§ 67.4.138 – L. 6 agosto 1974, n. 366.
Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/08/1974
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa.
Art. 2.  Integrazioni con legge di bilancio.
Art. 3.  Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti.
Art. 4.  Criteri di impiego delle somme stanziate.
Art. 5.  Assegnazione di fondi agli enti portuali.
Art. 6.  Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi.
Art. 7.  Organi consultivi.
Art. 8.  Appalto-concorso.
Art. 9.  Appalto e trattativa privata.
Art. 10.  Capitolato generale d'appalto.
Art. 11.  Consegna dei lavori.
Art. 12.  Lavori in economia.
Art. 13.  Controllo di legittimità.
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore della legge.


§ 67.4.138 – L. 6 agosto 1974, n. 366.

Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.

(G.U. 23 agosto 1974, n. 220).

 

     Art. 1. Autorizzazione di spesa.

     Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonchè per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi.

     La spesa, di cui al precedente comma, costituisce un'anticipazione di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale sarà presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovrà anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti.

     La somma di 160 miliardi di lire sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978.

 

          Art. 2. Integrazioni con legge di bilancio.

     Con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari dal 1975 al 1978, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali e alle possibilità del mercato finanziario, potranno essere autorizzate, sulla base del programma nazionale di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi di cui al precedente articolo in aggiunta a quelle previste dalla presente legge.

 

          Art. 3. Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

     Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi.

     Potranno altresì essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in più esercizi finanziari.

 

          Art. 4. Criteri di impiego delle somme stanziate.

     Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge devono essere destinati, per non meno del 90 per cento, alle necessità dei porti di seconda categoria, prima classe, il cui traffico commerciale, con esclusione degli oli minerali, abbia superato nel 1972 un milione di tonnellate. La parte restante degli stanziamenti deve essere destinata alle necessità degli altri porti di competenza dello Stato.

 

          Art. 5. Assegnazione di fondi agli enti portuali.

     A carico degli stanziamenti autorizzati con la presente legge sono disposte assegnazioni di fondi a favore degli enti portuali, istituiti con legge, ed abilitati a norma del loro statuto. Possono inoltre essere disposte assegnazioni di fondi a favore degli altri enti portuali, istituiti con legge, qualora a giudizio del Ministero dei lavori pubblici siano ritenuti idonei a provvedere per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1.

     Le somme di cui al precedente comma saranno accreditate ai singoli enti portuali su di una contabilità speciale, istituita a nome degli stessi presso le competenti sezioni di tesoreria. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico, delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso gli enti stessi, ovvero, per gli enti per i quali non sia previsto detto organo, dal competente ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime.

     Gli enti medesimi presenteranno al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme prelevate.

     Agli enti portuali, destinatari delle assegnazioni di fondi di cui al presente articolo, sono applicabili le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

 

          Art. 6. Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi.

     Il programma generale degli interventi da finanziare con le somme di cui al precedente art. 1, è approvato, sulla base delle direttive del CIPE e sentite le Regioni direttamente interessate, congiuntamente dai Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 5 della legge 26 giugno 1965, numero 717.

     I programmi esecutivi del programma generale sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per la marina mercantile.

     Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1975, il Ministro per i lavori pubblici presenterà al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati negli anni precedenti.

 

          Art. 7. Organi consultivi.

     Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo il disposto del comma seguente.

     Per i contratti di importo superiore a un miliardo di lire e per quelli di importo superiore a lire 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata, è richiesto altresì il parere della commissione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

     Il parere della commissione, di cui al precedente comma, è inoltre richiesto per i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12, secondo comma.

 

          Art. 8. Appalto-concorso.

     Quando l'amministrazione dei lavori pubblici intende avvalersi dell'appalto-concorso, si applicano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

 

          Art. 9. Appalto e trattativa privata.

     I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, anche quando ricorrano comprovati motivi di economicità o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.

 

          Art. 10. Capitolato generale d'appalto.

     In deroga a quanto disposto dal capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, alle imprese appaltatrici non spetteranno interessi o compensi in dipendenza del pagamento dei corrispettivi in più anni finanziari. Negli atti precontrattuali e contrattuali sarà iscritta un'espressa clausola e sarà precisata la ripartizione dei corrispettivi nei vari anni finanziari.

 

          Art. 11. Consegna dei lavori.

     In deroga al disposto dell'art. 337, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare la consegna dei lavori contemporaneamente all'approvazione dell'aggiudicazione.

     Per le opere che si eseguono in economia, la consegna dei lavori può essere autorizzata contemporaneamente all'approvazione dei decreti dei relativi progetti o perizie.

     Qualora il contratto non fosse approvato si applica il secondo comma dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

 

          Art. 12. Lavori in economia.

     Può essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire.

     Nei casi d'urgenza, può essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. Controllo di legittimità.

     Per gli atti inerenti all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.