§ 12.6.g - Legge 28 luglio 1961, n. 850.
Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:28/07/1961
Numero:850

§ 12.6.g - Legge 28 luglio 1961, n. 850.

Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 1 settembre 1961, n. 216).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.