Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 28/04/2008 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 53/2001 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 53/2001 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 53/2001 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 53/2001 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 53/2001 |
§ 2.1.265 - L.R. 28 aprile 2008, n. 19.
Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
(B.U. 7 maggio 2008, n. 13)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall’istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall’accertamento d’ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all’ente locale per accertare la sussistenza dell’inadempimento.
4 ter. L’ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l’autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell’atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l’atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l’organo dell’ente locale competente all’adozione dell’atto in via sostitutiva, oppure, se l’atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l’ente locale adempie all’obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all’inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della
Art. 4. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della
2. Al comma 6 dell’articolo 13 della