Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 08/06/1966 |
Numero: | 452 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito [...] |
§ 95.2.4b - Legge 8 giugno 1966, n. 452. [1]
Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie.
(G.U. 30 giugno 1966, n. 159).
Il terzo comma dell'art. 3 della
"Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'art. 12 del
Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a 25 milioni dall'art. 7 bis del