§ 3.4.15 - L.R. 28 gennaio 2000, n. 7.
Disciplina del Diritto allo Studio Universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica, diritto allo studio
Data:28/01/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Aziende regionali per il diritto allo studio universitario).
Art. 4.  (Conferenza Regione-Università).
Art. 5.  (Tipologia).
Art. 6.  (Modalità di gestione).
Art. 7.  (Borse di studio).
Art. 8.  (Prestiti).
Art. 9.  (Servizio abitativo).
Art. 10.  (Servizio ristorazione).
Art. 11.  (Servizio informazione e orientamento al lavoro).
Art. 12.  (Studenti lavoratori).
Art. 13.  (Interventi a favore di studenti portatori di handicap).
Art. 14.  (Attività culturali, sportive e ricreative).
Art. 15.  (Requisiti).
Art. 16.  (Accertamenti).
Art. 17.  (Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni).
Art. 18.  (Partecipazione al costo dei servizi).
Art. 19.  (Regolamento organizzativo).
Art. 20.  (Organi).
Art. 21.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 22.  (Presidente).
Art. 23.  (Collegio dei revisori).
Art. 24.  (Direttore).
Art. 25.  (Indennità).
Art. 26.  (Atti di programmazione).
Art. 27.  (Approvazione degli atti fondamentali).
Art. 28.  (Vigilanza).
Art. 29.  (Azioni regionali).
Art. 30.  (Personale).
Art. 31.  (Patrimonio).
Art. 32.  (Tasse).
Art. 33.  (Mezzi finanziari).
Art. 34.  (Bilanci, contabilità e contratti).
Art. 35.  (Norme transitorie).
Art. 36.  (Norma finanziaria).
Art. 37.  (Abrogazioni).


§ 3.4.15 - L.R. 28 gennaio 2000, n. 7.

Disciplina del Diritto allo Studio Universitario. [1]

(B.U. 7 febbraio 2000, n. 5).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     2. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue detta finalità in collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore e con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli Studi e degli Istituti di istruzione superiore, con sede amministrativa in Toscana, ai cui studenti è riconosciuta l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

     2. Gli studenti di nazionalità straniera iscritti ai corsi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui al comma 1, tutti denominati in seguito Università, fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo quanto stabilito dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 3. (Aziende regionali per il diritto allo studio universitario).

     1. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.), di seguito denominate Aziende, istituite in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con sede amministrativa nei Comuni sede delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le Università e gli Enti locali, gli interventi di cui alla presente legge.

     2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha sede l'Azienda, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di istruzione superiore così come individuati negli atti di programmazione di cui all'art. 26.

     3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

     4. Le Aziende conformano la propria azione ai contenuti degli atti di programmazione di cui all'art. 26.

 

     Art. 4. (Conferenza Regione-Università).

     1. La Conferenza tra Regione e Università della Toscana ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di competenza dei due enti.

     2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) i Presidenti delle Aziende;

     c) i Sindaci, o un assessore da loro delegato, dei Comuni di Firenze, di Pisa, di Siena;

     d) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

     e) un rappresentante, scelto dai rispettivi consigli di amministrazione, per ciascuna delle seguenti istituzioni: "Scuola Normale Superiore di Pisa", "Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna" di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara e, fino alla sua trasformazione in Facoltà universitaria, Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze;

     f) gli studenti facenti parte dei Consigli di amministrazione delle Aziende.

     3. La Conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti il diritto allo studio nonché sugli schemi degli atti di programmazione per il diritto allo studio di cui all'art. 26.

     4. Alla Conferenza possono essere invitati, su specifici argomenti, rappresentanti di altre Amministrazioni.

     5. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     6. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

TITOLO II

CAPO I

INTERVENTI

 

     Art. 5. (Tipologia).

     1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:

     a) borsa di studio;

     b) prestiti;

     c) servizio abitativo;

     d) servizio di ristorazione;

     e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

     f) interventi a favore degli studenti lavoratori;

     g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;

     h) interventi per le attività culturali, ricreative e sportive;

     i) interventi di trasporto e per l'assistenza socio-sanitaria secondo gli atti programmatori regionali;

     l) ogni altro intervento, ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, in coerenza con la presente legge e con gli atti di programmazione di cui all'art. 26.

 

     Art. 6. (Modalità di gestione).

     1. I servizi e gli interventi sono gestiti e realizzati in base a criteri di qualità, efficienza ed economicità.

     2. Le Aziende, con propria "Carta dei servizi", stabiliscono, tra l'altro, gli standard qualitativi degli stessi, le modalità per il loro svolgimento e del loro utilizzo.

     3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico dell'Università, in armonia con il calendario accademico.

     4. Le Aziende prevedono nel proprio regolamento organizzativo modalità e forme per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività definite nella carta dei servizi.

 

     Art. 7. (Borse di studio).

     1. La borsa di studio è attribuita mediante pubblico concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi dell'art. 15. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.

     2. La borsa di studio non può essere cumulata con le altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite con l'eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. d), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 8. (Prestiti).

     1. Il prestito d'onore è attribuito, mediante concorso, agli studenti in possesso dei prefissati criteri di merito e di reddito e secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e relativi adempimenti.

     2. Le Aziende, prestando le relative garanzie fidejussorie, possono attivare altre forme di prestito a favore degli studenti.

     3. I criteri, i requisiti e gli importi dei prestiti sono determinati dagli atti di programmazione di cui all'art. 26.

 

     Art. 9. (Servizio abitativo).

     1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi, attuati e gestiti direttamente dalle Aziende o tramite terzi, volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori-sede, iscritti alle Università toscane, mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta di alloggio nonché attività di consulenza e assistenza legale in materia di alloggio.

     2. La figura di studente fuori sede e le altre figure di studente non residente nel comune sede prevalente del corso di studi frequentato, nonché le forme e modalità diversificate di resa del servizio abitativo sono definite con gli atti di programmazione di cui all'art. 26.

     3. Gli alloggi vengono assegnati a seguito di concorso che si conclude con la pubblicazione delle graduatorie entro il termine utile per garantire ai vincitori la frequenza agli studi. Il beneficio dell'alloggio non può essere concesso per un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione, superiore di due alla durata legale del corso di studio.

     4. Gli atti di programmazione regionale definiscono i criteri e le modalità di ammissione al concorso nonché le eventuali priorità e le riserve per l'assegnazione dei posti alloggio.

     5. Nelle residenze di proprietà o in comodato d'uso all'Azienda, agli studenti sono forniti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione.

     6. Gli alloggi del servizio abitativo, nei periodi di tempo libero da attività accademiche e quelli non assegnati a seguito di procedura concorsuale, sono utilizzati dalle Aziende per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, con i criteri definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 26.

     7. Le Aziende definiscono le tariffe del servizio abitativo e disciplinano l'utilizzazione delle strutture abitative con apposito regolamento che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.

     8. Il servizio abitativo delle Aziende utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra- alberghiera.

 

     Art. 10. (Servizio ristorazione).

     1. Il servizio ristorazione deve essere organizzato in modo che:

     a) realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;

     b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda;

     c) sia garantito il massimo di economicità nell'utilizzo dei locali, degli impianti e del personale rispetto alla domanda.

     2. Al servizio possono accedere, alle tariffe determinate dalle Aziende, gli studenti iscritti alle Università toscane e, previa autorizzazione del direttore dell'Azienda, gli studenti di altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio.

     3. L'accesso al servizio ristorazione da parte di altri soggetti può essere consentito purché senza oneri a carico delle Aziende e fatta comunque salva la funzionalità del servizio.

 

     Art. 11. (Servizio informazione e orientamento al lavoro).

     1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro qualificato e, a tal fine, fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali.

     2. Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti universitari, ai neodiplomati di scuola media superiore e ai laureati, allo scopo di agevolare il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.

     3. Il servizio collabora con l'Università e con le Province raccordandosi con le strutture dei Centri per l'impiego previsti dalla L.R. 6 agosto 1998, n. 52 e successive modificazioni. Le collaborazioni avvengono, di regola, tramite la convenzione di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 12. (Studenti lavoratori).

     1. Le Aziende attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 14 della citata legge 390/1991.

 

     Art. 13. (Interventi a favore di studenti portatori di handicap).

     1. Le Aziende, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità.

     2. Le Aziende, in collaborazione con le Università, intervengono con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare se non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

 

     Art. 14. (Attività culturali, sportive e ricreative).

     1. Le Aziende autonomamente e con le Università, gli Enti locali, le Associazioni culturali e sportive studentesche, promuovono e sostengono iniziative tese all'integrazione del mondo universitario con le realtà locali e all'autogestione studentesca degli interventi culturali, sportivi e ricreativi.

 

CAPO II

ACCESSO AGLI INTERVENTI

 

     Art. 15. (Requisiti).

     1. I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati dagli atti della programmazione regionale di cui all'art. 26 della presente legge in conformità all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 16. (Accertamenti).

     1. Le Aziende richiedono alle Direzioni regionali delle entrate del Ministero delle Finanze l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi. Le Aziende accertano presso le Università la sussistenza dei requisiti di merito.

     2. Le Aziende inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria e alle Università.

 

     Art. 17. (Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni).

     1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al triplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

     2. All'accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Azienda che ha erogato i benefici, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalle Aziende e restano acquisiti ai rispettivi bilanci.

 

     Art. 18. (Partecipazione al costo dei servizi).

     1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso non inferiore alla percentuale fissata dagli atti di programmazione regionale di cui all'art. 26 della presente legge.

     2. Le Aziende possono disporre, anche in deroga ai limiti minimi di contribuzione stabiliti al riguardo dalla legislazione statale, particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e di disagiate condizioni economiche o sociali.

 

TITOLO III

LE AZIENDE REGIONALI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

 

     Art. 19. (Regolamento organizzativo).

     1. Il regolamento organizzativo di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla relativa normativa regionale di attuazione, disciplina tra l'altro:

     a) le modalità di convocazione, votazione e quanto altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'Azienda;

     b) i requisiti, le modalità di assunzione e le competenze amministrative del Direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla legge;

     c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;

     d) l'articolazione della struttura organizzativa, l'ordinamento degli uffici, adeguandosi a quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni.

 

     Art. 20. (Organi).

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 21. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato, a norma dell'art. 58 dello Statuto, dal Consiglio regionale ed è composto da:

     a) il Presidente;

     b) due rappresentanti dell'Università;

     c) due studenti eletti dalla componente studentesca;

     d) quattro rappresentanti della Regione di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa, scelti al di fuori del personale dipendente dalle Università della Toscana.

     2. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino al termine del mandato dell'organismo che li ha nominati, ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per la durata stabilita per gli studenti eletti nei Consigli di amministrazione delle Università della rispettiva sede. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei suoi componenti.

     3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono essere invitati rappresentanti di altre Amministrazioni.

     4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali.

     5. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

     a) il regolamento organizzativo dell'Azienda;

     b) la nomina del Direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

     c) la Carta dei servizi dell'Azienda ed ogni altro regolamento interno;

     d) la dotazione organica e le sue variazioni;

     e) il bilancio previsionale economico con il relativo piano annuale di attività e il bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione;

     f) le tariffe dei servizi;

     g) l'acquisto di beni immobili e, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'alienazione dei beni immobili;

     h) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

     i) l'accensione di mutui.

 

     Art. 22. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'Università e deve possedere comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

     3. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 23. (Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato, il Collegio dei revisori e il presidente del Collegio.

     3. I revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

     4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti dell'Azienda per il controllo di legittimità contabile ed amministrativa.

     5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro dieci giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio devono essere inviate, entro cinque giorni, all'organo che ha adottato l'atto.

     6. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma devono formare oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha adottato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non può essere oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

     7. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

 

     Art. 24. (Direttore).

     1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali, fra i quali quello di avere svolto funzioni dirigenziali in enti pubblici o privati per almeno cinque anni in strutture di rilevanti dimensioni, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo di cui all'art. 3.

     2. L'incarico di Direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile, previa selezione a cui possono partecipare candidati di età non superiore a 65 anni.

     3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione, con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

     4. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, secondo la normativa dei rispettivi ordinamenti.

     5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati.

     6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione.

     7. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

     8. L'incarico di Direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 25. (Indennità).

     1. Ai componenti degli organi delle Aziende competono le indennità di carica ed i rimborsi spese determinati dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.

 

     Art. 26. (Atti di programmazione).

     1. La programmazione regionale, mediante gli atti e gli strumenti di cui all'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49, determina, sentita la Conferenza Regione-Università e le Aziende:

     a) gli obiettivi da conseguire nel periodo considerato dagli atti di programmazione;

     b) gli indirizzi per la gestione e realizzazione degli interventi, tra cui:

     - la proporzione della partecipazione degli studenti al costo dei servizi;

     - i criteri di determinazione del merito e delle condizioni economiche nonché le procedure di accesso agli interventi, ai sensi dell'art. 15;

     - gli indirizzi sulle modalità di resa del servizio abitativo di cui all'art. 9;

     - l'ammontare delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti previsti all'art. 8;

     - gli eventuali altri interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lett. e);

     c) l'individuazione delle Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario e di Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 3, comma 2;

     d) i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende;

     e) gli elementi costituenti il controllo di gestione.

     2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Aziende.

 

     Art. 27. (Approvazione degli atti fondamentali).

     1. Il Bilancio previsionale economico delle Aziende con l'allegato piano di attività annuale e il Conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante organiche adottate dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 28. (Vigilanza).

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende ai sensi dell'art. 58 dello Statuto.

     2. Nell'esercizio di tali poteri la Giunta regionale:

     a) dispone ispezioni mediante nomina di uno o più ispettori fra il personale regionale dirigente;

     b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.

     3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per gestione dell'ente per un periodo non superiore a sei mesi [2].

     4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività delle Aziende e sulla propria attività di vigilanza.

 

     Art. 29. (Azioni regionali).

     1. La Giunta regionale:

     a) promuove studi e ricerche in materia di diritto allo studio universitario;

     b) raccoglie e diffonde informazioni e statistiche sul settore del diritto allo studio universitario e sulle condizioni di studio in Toscana.

 

TITOLO IV

BILANCI, CONTABILITA', CONTRATTI, PERSONALE

 

     Art. 30. (Personale).

     1. Il personale delle Aziende è iscritto nell'apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.

     2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55, continuano ad applicarsi i benefici derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. I relativi oneri sono a carico delle Aziende [3].

     3. Ai fini di previdenza e quiescenza il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennità di fine servizio.

     4. Le dotazioni organiche delle Aziende sono adottate dai rispettivi Consigli di Amministrazione e sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante le procedure previste dalla normativa vigente per il personale regionale compresi i trasferimenti fra enti pubblici.

     5. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l'assunzione del personale può utilizzare le graduatorie dei concorsi, che siano stati banditi da una delle altre Aziende o dalla Regione Toscana o da Enti locali.

     6. Qualora con legge regionale si disciplini una diversa attribuzione delle funzioni gestionali del diritto allo studio universitario, nonché nel caso in cui in seguito all'attivazione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione delle Aziende si determinino eccedenze di personale, la Regione, sentite le organizzazioni sindacali, disporrà una nuova collocazione del personale, prioritariamente nel comparto pubblico nel rispetto della qualifica e della professionalità posseduta.

 

     Art. 31. (Patrimonio).

     1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili, dalle attrezzature e dai beni immobili ad esse trasferiti dalla Regione Toscana con la L.R. 11 agosto 1993, n. 55, nonché dai beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

     2. Fatta salva la possibilità di alienazione dei beni secondo le previsioni dell'art. 21, comma 5, della presente legge, il patrimonio delle Aziende è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'art. 5.

     3. La riacquisizione da parte della Regione dell'intero patrimonio delle Aziende in caso di modifica dell'assetto istituzionale del settore segue le disposizioni di cui alla L.R. 11 settembre 1989, n. 62.

     4. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri Enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'Azienda ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 32. (Tasse).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 20, è disciplinata dalla L.R. 19 giugno 1996, n. 44 e successive modificazioni.

 

     Art. 33. (Mezzi finanziari).

     1. Le Aziende acquisiscono le proprie risorse attraverso:

     a) finanziamenti regionali;

     b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

     c) rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dalle Aziende;

     d) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio;

     e) accensione di mutui;

     f) donazioni, eredità e legati ed altri proventi e contributi di soggetti pubblici e privati;

     g) proventi delle sanzioni amministrative.

     2. Le Aziende possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento; l'ammontare delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, non deve superare il venticinque per cento delle proprie entrate finanziarie, con esclusione di quelle indicate alle lettere a), e) ed f) del comma 1.

 

     Art. 34. (Bilanci, contabilità e contratti).

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta:

     a) il Bilancio previsionale economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

     b) il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     2. Gli atti di cui al comma 1, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.

     3. Il Bilancio previsionale economico annuale è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del piano annuale di attività.

     4. Il Bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, per la cui redazione si applicano gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del Bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.

     5. L'Azienda, nella rilevazione dei fatti gestionali, applica un sistema di contabilità analitica in modo da determinare congiuntamente o alternativamente costi, ricavi, risultati relativi ad aree di attività, a categorie di prestazioni; tale sistema è definito in un disciplinare di attività adottato dall'Azienda in coerenza con le direttive impartite al riguardo dalla Giunta regionale.

     6. L'Azienda provvede all'acquisizione dei beni mobili e immobili, di forniture e servizi e all'esecuzione dei lavori secondo le norme regionali in materia di attività contrattuale, lavori in economia ed aperture di credito; per le suddette iniziative di spesa l'Azienda adotta un disciplinare attuativo nel rispetto dei principi generali di cui alle leggi regionali in materia.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 35. (Norme transitorie).

     1. Gli attuali componenti degli organi delle Aziende, fatto salvo quanto previsto per la componente studentesca di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi da parte del Consiglio Regionale.

     2. Per gli interventi relativi all'anno accademico 2000/2001 si applica il Piano di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 maggio 1999, n. 118.

     3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione di cui all'art. 26:

     a) gli interventi a favore degli iscritti alle Accademie di Belle Arti di Carrara e di Firenze fanno capo rispettivamente alle Aziende di Pisa e di Firenze. All'Azienda di Firenze fanno capo inoltre gli interventi rivolti agli iscritti all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze ed alla sua sede distaccata di Genova, fino alla trasformazione dell'Istituto in Facoltà universitaria; all'Azienda di Siena fanno capo gli interventi rivolti agli iscritti all'Università per Stranieri di Siena;

     b) per studente "fuori sede" si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e con tempi di percorrenza tra detti comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora;

     c) per "studente pendolare" si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e che non risulta fuori sede.

     4. Per l'esercizio finanziario dell'anno 2000 si applicano le norme di cui agli articoli 29 e 36 della L.R. 55/1993, e successive modificazioni.

 

     Art. 36. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con le risorse iscritte ai capp. 13050, 13060, 13070 e 13080 del Bilancio di previsione, il cui oggetto viene così modificato:

     - cap. 13050 - Finanziamento aziende regionali D.S.U. (L.R. 28.1.00 n. 7) spese gestione ordinaria

     - cap 13060 - Borse di studio e prestiti d'onore (L. 390/96 art. 9 - L.R. n. 7/2000)

     - cap. 13070 - Borse di studio e prestiti d'onore (L.R. 44/96 art. 9 e L.R. n. 7/2000)

     - cap. 13080 - Studi, ricerche, seminari, attività informativa in materia di diritto allo studio (art. 29 L.R. n. 7/2000).

 

     Art. 37. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la L.R. 11 agosto 1993, n. 55, fatto salvo quanto previsto all'art. 35, comma 4, della presente legge;

     b) la L.R. 30 dicembre 1993, n. 104;

     c) la L.R. 5 agosto 1994, n. 62;

     d) la L.R. 3 gennaio 1995, n. 2.

     2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle norme abrogate al comma 1.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 gennaio 2001, n. 3.