§ 20.5.109 – Regolamento 16 giugno 2004, n. 1118.
Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato delle carni bovine a seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:16/06/2004
Numero:1118


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.


§ 20.5.109 – Regolamento 16 giugno 2004, n. 1118.

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato delle carni bovine a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

(G.U.U.E. 17 giugno 2004, n. L 217).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in appresso denominati «i nuovi Stati membri», è necessario apportare alcune modifiche di ordine tecnico a diversi regolamenti relativi al settore delle carni bovine per quanto riguarda alcune diciture nelle varie lingue della Comunità.

     (2) L’articolo 10, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80  recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 (in appresso denominata «la Comunità dei quindici»). È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (3) L’articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (4) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91  reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (5) L’articolo 8, lettera c), del regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.

     (6) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/ CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria  reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre il titolo e le disposizioni dell’articolo 1, primo comma, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi modificare il titolo e abrogare tali disposizioni.

     (7) L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d’applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7 e dell’allegato I di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.

     (8) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri. Inoltre le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 6 e dell’allegato II di detto regolamento riguardano gli scambi con i nuovi Stati membri e pertanto non sono più applicabili a decorrere dalla data di adesione. Occorre quindi abrogare tali disposizioni.

     (9) L’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2424/ 1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (10) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 297/ 2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (11) L’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004), recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (12) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004), reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (13) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2234/ 2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le modalità d’applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro reca una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nella citata disposizione le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (14) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’allegato del regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) recano una serie di diciture in tutte le lingue della Comunità dei quindici. È necessario inserire nelle citate disposizioni le diciture in tutte le lingue dei nuovi Stati membri.

     (15) Occorre pertanto adattare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 936/97, (CE) n. 996/ 97, (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/ 1999, (CE) n. 1247/1999, (CE) n. 2424/1999, (CE) n. 297/2003, (CE) n. 780/2003, (CE) n. 1146/2003, (CE) n. 2234/2003 e (CE) n. 2247/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

     1) All’articolo 10, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 tonnellate di prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 0201 e 0202 non sono soggette al periodo di cinque giorni. In tal caso e in deroga all’articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, la seguente dicitura:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

     Qualora necessario, la Commissione può sospendere l’applicabilità del presente paragrafo.».

     2) All’articolo 12, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

     Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

     La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).».

     3) All’articolo 12 bis, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

     Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

     La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).».

 

     Art. 2.

     All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 936/97, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]».

 

     Art. 3.

     All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 996/97, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     «b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]».

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1143/98 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1, paragrafo 1, è soppressa la nota in calce 2 della tabella.

     2) All’articolo 8, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …».

     3) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania».

     2) All’articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nel quadro dei contingenti aperti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/ CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.».

     3) L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera c), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:

     — prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all’allegato I, oppure

     — i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

     — i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania»;

     b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

     «e) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 1279/98».

     4) All’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, sono soppressi i codici NC 0210 99 59 e 0210 99 90.

     5) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:

     1) All’articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»

     2) All’articolo 6, paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) nella casella 20 il numero d’ordine 09.4598 e almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 1128/1999».

     3) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.»

     4) L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale è ridotta del 90 % per gli animali originari della Bulgaria e della Romania.»

     2) All’articolo 5, paragrafo 3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) nella casella 20, il numero d’ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 1247/1999».

     3) Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all’articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell’esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.».

     4) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2424/1999, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999».

 

     Art. 9.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 297/2003, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine 09.4181 e una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 297/2003».

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CE) n. 780/2003 è modificato come segue:

     1) All’articolo 7, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I).».

     2) All’articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)».

 

     Art. 11.

     All’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) nella casella 20, almeno una delle seguenti indicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.».

 

     Art. 12.

     All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2234/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera] — «Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003].».

 

     Art. 13.

     Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:

     1) All’articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) alla voce “note” e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003.».

     2) L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato V del presente regolamento.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Esso non pregiudica tuttavia la validità delle domande di titoli presentate e dei titoli rilasciati tra il 1° maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi

 

     — Romania

     — Bulgaria.»

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

«ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi

 

— Romania

— Bulgaria.»

 

 

ALLEGATO IV

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

(Omissis)