§ 4.5.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 36.
Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:04/04/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Artigiancredito Toscano.
Art. 3.  Natura degli interventi.
Art. 4.  Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento.
Art. 5.  (Direttive regionali e convenzioni).
Art. 6.  Statuto dell'Artigiancredito Toscano.
Art. 7.  Statuto delle Cooperative e dei Consorzi.
Art. 8.  Norme transitorie e finali.
Art. 8 bis.  (Regime de minimis).
Art. 9.  Norme finanziarie.


§ 4.5.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 36.

Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia.

(B.U. 7 aprile 1995, n. 25).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 e, nell'ambito della programmazione regionale, costituisce il quadro organico degli incentivi finanziari regionali alle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 49 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 [1].

     2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione "Artigiancredito Toscano", e riconosce il carattere di mutualità delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati "Cooperative" e "Consorzi".

 

     Art. 2. Artigiancredito Toscano.

     1. L'Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonchè da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonchè dei soci delle medesime.

     2. La Giunta regionale si avvale dell'Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa alla incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

     3. L'Artigiancredito Toscano, l'Artigiancassa S.P.A. e la Fidi Toscana S.p.A., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attività per ottimizzare l'intervento a favore dell'economia e dell'artigianato toscano [2].

 

Titolo II

INTERVENTI AGEVOLATIVI

 

     Art. 3. Natura degli interventi. [3]

     1. La Regione concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l'attività istituzionale dello stesso, ed in particolare:

     a) per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie a fronte di operazioni di credito o di leasing o di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate alle Cooperative e Consorzi aderenti ad Artigiancredito Toscano. Tali contributi dovranno essere contabilizzati in apposito fondo di riserva indivisibile tra i soci;

     b) per i programmi di attività diretti all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli Enti Locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma;

     c) per programmi di consolidamento e fusione delle strutture proposti da Artigiancredito Toscano, a favore delle Cooperative e dei Consorzi.

     2. La Regione Toscana concede contributi all'Artigiancredito Toscano per l'incentivazione delle imprese, finalizzati all'erogazione dei contributi in conto capitale, in conto canoni di leasing e in conto interesse ed altri prodotti finanziari, a favore dei soci delle Cooperative e dei Consorzi nonché a favore delle imprese artigiane sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente.

 

     Art. 4. Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento.

     1. Nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo e degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione nonché di eventuali direttive del Consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, entro il mese di aprile di ciascun anno:

     a) l'importo, per singole annualità del contributo previsto dalla lett. a) comma 1 dell'art. 3, tenendo conto dei volumi di credito che la Regione intende promuovere tramite Artigiancredito Toscano;

     b) l'importo del contributo previsto dalla lett. b), comma 1, dell'art. 3, tenendo conto:

     1. dei programmi di attività di cui alla lett. b) del comma 1., art. 3, svolte anche in collaborazione con gli Enti Locali, che

l'Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale;

     2. delle attività tecniche, e/o istruttorie che l'Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal comma 2 del precedente art. 2;

     c) l'importo dei contributi di cui alla lett. c) del 1° comma dell'art. 3 in base ai programmi presentati da Artigiancredito Toscano e diretti al consolidamento del sistema artigiano di garanzia anche tramite fusioni tra Cooperative e/o Consorzi. In tale caso i contributi saranno finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attività, nonché al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest'ultimo costituisca l'unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell'atto di cui alla lett. c), del 1 comma dell'art. 3;

     d) [l'importo dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 3, adottando contestualmente appositi specifici atti per programmi, anche su proposta di Artigiancredito Toscano, nonché per programmi definiti in collaborazione con gli Enti locali nell'ambito dei Sistemi Economici Locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma [4].]

     2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma precedente, stabilisce il procedimento di presentazione delle domande e della relativa documentazione, il procedimento di impegno, liquidazione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli obblighi di periodica comunicazione e rendicontazione:

     a) dello stato di utilizzo dei contributi;

     b) delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito da parte dell'Artigiancredito Toscano conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6;

     c) del corretto adempimento da parte dell'Artigiancredito Toscano e delle Cooperative e Consorzi associati di tutti gli obblighi di legge previsti per le forme associative e per le specifiche funzioni svolte in ambito creditizio.

     3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'attività svolta nell'anno precedente dall'Artigiancredito Toscano.

 

     Art. 5. (Direttive regionali e convenzioni). [5]

     1. La Giunta regionale adotta, sentito anche l'Artigiancredito Toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali Artigiancredito Toscano è tenuto a stipulare le convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e altre istituzioni finanziarie per la concessione delle garanzie.

     2. Le direttive della Giunta regionale determinano:

     a) l'importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia primaria o sussidiaria di Artigiancredito Toscano;

     b) i tempi massimi e minimi di ammortamento;

     c) la regolamentazione per l'erogazione dei contributi;

     d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra Artigiancredito Toscano e i soci, che comunque non superi la misura percentuale del 60% a carico di Artigiancredito Toscano;

     e) i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa o Consorzio fidi;

     f) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dalla Giunta regionale.

 

Titolo III

STATUTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI GARANZIA

 

     Art. 6. Statuto dell'Artigiancredito Toscano.

     1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l'Artigiancredito Toscano provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

     a) fini di mutualità e scopo non di lucro;

     b) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito alle entità della loro base associativa;

     c) compiti di rappresentanza delle Cooperative e Consorzi associati nei confronti della Regione Toscana, oltre ai compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;

     d) presenza nel Consiglio di Amministrazione di un membro in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana [6];

     e) presenza nel Consiglio di Amministrazione di due membri, uno per ciascuna Associazione dell'Artigianato maggiormente rappresentative, nominati dalla Commissione Regionale per l'Artigianato;

     f) istituzione di un Collegio dei Probiviri;

     g) [designazione da parte della Regione Toscana dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88] [7];

     g bis) obbligo del rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale in base all'art. 5 [8].

     2. In ogni caso, ad esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, la maggioranza dei componenti degli organi sociali è nominata dalle Cooperative e Consorzi per almeno i due terzi.

     3. [La Giunta regionale designa i membri di cui al 1° comma, lett. d), tra i funzionari regionali con particolare esperienza in materia d'artigianato e di credito. Il Consiglio regionale designa i membri di cui al 1° comma, lett. g), con voto limitato a due] [9].

 

     Art. 7. Statuto delle Cooperative e dei Consorzi.

     1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, le Cooperative ed i Consorzi provvedono, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

     a) fini di mutualità e scopi non di lucro;

     b) presenza di imprese non artigiane nei limiti massimi previsti dall'art. 6 della legge 8.8.1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";

     c) diritto di voto negli organi sociali riferito alla persona dei soci e non alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale;

     d) designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Tecnico da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;

     e) istituzione di un Collegio dei Probiviri;

     f) designazione del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Provincia nel cui territorio ha sede la Cooperativa o il Consorzio, scelto fra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88;

     g) osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni all'Artigiancredito Toscano da parte della Cooperativa o Consorzio associato, e rispetto, entro le linee di sviluppo approvate annualmente dall'Assemblea dei soci dell'Artigiancredito Toscano, delle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Artigiancredito Toscano per la gestione dei fondi regionali.

 

Titolo IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali.

     1. Sino alla stipula di nuove convenzioni sottoscritte in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, restano valide le convenzioni attualmente in essere tra Artigiancredito Toscano, le Cooperative e Consorzi artigiani e le banche [10].

     2. E' abrogata la legge regionale 16.2.1987, n. 12, fermo restando le obbligazioni e gli impegni in corso.

 

     Art. 8 bis. (Regime de minimis). [11]

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti al regime "de minimis", come definito dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 9. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri della presente legge decorrenti dall'anno 1995 si fa fronte per tale anno con gli stanziamenti iscritti nei cap. 13348, 13350 e 13351 del Bilancio 1995 e, per gli anni successivi, con leggi di bilancio.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[4] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 marzo 2000, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 12 della stessa L.R. 35/2000.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[6] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[7] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[9] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.

[11] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1998, n. 101.