devono avere effetto retroattivo perché norme analoghe erano già in vigore fino al 30 giugno 2001, segnatamente in forza dell'articolo 52 del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 e in forza dell'articolo 585 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, prima della modifica apportata con regolamento (CE) n. 993/2001.

     (14) Nell'articolo 859 del regolamento (CEE) n. 2454/93 figura un elenco di casi in cui non sorgono obblighi doganali, nonostante sussista una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice.

     (15) È opportuno adattare tale elenco affinché esso ricomprenda i casi d'inosservanza di taluni obblighi relativi a merci vincolate al transito comunitario, nei quali le merci siano presentate intatte all'ufficio di destinazione.

     (16) Il menzionato elenco deve altresì includere i casi d'inosservanza delle norme sul trasferimento applicabili alle merci vincolate ad un regime sospensivo o alle merci che beneficiano di un trattamento preferenziale a causa della destinazione particolare, nei quali le merci arrivino al luogo di destinazione previsto.

     (17) La modifica dell'articolo 859 è connessa alle disposizioni del regolamento (CE) n. 993/2001, applicabile dal 1° luglio 2001, e deve pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.

     (18) Al fine di razionalizzare la gestione dei termini per l'esame delle domande di non contabilizzazione a posteriori dei dazi, presentate ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, e delle domande di rimborso o sgravio dei dazi, presentate ai sensi dell'articolo 239 dello stesso regolamento, è opportuno che, qualora l'interessato sia consultato ai sensi dell'articolo 872 bis o dell'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la sospensione del termine di esame delle domande in questione sia uniformemente fissata ad un mese.

     (19) Al fine di assicurare l'interpretazione coerente delle disposizioni concernenti la designazione dell'ufficio di destinazione per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci è opportuno specificare a quale ufficio le merci debbano essere presentate per il controllo dell'uscita dal territorio doganale della Comunità.

     (20) Per taluni prodotti compensatori principali, i tassi forfettari di rendimento devono essere calcolati sulla base dei coefficienti di cui all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001. Per taluni prodotti compensatori secondari devono essere apportate congrue modifiche.

     (21) È opportuno adeguare l'allegato 111 del regolamento (CEE) n. 2454/93 all'introduzione della moneta unica avvenuta in data 1° gennaio 2002.

     (22) Le disposizioni transitorie concernenti il sistema di transito informatizzato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 993/2001, non devono essere applicate alle autorizzazioni che riconoscano la qualità di speditore autorizzato o di destinatario autorizzato nell'ambito delle semplificazioni relative a determinati modi di trasporto.

     (23) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 e i regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001 devono essere modificati in tal senso.

     (24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il punto 10 è sostituito dal punto seguente:

     (Omissis).

     2) Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, il titolo della sezione 2 è sostituito dal titolo seguente:

     (Omissis).

     3) Nell'articolo 98, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) Negli articoli da 98 a 123, i termini "repubblica beneficiaria" o "repubbliche beneficiarie", sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, dai termini (Omissis) o (Omissis).

     5) Nell'articolo 110, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) L'articolo 145 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7) Il capitolo 5 del titolo V della parte I è soppresso.

     8) Nell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), i termini "5.000 EUR" sono sostituiti da (Omissis).

     9) Nell'articolo 292 è inserito il paragrafo 7 seguente:

     (Omissis).

     10) L'articolo 293 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 3 è così modificato:

     i) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     ii) È aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     b) Nel paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     11) L'articolo 296, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) Alla lettera a), la seconda frase è soppressa.

     b) Alla lettera b), nono trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12) Nell'articolo 314 quater, paragrafo 1, lettera f), i termini "articolo 816" sono sostituiti da (Omissis).

     13) Nell'articolo 317 ter i termini "agli articoli 444 e 448" sono sostituiti da (Omissis).

     14) All'articolo 324 sexies, paragrafo 5, i termini "il paragrafo 4 dell'articolo 448" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     15) All'articolo 345, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16) Il testo dell'articolo 359, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     17) Nell'articolo 379, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

     18) Nell'articolo 381 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

     (Omissis).

     19) Nell'articolo 423, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti trattini:

     (Omissis).

     20) L'articolo 450 quater è così modificato:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Il paragrafo seguente è inserito:

     (Omissis).

     c) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     21) È inserito il seguente articolo 547 bis:

     (Omissis).

     22) L'articolo 859 è modificato come segue:

     a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Il punto 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     23) All'articolo 873, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     24) All'articolo 907, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     25) All'articolo 912 bis, paragrafo 3, i termini "il paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 347" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     26) L'articolo 912 ter è così modificato:

     a) Al paragrafo 7, i termini "articolo 349" sono sostituiti dai termini (Omissis).

     b) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     27) All'articolo 912 quarter, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     28) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

     29) L'allegato 44 bis è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

     30) L'allegato 69 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

     31) Nell'allegato 111, al punto B.12 delle note sul retro del formulario "Domanda di rimborso/sgravio", le sigle e le valute nazionali sono sostituite dalle sigle e dalle valute seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2787/2000, è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 993/2001, è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I punti 21 e 22 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

     3. I punti da 12 a 20 e da 25 a 29 dell'articolo 1 nonché gli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2002.

     Le disposizioni menzionate nel primo comma non si applicano alle operazioni di transito comunitario per le quali la dichiarazione di transito sia stata presentata prima del 1° aprile 2002.

 

 

     Allegati

     (Omissis)