Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 2299 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.4.146 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2299.
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 308).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3 del
(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 4 del
(Omissis).
Il
1) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.