Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.5 soppressione e trasformazione |
Data: | 19/01/1974 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile: |
Art. 2. I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, può essere [...] |
Art. 5. I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974, [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 marzo 1974. |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974. |
§ 42.5.41 - Legge 19 gennaio 1974, n. 9. [1]
Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
(G.U. 11 febbraio 1974, n. 39).
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dello ISES e dell'INCIS;
b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonchè al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del
Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:
a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici;
b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro;
c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.
Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12 della
I fondi necessari per la realizzazione delle opere e dei programmi di cui al precedente articolo 1, compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della
I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della
Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgono funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla
Il personale utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi del quinto comma dell'articolo 18 del
I contributi previsti dalla
Il termine di cui all'articolo 1 della
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 4 del
[3] Comma così modificato dall'art. 10 bis del